SCADENZA DENUNCIA RIFIUTI (MUD) ANNO 2023

Si comunica che la scadenza per la compilazione del MUD riguardante la movimentazione dei rifiuti per l’anno 2022 è fissata per il 8 luglio p.v.

Come ogni anno la nostra associazione offre un servizio di assistenza ai clienti per la compilazione e la spedizione della dichiarazione.

Puoi contattare fin da ora i nostri uffici al numero di tel. 0574-40291 o all’indirizzo mail formazione1@confesercenti.prato.it  per la prenotazione.

Documenti da trasmettere  e/o consegnare ai nostri sportelli CESCOT – AZIENDA SICURA:

  •  Registro carico – scarico aggiornato al 31/12/2022 (fotocopie relative all’anno 2022)
  •  Comunicazioni di eventuali modifiche nell’anagrafica aziendale
  •  Fotocopie leggibili dei formulari di trasporto relativi ai movimenti effettuati nel corso dell’anno;
  •  Copia eventuale denuncia effettuata nell’anno precedente

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso i nostri uffici. Tel. 0574 40291

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE FIGLI, GLI AGGIORNAMENTI PER IL 2023

L’Assegno unico universale (AUU) per figli a carico, costituisce un beneficio economico attribuito su base mensile per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari, sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L’assegno è riconosciuto (in parti uguali ai genitori, salvo eccezioni):

◆ per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;

◆ per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

  • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8 000 euro annui;
  • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • svolga il servizio civile universale;
  • per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L’assegno unico universale per le  famiglie con figli in vigore da marzo 2022 è stato potenziato con la legge di bilancio 2023. Di seguito il dettaglio.

Per ciascun figlio minorenne e per ciascun figlio maggiorenne con disabilità a carico senza limiti di età:

  • 175 euro al mese con ISEE fino a 15mila euro,
  • da 175 a 50 euro con ISEE da 15mila a 40mila euro,
  • 50 euro con ISEE oltre 40mila euro.

Per i figli fino ad 1 anno di età tali importi sono maggiorati del 50% (esempio 175 *50% = 262,50)

Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del 21 anno di età:

  • Assegno di 85 euro con ISEE fino a 15.000 euro;
  • Assegno da 85 a 25 euro con ISEE da 15.000 a 40.000 euro;
  • Assegno di 25 euro per ISSE superiore a 40.000 euro oppure in caso di assenza di dichiarazione ISEE.

a partire dal terzo figlio:

  • maggiorazione di 85 euro con ISEE fino a 15mila euro;
  • maggiorazione da 85 a 15 euro con ISEE da 15mila a 40mila euro;
  • maggiorazione di 15 euro con ISEE oltre 40mila euro.

La maggiorazione verrà incrementata del 50% per figli da 1 a 3 anni (esempio 85*50% = 127,50)

Dall’anno 2023, la maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili è incrementata del 50% (esempio 100*50% = 150).

Per ciascun figlio minorenne e maggiorenne fino al compimento di 21anni di età, con disabilità è prevista una maggiorazione, in base alla disabilità e all’ISEE:

  • 105 euro al mese per non autosufficienza;
  • 95 euro al mese per disabilità grave;
  • 85 euro al mese per disabilità media.
  • Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione dell’importo dell’assegno pari a 20 euro mensili per figlio;
  • Genitori che lavorano (ex detrazioni fiscali).

Maggiorazione pari a 30 euro al mese per ciascun figlio se entrambi i genitori lavorano.

Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15 000 euro.

L’importo si riduce gradualmente fino ad azzerarsi in corrispondenza di 40 mila euro.

Le maggiorazioni sono cumulabili.

La maggiorazione di natura transitoria su base mensile, dell’importo dell’assegno, in presenza delle seguenti condizioni che devono sussistere congiuntamente:

  • valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25 000 euro;
  • effettiva percezione, nel corso del 2021 dell’assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

E’ incrementata di un importo pari a 120 euro mensili se nel nucleo è presente un figlio a carico con disabilità.

La maggiorazione mensile spetta:

  • Per intero nell’anno 2022. A decorrere dal 1 marzo al 28 febbraio 2023.
  • Per un importo pari a 2/3 nell’anno 2023 (1°marzo  -28 febbraio 2024).
  • Per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024(1°marzo –28 febbraio 2025).

