MARCHIO OSPITALITA’ ITALIANA 2023

La Camera di Commercio Pistoia – Prato in collaborazione con ISNART Istituto Nazionale di ricerche Turistiche, nell’ambito delle azioni per la promozione del settore turistico,  ha istituito anche per l’anno 2023 l’assegnazione alle imprese ricettive e ristorative di Pistoia e Prato che ne faranno richiesta e che avranno i requisiti, l’attestazione di un marchio di qualità denominato “Ospitalità Italiana”.

A chi si rivolge

Sono ammesse a partecipare alla selezione per l’assegnazione del marchio “Ospitalità Italiana” le strutture operanti nelle province di Pistoia e Prato che esercitino l’attività di:

  • Hotel/albergo e Residenze d’Epoca
  • Bed and breakfast
  • RTA Residenza Turistico Alberghiera
  • Country House
  • Agriturismo
  • Campeggio
  • Rifugio escursionistico
  • Ristorante

L’iniziativa si pone l’obiettivo di qualificare l’offerta turistica delle imprese italiane in modo da accompagnarle nell’essere sempre più allineate con le esigenze espresse dalla domanda turistica e pienamente rispondenti alle caratteristiche proprie dei territori in cui sono localizzate. Al rilascio del marchio “Ospitalità Italiana” è associata l’attribuzione di un rating, il cui scopo è di differenziare le strutture su livelli multipli di valutazione in relazione alle seguenti macroaree:
•    Qualità del servizio
•    Promozione del territorio
•    Identità
•    Notorietà

L’ottenimento del marchio e del relativo rating comporta:

•    La possibilità per l’impresa, di darne ampia diffusione nella propria attività di comunicazione e promozione;
•    La Camera di Commercio aggiunge, nel Registro Imprese, l’avvenuto ottenimento della certificazione che comparirà all’interno della visura camerale alimentando così il fascicolo elettronico d’impresa ed il cassetto digitale dell’imprenditore;
•    L’inserimento delle strutture certificate nelle azioni promozionali della Camera di Commercio di Pistoia-Prato e della stessa Isnart.

La  domanda di manifestazione di interesse potrà essere inoltrata entro e non oltre le ore 12,00 del 3 novembre 2023. La candidatura per l’ottenimento del Marchio non avrà nessun costo.

Per tutte le informazioni e per la presentazione delle domande contattare i nostri uffici. Tel . 0574 40291

TURISMO INCENTIVI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO STRUTTURE

Dalle 12 del 1° marzo 2023 le imprese del settore turismo possono presentare la domanda di concessione degli incentivi finalizzati al miglioramento dei servizi di ospitalità e al potenziamento delle strutture ricettive, in ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale. Le richieste verranno esaminate in ordine cronologico di presentazione. La domanda va presentata attraverso la procedura informatica sul sito www.invitalia.it.

Gli incentivi possono essere richiesti per interventi di riqualificazione energetica, antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti leggeri, realizzazione di piscine termali (solo per gli stabilimenti termali), digitalizzazione e acquisto o rinnovo arredi. I progetti devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2025. I beneficiari sono gli alberghi, agriturismi, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici. Le agevolazioni possono essere concesse fino al 31 dicembre 2023, salvo eventuali proroghe autorizzate dalla Commissione Europea.

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. Tel. 0574 40291

CREDITO D’IMPOSTA IMU: L’AUTODICHIARAZIONE SI PRESENTA DAL 28 SETTEMBRE

Al via le autodichiarazioni per accedere al bonus IMU per le imprese del turismo, pari al 50% dell’IMU versata a titolo di seconda rata 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’attività turistica. Nell’autodichiarazione, che può essere inviata dal 28 settembre 2022 fino al 28 febbraio 2023, mediante i canali telematici dell’Agenzia, i contribuenti attestano il possesso dei requisiti e il rispetto di condizioni e limiti indicati nel Temporary Framework. Entro 5 giorni, l’Agenzia rilascerà una ricevuta di presa in carico o ne comunicherà lo scarto; entro 10 giorni, una seconda ricevuta comunicherà il riconoscimento o il diniego del credito d’imposta. Dal giorno successivo al riconoscimento il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24.

Con provvedimento n. 356194/2022 del 16 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti ai fini del credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo di cui all’art. 22 del decreto Ucraina (D.L. n. 21/2022).

