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Ultime novità del Decreto Dignità.

Ad integrazione di quanto comunicato il 16 luglio scorso forniamo alcune indicazioni in merito alle modifiche apportate in fase di conversione in legge.

 Contratti a termine

I contratti a termine con scadenza prevista entro il 31 ottobre 2018 possono essere prorogati o rinnovati con le vecchie regole, quindi anche senza causale e fino ad un massimo di 36 mesi.

La somma dei contratti di somministrazione e tempo determinato e dei contratti a termine non può superare il 30% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato.

Considerando anche che i contratti di somministrazione sono soggetti alle stesse regole dei contratti a termine, si consiglia di informare lo Studio in caso di attivazione.

 Prestazioni occasionali (ex voucher)

Per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano in ambito turistico possono utilizzare i PRESTO (ex voucher) se hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 8 (anziché 5 per tutte le altre aziende), a condizione che le prestazioni siano svolte da:

  • Pensionati
  • Studenti con meno di 25 anni
  • Disoccupati
  • Percettori di prestazioni di sostegno al reddito

Siamo a disposizione per ogni chiarimento.

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