N.B. IMPORTANTE

  • L’INPS erogherà ai percettori di AUU, dal mese di febbraio 2023 per i mesi di gennaio e febbraio 2023 gli importi aggiornati dell’AUU così come stabilito dalla Legge di Bilancio 2023.
  • Entro il mese di febbraio saranno corrisposti gli arretrati delle maggiorazioni per i figli disabili riconosciute per l’anno 2022.
  • Gli importi dell’AUU del 2023 terranno conto anche della rivalutazione legata all’aumento del costo della vita, valore che dovrebbe essere ufficializzato da un decreto ministeriale entro la metà di gennaio 2023.

Per le domande di AUU accolte e in corso di validità, non sarà necessario presentare una nuova domanda, perché il rinnovo verrà effettuato d’ufficio dall’INPS.

L’INPS ha predisposto per ogni beneficiario di AUU una domanda precompilata da modificare autonomamente al verificarsi di modifiche che incidono sul diritto/importo della misura.

Le principali variazioni da comunicare sono:

  • Nascita di figli (nuova DSU)
  • Disabilità del figlio (nuova DSU)
  • Variazione della dichiarazione rispetto all’attività del figlio maggiorenne
  • Eventuale separazione dei coniugi (nuova DSU)
  • Criteri di ripartizione dell’AUU tra i due genitori
  • Variazioni delle condizioni per la spettanza delle maggiorazioni
  • Variazione della modalità di pagamento.

Dovranno presentare una nuova domanda nel 2023

  • Le famiglie che non hanno mai presentato domanda di AUU per l’anno 2022.
  • Le famiglie che hanno presentato una domanda la quale, al 28 febbraio 2023 si trova in stato di Respinta, Decaduta, Rinunciata o Revocata.

Rimarrà necessario presentare una nuova DSU riferita all’anno 2023, per ricevere un importo dell’Assegno superiore al minino.

Come è noto in caso di ISEE superiore a 40.000 euro e in caso di mancata presentazione della DSU l’AUU sarà erogato con l’importo minimo.

Le domande presentate entro il 30 giugno 2023 daranno diritto agli arretrati dal mese di marzo 2023.

Per ulteriori informazioni contattare il nostro uffici patronato. Tel: 0574 40291

TARI (TASSA RIFIUTI) – RIDUZIONI TARIFFARIE

Vi informiamo che le aziende che producono rifiuti deperibili (ad es. bar, ristoranti, ortofrutta, pescherie, pizze a taglio, alimentari, pasticcerie, ecc.) e le aziende che hanno aderito al sistema di raccolta differenziata svolto da Alia (raccolta differenziata carta), hanno la possibilità di richiedere una riduzione della tariffa TARI (che vi verrà applicata nel corso dell’anno 2023) presentando una apposita domanda.

Confesercenti Prato, con il servizio Azienda Sicura, è a vostra disposizione per seguire tutta la pratica di richiesta della riduzione tariffaria compresa la relativa presentazione.

Chi volesse usufruire di questa opportunità o desiderasse avere maggiori informazioni può contattarci al numero di telefono 0574-40291 entro il 30 Maggio 2023

Ricordiamo inoltre che, per ottenere la riduzione, la relativa domanda deve essere presentata ogni anno, pertanto anche chi avesse già compilato il modulo lo scorso anno deve rinnovare la procedura anche per l’anno in corso.

Al momento della richiesta si prega di presentarsi con una copia della fattura TARI.

Se vuoi avere maggiori informazioni contattaci al numero 0574 40291 oppure inviaci i tuoi contatti compilando il form qui sotto e ti ricontatteremo al più presto:

Ragione sociale
Email
Telefono
Grazie! Ti ricontattaremo al più presto!
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VISITA DAL PONTE MANETTI ALLA VILLA DI POGGIO A CAIANO: SABATO 25 FEBBRAIO 2023

SABATO 25 FEBBRAIO 2023

Nuovo appuntamento di “Appunti di Viaggio: racconti di Toscana tra Cultura e Cibo” organizzato da Confesercenti Prato nell’ambito del progetto di Vetrina Toscana, la rete regionale che promuove ristoranti, botteghe e produttori.