Con il provvedimento è, altresì, approvato il modello denominato “Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo – Autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework” (di “Autodichiarazione”), con le relative istruzioni.

Il credito d’imposta spetta a condizione che:

– i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

– i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

Si stabilisce altresì che:

– il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997;

– gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate (che ha definito modalità, termini di presentazione e contenuto con provvedimento 16 settembre 2022).

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. Tel. 0574 40291

MINISTERO TURISMO: DOMANDE PER IL CREDITO D’IMPOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Il Ministero del Turismo ha pubblicato l’Avviso pubblico recante le “modalità applicative per l’accesso alla piattaforma online per la concessione del credito d’imposta di cui all’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 3934 del 17 marzo 2022.

L’Avviso pubblico è rivolto alle strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta nella misura del 65% delle spese sostenute, entro il massimo di 200.000 euro, per interventi di:

  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e di risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • incremento dell’efficienza energetica;
  • adozione di misure antisismiche;
  • acquisto di mobili e componenti d’arredo;
  • realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali;
  • acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, per i soli stabilimenti termali.

Le domande di richiesta possono essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del giorno 9 giugno 2022 alle ore 17:00 del giorno 13 giugno 2022, accedendo alla piattaforma on line dedicata (il link di accesso alla piattaforma sarà pubblicato sulla pagina del Ministero del Turismo il 9 giugno 2022), con le seguenti modalità:

1) accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line;
2) inserimento di tutte le informazioni richieste per la compilazione della domanda;
3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente e successiva apposizione della firma digitale;
4) caricamento del modulo di domanda di agevolazione di cui all’allegato n. 1 e dei relativi allegativi, di cui al successivo comma 9 debitamente compilato e sottoscritto;
5) invio della domanda;
6) rilascio da parte della piattaforma on line dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l’orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo.

Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili, pari a 380 milioni di euro.

Eventuali richieste di assistenza potranno essere inviate esclusivamente a mezzo e-mail scrivendo all’indirizzo: assistenza_creditodimposta@ministeroturismo.gov.it.

Per leggere l’Avviso pubblico integrale e i documenti allegati, clicca qui.

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. Tel. 0574 40291

LE PRINCIPALI MISURE FISCALI DEL DECRETO TAGLIA PREZZI

Di seguito le principali novità di carattere fiscale introdotte a seguito della pubblicazione nella G.U. del “Decreto Taglia-prezzi” che introduce le misure volte a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CESSIONE CARBURANTI


Sul tema è disposto che, a decorrere dal 22 marzo 2022 e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data, le aliquote delle accise sulla benzina e il gasolio impiegati come carburante per autotrazione, di cui al D.Lgs. n. 504/1995 e successive modificazioni dei prodotti di seguito indicati sono rimodulate al ribasso.


Al riguardo si evidenzia che:

  • è stato pubblicato il D.M. 18 marzo 2022, con cui il Ministero dell’Economia e delle finanze ha previsto la riduzione delle predette aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e ai GPL usati come carburanti;

  • è previsto che i titolari dei depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa, nonché gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti hanno l’onere di trasmettere all’Agenzia delle Dogane, in modalità telematica, i quantitativi delle giacenze nei serbatoi sia alla data di entrata in vigore del decreto, sia alla data dei 30 giorni successivi all’entrata in vigore, in entrambi i casi entro il termine di 5 giorni (quindi entro il 28 marzo, con riferimento alle giacenze del 22 marzo, ed entro il 26 aprile, con riferimento alle giacenze del 21 aprile).

Al riguardo, si evidenzia che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la Circolare n. 11/2022 con la quale fornisce dei chiarimenti e le istruzioni operative in merito alla riduzione temporanea accisa sui carburanti e agli adempimenti correlati, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in questione;

  • in caso di mancata comunicazione dei dati di cui al precedente punto è applicata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro;

  • è previsto per i titolari dei depositi fiscali e dei depositi commerciali l’obbligo di riportare nell’e-das l’aliquota dell’accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici movimentati;

  • al fine di evitare manovre speculative, l’autorità del Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvarrà della Guardia di Finanza, la quale avrà accesso informatico diretto ai dati comunicati dai titolari dei depositi;

Infine, con riferimento ai c.d. “buoni benzina”, è disposto che per l’anno 2022 l’importo del valore di buoni benzina ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito.

MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

Credito d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica


La disposizione prevede che per le imprese dotate di contatori di potenza disponibile di almeno16,5 kW è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 12% delle spese sostenute per l’acquisto energia elettrica effettivamente utilizzata nel corso del secondo semestre del 2022.


Il predetto beneficio:

  • è concesso a fronte della dimostrazione di spesa tramite le fatture di acquisto e dimostrando di aver subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;

  • può essere utilizzato esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2022 o, in alternativa, è cedibile per l’intero ammontare dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo;

  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa nè della base imponibile ai fini Irap;

  • è cumulabile con altre agevolazioni similari, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative della disposizione.

Credito d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale


La disposizione introduce un credito d’imposta in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il predetto beneficio:

  • può essere utilizzato esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2022 o, in alternativa, è cedibile per l’intero ammontare dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo;
  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa nè della base imponibile ai fini Irap;
  • è cumulabile con altre agevolazioni similari, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative della disposizione.

MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DEL TURISMO

Credito d’imposta in favore delle imprese turistiche sul secondo acconto IMU del 2021


A favore delle imprese turistico-ricettive, comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, quelle che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, è previsto un credito d’imposta nella misura del 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’IMU per il 2021, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che:

  • i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate;
  • i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019;
  • sia presentata un’autodichiarazione all’Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti necessari e il rispetto delle condizioni previste.

Al riguardo, i contenute, le modalità e i termini di presentazione delle predette autodichiarazioni, saranno stabiliti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

La disposizione prevede, infine, che il credito d’imposta in questione:

  • può essere utilizzato esclusivamente in compensazione;
  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.

CREDITO D’IMPOSTA DEL 50% DEL SALDO IMU 2021 PER IL COMPARTO TURISMO

Nuove misure a sostegno del comparto turismo: il decreto Ucraina introduce un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata 2021 dell’IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita l’attività recettiva. Ne possono beneficiare le imprese turistico-recettive che esercitano attività agrituristica, che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali, i parchi tematici.

Quali sono le condizioni per accedere al bonus? Nel D.L. 21 marzo 2022, n. 21, contenente “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” è previsto (art. 22) un credito d’imposta IMU, per l’anno 2022, a favore del comparto turismo.

Il credito è fissato nella misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’IMU.

Non è un’esenzione IMU

Va chiarito da subito che non si tratta di un’esenzione dal versamento dell’IMU. Si è in presenza, invece, di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, rapportato all’IMU versata a titolo di seconda rata 2021. Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, è concesso in considerazione del perdurare degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali.

Soggetti beneficiari

Il contributo è riconosciuto alle imprese turistico-recettive, ivi comprese:

  • le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali;
  • le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
  • le imprese del comparto fieristico e congressuale;
  • i complessi termali;
  • i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

In base alle disposizioni contenute nell’art. 2, comma 1, legge n. 96/2006, “per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali”.

Il successivo comma 3 stabilisce, altresì, che “rientrano fra le attività agrituristiche: a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell’articolo 4, comma 4; c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268; d) organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale”.

La misura del bonus e gli immobili interessati

Il contributo è riconosciuto, per l’anno 2022, nella misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’IMU per gli immobili rientranti nella categoriacatastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività recettiva.

Nel testo è detto che l’incentivo è “in misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU)”. Il riferimento, quindi, è quanto versato a titolo di seconda rata. Nel caso in cui non è stato effettuato il versamento (per i diversi motivi), l’incentivo non è dovuto.

Le condizioni per ottenere il credito d’imposta

Sono previste due condizioni:

  • che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • che i soggetti interessati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

Come utilizzare il credito d’imposta

Il credito di imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, senza l’applicazione dei limiti di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 244/2007 e all’art. 34, legge n. 388/2000;
Attenzione L’art. 1, comma 53, dispone che “a partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro”. L’art. 34, comma 1, dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili […] ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro”.
  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi) e 109, comma 5 (rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi), TUIR.

Le disposizioni che regolano l’incentivo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, e successive modifiche.

Come richiedere il credito d’imposta

Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della predetta Comunicazione.

