Con la circolare n. 82/17, l’Inps ha fornito istruzioni ai medici certificatori per la trasmissione telematica dei predetti certificati, alle donne e ai datori di lavoro per la consultazione, rispettivamente dei certificati e degli attestati di gravidanza e di interruzione della gravidanza.

Il medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato è tenuto a trasmettere per via telematica sia il certificato di gravidanza che il certificato di interruzione della gravidanza.

È previsto un periodo transitorio di tre mesi, dalla data di pubblicazione della presente circolare, durante il quale è riconosciuta la possibilità per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati di gravidanza e di interruzione della gravidanza.

La trasmissione del certificato telematico comporta, quindi, che la donna non sia più tenuta a presentare all’Istituto il certificato di gravidanza o di interruzione della gravidanza in formato cartaceo.

I certificati telematici ricevuti dall’Inps sono messi a disposizione della donna sul sito Internet dell’Istituto, previa identificazione con PIN o CNS.

I datori di lavoro, previa autenticazione con PIN o CNS, ed esclusivamente previo inserimento del codice fiscale della lavoratrice e del numero di protocollo del certificato fornito dalla stessa, potranno accedere in consultazione agli attestati attraverso un’apposita applicazione esposta sul sito dell’Istituto.

I certificati di gravidanza e di interruzione della gravidanza trasmessi telematicamente potranno essere trattati direttamente dall’Istituto ai fini dell’accertamento del diritto a prestazioni economiche erogate dall’Istituto stesso.

In caso di errata trasmissione di un certificato, il medico potrà procedere al suo annullamento attraverso la stessa applicazione utilizzata per la trasmissione.

L’annullamento è ammesso ed accettato dall’Istituto solo quando gli errori del certificato si riferiscano alle generalità della gestante o al suo codice fiscale. Non è possibile invece accettare richieste di annullamento di certificati che il medesimo o altro medico intenda poi nuovamente emettere con una diversa data presunta di parto (art. 21 co.1 del D. L.gs. n. 151/01).

Nei casi di annullamento, sarà cura della sede Inps di competenza verificare e riesaminare le eventuali prestazioni erogate sulla base del certificato per il quale è pervenuta la richiesta di annullamento, che dovrà essere opportunamente archiviata.