Si svolgerà Sabato 25 Febbraio 2023. Si tratta di una passeggiata tra due eccellenze, che parte dal ponte Leopoldo II, oggi noto come Ponte Manetti, costruito nel 1833 da Alessandro Manetti, sul fiume Ombrone, un luogo tra Prato e Poggio a Caiano, infatti la sponda destra si trova nel comune di Poggio mentre quella sinistra nel comune di Prato. La meta di arrivo è il simbolo di Poggio a Caiano, la Villa Medicea, patrimonio dell’Unesco dal 2013. La villa, voluta da Lorenzo il Magnifico, progettata da Giuliano da Sangallo e vissuta sia dai Medici che dai Lorena e infine dai Savoia, si staglia sul panorama circostante e racconta secoli di arte, architettura e gradi storie d’amore che vi furono consumate all’interno. Potremmo ammirare gli ambienti del piano terreno, tra cui il teatrino lorenese, la sala dei biliardi e l’anticamera di Bianca Cappello. Al piano nobile sarà possibile visitare il salone di Leone X, con i celebri affreschi dell’inizio del Cinquecento, che glorificano la famiglia Medici attraverso episodi di storia antica e gli appartamenti reali.

L’itinerario prevede la passeggiata e successivamente il pranzo con prodotti tipici.

La visita è a cura dell’Associazione ArteMia di Prato.

MENU’:

Calamarata con polpo e olive taggiasche
Spiedino di calamari seppie e gamberi con verdure grigliate
Tiramisù
Acqua, vino, caffè

PROGRAMMA:

Ritrovo ore 10.00 presso Parcheggio parco del Bargo

Passeggiata di circa 2 ore

Ore 12.30 trasferimento con mezzi propri per pranzo presso Osteria il vecchio poggio (Via Vittorio Emanuele II, 51, Poggio a Caiano)

COSTO EVENTO:

25,00 € a persona tutto incluso, da versare al momento della prenotazione

l’iniziativa è rivolta ad un massimo di 28 persone
prenotazione obbligatoria
le prenotazioni sono aperte fino ad esaurimento posti e comunque entro e non oltre il 15 febbraio

PER INFO E PRENOTAZIONI:

Confesercenti Prato

Tel. 0574 40291

dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 dal lunedì al giovedì

whatsapp 377 1745809

email direzione@confesercenti.prato.it

BONUS 200 EURO LAVORATORI AUTONOMI ESTESO ANCHE AI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

I requisiti per poterne usufruire sono i seguenti:

  • avere un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel 2021;
  • essere iscritti presso la relativa gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;
  • aver effettuato entro il 18 maggio 2022 almeno un versamento contributivo dovuto, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
  • non essere titolari di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
  • non aver percepito l’indennità una tantum di 200 euro di cui agli artt. 31 e 32 del D.L. n. 50/2022.

Il bonus è inoltre incrementato di ulteriori 150 euro se il reddito risulta inferiore a 20.000 euro,

Occorrerà attendere i chiarimenti dell’INPS rispetto alle procedure prima di poterlo richiedere.

LEGGE DI BILANCIO 2023: AUMENTO PENSIONI MINIME

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto l’aumento delle pensioni minime.

L’incremento sarà pari all’1,5% per l’anno 2023, elevato al 6,4% per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni, per le pensioni pari o inferiori a 563,74 euro.
Nel 2024 l’aumento sarà pari, per tutti, al 2,7%.

È previsto anche un adeguamento al tasso di inflazione dal 100% per le pensioni pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS fino al 32% per quelle superiori a 10 volte.

Presto andrai in pensione?

Rivolgiti al nostro ufficio patronato, ti forniremo tutto l’aiuto di cui hai bisogno.

Tel. 0574 40291

BONUS AGENZIE VIAGGIO E TOUR OPERATOR: AL VIA LE DOMANDE DIGITOUR

Dal 12 ottobre riapre lo sportello del bonus Digitour, credito d’imposta al 50% per investimenti

fino a 25mila euro di agenzie di viaggio e tour operator

Riparte Digitour – “Credito d’Imposta Agenzie di Viaggio e Tour Operator”, la misura finanziata dal PNRR che eroga incentivi per investimenti in sviluppo digitale di agenzie di viaggio e tour operator: con la riapertura dello sportello, si possono inviare dal 12 ottobre le nuove domande per il credito d’imposta.

Il Bonus al 50% per investimenti fino a 25mila euro si utilizza in compensazione o si cede ad altri soggetti.

