DECRETO AIUTI: LE NOVITA’ FISCALI IN SINTESI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  il “Decreto Aiuti”

Si richiamano, di seguito, in sintesi, alcune delle principali novità fiscali.

Incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale:

Il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese non gasivore per l’acquisto di gas, fissato nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento.
Allo stesso modo, il contributo per le imprese gasivore è portato al 25 per cento e quello per l’acquisto di energia (imprese non energivore) è rideterminato nella misura del 15%.

Credito d’imposta per gli autotrasportatori:

Alle imprese esercenti attività di trasporto è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore.

Estensione al primo trimestre  2022 del contributo a favore delle imprese gasivore:

Alle imprese gasivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Superbonus: proroga per le unifamiliari:

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (in luogo del 30 giugno prima previsto) siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.

Detrazioni edilizie e quarta cessione del credito:

A seguito delle modifiche recentemente introdotte dal D.L. 17/2022 (c.d. Decreto Energia), è stata introdotta la possibilità, per le banche, di effettuare un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei propri correntisti, senza facoltà di ulteriore cessione.
La disposizione viene nuovamente rivista prevedendo quanto segue: “alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”.

Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina:

Viene prevista l’istituzione di un fondo per il riconoscimento di contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:
a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussiapari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale;
b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto (18.05.2022) incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto (18.05.2022) un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all’analogo periodo del 2019.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico saranno definite le modalità attuative di erogazione delle risorse

Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0:

Per gli investimenti in beni immateriali 4.0, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023 con “prenotazione”) la misura del credito d’imposta è elevata al 50 per cento.

Credito d’imposta formazione 4.0:

Le aliquote del credito d’imposta “formazione 4.0” del 50 per cento e del 40 per cento sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dal 18.05.2022 e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con lo stesso decreto ministeriale.

Credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica:

Per gli anni 2022 e 2023, il credito di imposta di cui all’articolo 18 L. 220/2016 (“Credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica”) è riconosciuto nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche.

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti:

Ai lavoratori dipendenti
– di cui all’articolo 1, comma 121, L. 234/2021, ovvero la cui retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro (maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima),
– che non siano titolari dei trattamenti di cui al successivo articolo 32
– e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero contributivo di cui al richiamato comma 121 per almeno una mensilità,
è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18.

Indennità una tantum per pensionati:

In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione,
– con decorrenza entro il 30 giugno 2022
– e reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro,
l’Inps corrisponde d’ufficio, con la mensilità di luglio 2022, un’indennità una tantum pari a 200 euro.

Indennità una tantum per altre categorie di soggetti:

L’indennità di 200 euro è riconosciuta anche:
– a coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 D.Lgs. 22/2015 (Naspi e DIS-COLL),
– a coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021,
– ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti sono attivi alla data del 18.05.2022, iscritti alla Gestione separata e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021 (indennità erogata a domanda),
– ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall’articolo 10 commi da 1 a 9, D.L. 41/2021 (indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti balneari, dello spettacolo e dello sport),
– ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, a condizione che il reddito derivante dai suddetti rapporti non sia superiore a 35.000 euro per l’anno 2021 (indennità erogata a domanda),
– ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021 (indennità erogata a domanda),
– ai lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 cod. civ. (indennità erogata a domanda). Per tali contratti deve risultare per il 2021 l’accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti al 18.05.2022 alla Gestione separata,
– agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 derivante da tale attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti al 18.05.2022 alla Gestione separata.
Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza l’indennità di 200 euro è corrisposta d’ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza. L’indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all’articolo 31, precedentemente richiamato.

Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi:

Viene istituito un fondo per il riconoscimento di un’indennità a favore di lavoratori autonomi e professionisti che non abbiano fruito delle indennità di cui ai precedenti articoli, e che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all’importo stabilito dall’apposito decreto che sarà emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 50/2022

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. Tel. 0574 40291

VISTO CONFORMITA’ PER CESSIONE CREDITI O SCONTO IN FATTURA SU BONUS RISTRUTTURAZIONI, SUPERBONUS E BONUS FACCIATE

Dopo il Decreto “antifrode”, con la Legge di Bilancio, sono stati definiti obblighi ed esclusioni

Dopo il Decreto “antifrode”, con la Legge di Bilancio, sono stati definiti obblighi ed esclusioni

Con il DL 11 novembre 2021 n. 157 (c.d. decreto “antifrode”) è stato esteso l’obbligo del visto di conformità su tutte le comunicazioni di opzione per operare la cessione del credito o lo sconto in fattura relativamente alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

La legge di bilancio 2022 ha disposto l’esclusione da questo nuovo obbligo solo per:

  • le spese di importo complessivo inferiore a 10.000 euro eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per il Bonus Facciate;
  • i lavori eseguiti nell’ambito della cosiddetta ”edilizia libera”.

Al di fuori delle esclusioni sopra descritte, nel caso di esercizio delle opzioni per sconto/cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione “edilizia” si dispone che:

  • il contribuente richieda il visto di conformità;
  • i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’art. 119 comma 13-bis del DL 34/2020.

Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità rientrano tra le spese agevolabili

Chi avesse necessità di apporre il visto di conformità, oppure avesse necessità di informazioni per l’avvio della pratica può contattare i nostri uffici. Tel. 0574 40291

SPORTELLO BONUS EDILIZI

Numerosi sono i Bonus Edilizi previsti dalla normativa vigente ed è difficile orientarsi tra tutte le misure agevolative previste, valutarne la convenienza e soprattutto gestire la cessione del credito d’imposta prevista dall’articolo 121 del Decreto Rilancio.

Confesercenti è a vostra disposizione per offrirvi un servizio di:

  • Valutazione da parte di un Professionista abilitato allo studio di fattibilità del progetto di “Ristrutturazione”
  • Comunicazione ad Enea delle detrazioni fiscali relative a Superbonus e Ecobonus ove la normativa lo prevede
  • Valutazione di convenienza Fiscale
  • Verifica della documentazione concernente i vari bonus Edilizi finalizzata alla detrazione
  • Cessione dei crediti d’imposta attraverso la piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
  • Apposizione del Visto di Conformità relativamente al Super Bonus 110%

Ma vediamo sinteticamente quali sono i BONUS EDILIZI

SuperBonus 110%

Si tratta di un’ agevolazione sotto forma di detrazione riconosciuta nella misura del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per specifici interventi che rientrano nell’ambito dell’efficientamento energetico.

Il Superbonus spetta in caso di:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Ci sono ulteriori interventi che possono essere trainati o aggiuntivi ai sopradetti e che possono beneficiare ugualmente della super detrazione del 110% se eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali e sono:

  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR).

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi o in alternativa possono essere ceduti con apposita pratica di “cessione del credito”.

Ecobonus 50% o 65%

L’agevolazione è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che comportano la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale ed il miglioramento termico dell’edificio a seguito di rinnovamento di coibentazioni, pavimenti, finestre comprensive di infissi, ed altri acquisti inerenti la riqualificazione energetica. Possono usufruire della detrazione le persone fisiche, le società di persone e di capitali, le associazioni tra professionisti e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

 Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, possono  essere richieste  per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e possono  essere pari al 65% o al 50% in base alla tipologia di intervento, anche per questa tipologia di detrazione è prevista la cessione del credito d’imposta.

Bonus facciate 90%

L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione d’imposta del 90% per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Il credito sarà utilizzabile per le spese sostenute nel 2020 e 2021 e dovrà essere ripartito in 10 quote annuali costanti o alternativamente può essere ceduto.

Bonus ristrutturazioni edilizie 50%

L’agevolazione ricomprende le spese sostenute   a fronte di molteplici interventi  di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia attuabili sulle unità immobiliari e sugli edifici residenziali per le quali spetta una detrazione pari al 50% da ripartire in 10 quote annuali e il limite massimo di spesa è 96.000 euro per ogni edificio. Anche questa detrazione può, come le precedenti essere ceduta.

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. tel. 0574 40291