Modalità, termini di presentazione e contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Autorizzazione della Commissione europea

L’efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

Quanto costa all’erario?

Agli oneri derivanti dall’incentivo, valutati in 15,6 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all’art. 1, comma 366, legge n. 234/2021.

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. Tel. 0574 40291

BONUS A FONDO PERDUTO PER LE STRUTTURE RICETTIVE: AL VIA LE DOMANDE DAL 17 GIUGNO

Ecco la possibilità  di accedere al “Bonus della Regione Toscana” per ottenere “contributi a fondo perduto” riservati alle strutture ricettive.

Prenderà il via alle ore 9 di GIOVEDI’ 17 GIUGNO 2021 fino alle ore 17 del 1° LUGLIO 2021 la raccolta progettuale sul portale di Sviluppo Toscana Spa, destinata alle micro, piccole e medie imprese nonché i professionisti aventi la sede principale o almeno un’unità locale ubicata nel territorio regionale, operanti nel settore turistico ricettivo.

I CODICI ATECO AMMESSI AL BANDO:
– 55.10.00 Alberghi
– 55.20.10 Villaggi turistici
– 55.20.20 Ostelli della gioventù
– 55.20.30 Rifugi di montagna
– 55.20.40 Colonie marine e montane
– 55.20.51 Affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
– 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte.

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PREVISTI
La dotazione complessiva ammonta ad euro 8.600.000,00 e viene così suddivisa:
– Euro 4.300.000,00 sono destinati ai soggetti con codice ATECO 55.10.00 e codice ATECO 55.20.51, limitatamente ai soli residence;
– Euro 4.300.000,00 sono destinati a tutti gli altri soggetti, con possibilità di reimpiego delle risorse non completamente utilizzate da uno dei due raggruppamenti sull’altro.

L’aiuto è concesso nella forma di contributo a fondo perduto ed è determinato come segue:
1 – per i soggetti con codice ATECO 55.10.00 e codice ATECO 55.20.51, limitatamente ai soli residence, in base alle fasce di riduzione di fatturato:
– da 100% a 86,00%: 5.000,00 euro;
– da 85,99% a 70,00%: 4.500,00 euro;
– da 69,99% a 55,00%: 3.500,00 euro;
– da 54,99% a 40,00%: 3.000,00 euro;
– da 39,99% a 30,00%: 2.500,00 euro
2 – per tutti gli altri soggetti appartenenti al settore extra-alberghiero professionale: 2.500,00 euro.

REQUISITI PREVISTI PER L’AMMISSIBILITÀ
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 (in seguito “2° periodo”) sia inferiore di almeno il 30,00% rispetto all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel periodo dal 1 marzo 2019 al 29 febbraio 2020 (in seguito “1° periodo”).

Per le imprese/professionisti che hanno avviato l’attività nel corso del 1° periodo, la verifica del suddetto calo di fatturato/corrispettivi si effettua confrontando i mesi di operatività nel suddetto periodo con gli stessi mesi nel 2° periodo; per le imprese/professionisti che, invece, hanno avviato l’attività nel 2° periodo, non è richiesto il requisito del calo del fatturato/corrispettivi ma il contributo spettante verrà riproporzionato rispetto agli effettivi mesi di operatività rispetto ai 12 mesi totali nel periodo di osservazione. In entrambi i casi, qualora l’attività non sia iniziata in coincidenza con l’inizio del mese, il mese sarà computato per intero se la data di inizio cade tra l’1 ed il 15 mentre non sarà computato se l’attività è iniziata dal giorno 16 in poi.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Dalle ore 9 del 17 giugno 2021 alle ore 17 del 1° luglio 2021. NON SARÀ QUINDI UN CLICK DAY.

COSA SERVE PER PRESENTARE LA DOMANDA?
– È obbligatorio essere in regola con il DURC.
– È necessario avere la CNS (carta nazionale dei servizi) oppure SPID del Titolare o legale rappresentante;
– È necessario il possesso della PEC;
– È necessaria una marca da bollo da euro 16.

Vi ricordiamo a tal proposito che Confesercenti Prato ha attivato lo sportello digitale dove è possibile attivare tramite appuntamento SPID, PEC E FIRMA DIGITALE , strumenti ormai necessari.

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. Tel. 0574 40291