Beneficiari

Il credito d’imposta è destinato ad  operatori economici che esercitano attività con codici Ateco 79.1, 79.11, 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator) per investimenti in digitale.  Le spese ammissibili (indicate nell’articolo 9, commi 2 e 2-bis del Dl n. 83/2014) sono le seguenti :

  • wi-fi (impianti con velocità pari ad almeno 1 megabit/s in download);
  • siti web ottimizzati per il servizio di navigazione su rete mobile;
  • programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti;
  • spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare online servizi e pernottamenti turistici;
  • servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
  • strumenti di promozione per offerte innovative di inclusione e ospitalità per persone con disabilità;
  • formazione del titolare o del personale dipendente per le attività elencate.

Come fare domanda

Dalle ore 12.00 del 12 ottobre 2022 è possibile inoltrare istanza di accesso al secondo sportello Digitour 2022 attraverso il sito web di Invitalia. Sono ammesse anche le imprese che hanno già richiesto le agevolazioni del precedente Avviso (prot. n. 2613 del 18 febbraio scorso) nei limiti e nelle condizioni di legge (DL 152/2021, articolo 4).

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di presentazione. 

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. Tel. 0574 40291

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE: UTILI INCASSATI DAL 1° GENNAIO 2023 CON RITENUTA AL 26%

Si applica la ritenuta a titolo di imposta o l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento ai dividendi derivanti da partecipazioni qualificate percepiti a partire dal 1° gennaio 2023. È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 454 del 16 settembre 2022. Le norme della legge di Bilancio 2018 salvaguardano dall’introduzione del nuovo regime fiscale le partecipazioni qualificate per un periodo di tempo limitato, che va dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2022.

Ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate” si applica la ritenuta a titolo imposta o l’imposta sostitutiva nella misura del 26%.

Questa è la conclusione evidenziata dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 454 del 16 settembre 2022, in cui si esamina:

– da un lato l’arco temporale di vigenza del regime transitorio previsto dalla legge di Bilancio 2018,

– dall’altro l’applicazione del principio di cassa applicabile ai dividendi percepiti ai fini della tassazione.

Il regime di tassazione dei redditi derivanti dalle partecipazioni è stato cambiato in modo significativo dalla legge di Bilancio 2018 allo scopo di rendere irrilevante la natura qualificata (o meno) della partecipazione.

La legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi da 999 a 1006, legge n. 205/2017) ha modificato il regime di tassazione dei redditi derivanti dalle partecipazioni “qualificate”, prevedendo anche un regime transitorio per le distribuzioni di utili formatisi sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate entro il 31 dicembre 2022.

Nello specifico, i redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie qualificate (ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c, TUIR) venissero assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta con aliquota al 26%, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate.

Le novità apportate dalla legge di Bilancio 2018 constano anche nella previsione di una disciplina transitoria (commi 1005 e 1006) che prevede in primo luogo che le modifiche si applicano con riferimento ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019. Pertanto, con la regola generale di decorrenza del nuovo regime di tassazione, relativamente agli utili derivanti da partecipazioni qualificate, esso si applica in base al principio di cassa sui dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018.

In secondo luogo, per non penalizzare i soci con partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017, il legislatore al contempo ha previsto un regime transitorio secondo il quale, in deroga alle norme citate, agli utili derivanti da partecipazioni qualificate prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è deliberata sino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le previsioni di cui al D.M. 26 maggio 2017; essi, pertanto, conservano l’attuale regime impositivo e concorrono parzialmente, a seconda del periodo in cui si sono prodotti, alla formazione del reddito imponibile del contribuente.

In pratica, la previsione del regime transitorio consente di poter continuare ad applicare la previgente disciplina (art. 47, comma 1, TUIR) che prevede, nel caso di utili derivanti da partecipazioni “qualificate” non percepiti nell’esercizio di impresa commerciale, la loro concorrenza alla formazione del reddito complessivo del socio persona fisica nella misura del:

– 40% per gli utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;

– 49,72% per gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 1, D.M. 2 aprile 2008);

– 58,14% per gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 (art. 1, comma 1, D.M. 26 maggio 2017).

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. Tel. 0574 40291

CREDITO D’IMPOSTA IMU: L’AUTODICHIARAZIONE SI PRESENTA DAL 28 SETTEMBRE

Al via le autodichiarazioni per accedere al bonus IMU per le imprese del turismo, pari al 50% dell’IMU versata a titolo di seconda rata 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’attività turistica. Nell’autodichiarazione, che può essere inviata dal 28 settembre 2022 fino al 28 febbraio 2023, mediante i canali telematici dell’Agenzia, i contribuenti attestano il possesso dei requisiti e il rispetto di condizioni e limiti indicati nel Temporary Framework. Entro 5 giorni, l’Agenzia rilascerà una ricevuta di presa in carico o ne comunicherà lo scarto; entro 10 giorni, una seconda ricevuta comunicherà il riconoscimento o il diniego del credito d’imposta. Dal giorno successivo al riconoscimento il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24.

Con provvedimento n. 356194/2022 del 16 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti ai fini del credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo di cui all’art. 22 del decreto Ucraina (D.L. n. 21/2022).

Con il provvedimento è, altresì, approvato il modello denominato “Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo – Autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework” (di “Autodichiarazione”), con le relative istruzioni.

Il credito d’imposta spetta a condizione che:

– i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

– i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

Si stabilisce altresì che:

– il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997;

– gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate (che ha definito modalità, termini di presentazione e contenuto con provvedimento 16 settembre 2022).

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. Tel. 0574 40291

BONUS IMU PER IMPRESE DEL TURISMO: AUTODICHIARAZIONE DAL 28 SETTEMBRE

Dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023 è possibile presentare l’autodichiarazione per beneficiare del bonus IMU previsto a favore delle imprese del settore del turismo. Lo ha previsto l’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 16 settembre 2022. A partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta, è possibile utilizzare il credito d’imposta, esclusivamente in compensazione.

Per tale ragione, con successiva risoluzione, l’Agenzia delle Entrate istituirà il codice tributo e detterà le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Bonus IMU: cos’è

Il bonus IMU è un credito d’imposta pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’IMU, dell’imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento e dell’imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’attività turistico ricettiva.

Nei casi di crediti d’imposta superiori a 150mila euro, i crediti saranno fruibili in seguito alle verifiche previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) e alla comunicazione dell’autorizzazione all’utilizzo.

Chi sono i destinatari

Secondo quanto previsto dal D.L. n. 21/2022, i destinatari del credito di imposta per il turismo sono le imprese turistico-ricettive, gli agriturismi, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, le imprese del comparto fieristico e congressuale e i complessi termali e i parchi tematici, compresi i parchi acquatici e faunistici.

Nello specifico, la normativa prevede due condizioni:

  • per fruire del credito d’imposta i proprietari delle imprese devono essere anche i gestori delle attività esercitate;
  • i contribuenti devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre del 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre del 2019.

Come presentare l’autodichiarazione

Con il provvedimento 16 settembre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di presentazione dell’autodichiarazione, che gli operatori economici sono tenuti a inviare per beneficiare del credito d’imposta.

In particolare, l’autodichiarazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento stesso.

Successivamente alla presentazione dell’autodichiarazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’autodichiarazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Entro 10 giorni dalla data di presentazione dell’autodichiarazione, è rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta.

Il credito d’imposta è denegato nel caso in cui il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto.

Quando presentare l’autodichiarazione

Il provvedimento stabilisce anche i termini per l’invio dell’autodichiarazione.

In particolare, l’autodichiarazione deve essere inviata dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si considerano tempestive le autodichiarazioni trasmesse entro il predetto termine ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

Nello stesso periodo è possibile:

– inviare una nuova autodichiarazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima autodichiarazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

– presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione dell’autodichiarazione.

Come utilizzare il bonus IMU

A partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta, è possibile utilizzare il credito d’imposta, esclusivamente in compensazione.

Nei casi di crediti d’imposta superiori a 150.000 euro, i crediti saranno fruibili in seguito alle verifiche previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011).

In caso di dati incompleti relativi ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia, è rilasciata un’ulteriore ricevuta con la quale è richiesta l’integrazione di tali dati. L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

L’integrazione deve essere effettuata mediante l’invio di una nuova autodichiarazione entro il termine stabilito dal provvedimento per la trasmissione dell’autodichiarazione stessa oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

– il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

– nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’autodichiarazione, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;

– l’Agenzia delle Entrate, con successiva risoluzione, istituirà il relativo codice tributo e le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. Tel. 0574 40291