MANCATA ACCETTAZIONE DI PAGAMENTI CON CARTE DI DEBITO E CREDITO: LE SANZIONI

Sono tante le novità previste nell’ultimo decreto per l’attuazione del PNRR approvato in Consiglio dei Ministri il 13 aprile 2022, una di queste riguarda le sanzioni nel caso di mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e di credito. Vediamo gli importi e quando si applicano.

Professionisti e commercianti a rischio sanzione

Il decreto prevede una disciplina con le sanzioni amministrative per la violazione dell’obbligo

  • da parte di commercianti e 
  • professionisti,

di accettare pagamenti con carte di debito o di credito precisando che la sanzione è applicabile in caso di rifiuto del pagamento di qualsiasi importo

Mancata accettazione POS: importo sanzione

L’importo della sanzione, a decorrere dal 30 giugno 2022, è fissato in 30 euro, aumentato del 4 per cento del valore della transazione. 

Attenzione va prestato al fatto che non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.

Si specifica che l’esercente ha l’obbligo di accettare le carte di pagamento e che tale obbligo è assolto con l’accettazione di almeno una tipologia di carta di debito e di una tipologia di carta di credito. 

Pertanto, a decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato, si applicano: 

  1. una sanzione di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione; 
  2. le norme generali sulle sanzioni amministrative (di cui alla legge n. 689 del 1981), con riferimento alle procedure e ai termini, ad eccezione dell’articolo 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta. Viene dunque esclusa la possibilità, prevista in generale dalla legge n. 689/81 come alternativa alla contestazione della sanzione, di procedere al pagamento in misura ridotta (c.d. oblazione amministrativa). Tale istituto consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

Mancata accettazione carte di credito: chi sono i controllori?

La norma prevede quindi l’applicabilità della disciplina sugli atti di accertamento di cui all’articolo 13, comma 1, della legge n. 689 del 1981. 

Tale norma stabilisce che gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, possano assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Inoltre, sempre il comma aggiuntivo 4-bis prevede (mediante il richiamo all’articolo 13, comma 4 della medesima legge n. 689 del 1981) che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possano provvedere all’accertamento della violazione. Questi ultimi possono procedere, previa autorizzazione motivata e quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora.

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IL LIMITE ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE TORNA A 2.000 EURO PER L’ANNO 2022

La soglia, scesa a 1.000 euro dal 1° gennaio 2022, torna a 2.000 euro per effetto di un emendamento approvato al decreto Milleproroghe. Il limite scenderà a 1.000 euro solo dal 1° gennaio 2023. La modifica influisce sulle eventuali violazioni commesse dall’inizio dell’anno, quando il limite è temporaneamente sceso a 1.000 euro: in applicazione del principio del favor rei, eventuali trasferimenti di denaro oltre la soglia ora modificata si considerano come mai effettuati. A condizione, naturalmente, di non aver superato 1.999,99 euro. Quella relativa al limite dell’uso del denaro contante sembra essere una storia infinita. La soglia, scesa dall’inizio dell’anno a 1.000 euro, non è mai stata stabile. Ora, grazie a un emendamento approvato in sede di conversione del decreto Milleproroghe, torna a essere pari a 2.000 euro per tutto il 2022. In realtà la misura non è definitiva in quanto tale intervento ha semplicemente differito al 1° gennaio 2023 la data a partire dalla quale il limite scenderà nuovamente a 1.000 euro.

Effetti sui trasferimenti già effettuati

La novità, però, avrà effetto anche con riferimento a eventuali violazioni commesse dall’inizio dell’anno, cioè allorquando il limite è temporaneamente sceso a 1.000 euro. Si applica, infatti, il principio del favor rei, quindi eventuali trasferimenti di denaro, oltre la soglia ora modificata, è come se non fossero mai stati effettuati a condizione, però, di non aver superato la soglia di 1.999,99 euro.

A quali trasferimenti di denaro si applica il limite

L’ambito applicativo della disposizione è estremamente ampio. Infatti, il limite al trasferimento del denaro contante deve essere osservato indipendentemente dalla causale sottostante e dal rapporto intercorrente tra i due soggetti interessati. Il limite si applica, quindi, non solo per l’acquisto di beni e servizi, ma ad esempio, anche alle donazioni. Il padre che eroga al figlio una somma di denaro, necessaria per dare fronte alle esigenze dello stesso, non deve superare la soglia di 1.999,99 euro. Se l’importo dovesse essere superiore, il trasferimento della somma di denaro dovrà essere effettuato tramite un mezzo in grado di assicurare la tracciabilità, come un assegno bancario o circolare.

Divieto di pagamenti frazionati

È vigente il divieto di frazionare l’operazione al fine di aggirare il limite massimo. Il divieto di superare il limite vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni. Sembrerebbe, quindi, che se il frazionamento dell’operazione fosse effettuato in un arco temporale più ampio, ad esempio di 8 giorni, il comportamento sia corretto, ma in realtà non è così. Infatti, la disposizione citata continua precisando che rimane ferma la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per considerarla tale. In questo caso, quindi, non assumerà alcun rilievo il limite temporale di 7 giorni. In buona sostanza deve essere verificato di volta in volta se sussistano elementi tali da far ritenere che il frazionamento dei pagamenti sia effettuato con lo specifico intento di “aggirare” il limite al trasferimento del denaro contante. Alcuni chiarimenti in tal senso sono stati forniti dal Ministero dell’Economia e delle finanze con le FAQ pubblicate sul proprio sito istituzionale. Secondo quanto precisato dall’Amministrazione finanziaria, non è ravvisabile la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad esempio singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell’Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.

Pagamenti a rate

Non configura alcuna violazione della disposizione il pagamento in due o più rate di una fattura, a condizione che i singoli importi corrisposti siano inferiori al limite di 2.000 euro. Ciò anche laddove l’importo complessivamente corrisposto fosse superiore a tale limite massimo. Infatti, rientra nella prassi commerciale il pagamento dei fornitori a 30, 60 e 90 giorni data fattura. Il pagamento in più rate della somma dovuta non è effettuato con lo specifico intento di eludere la soglia.

Versamenti e prelevamenti bancari

Non deve essere osservato alcun limite con riferimento alle operazioni di versamento o prelevamento bancario. In tal caso il soggetto non sta effettuando alcun trasferimento denaro in favore di soggetti diversi. Infatti, il denaro è nella sua disponibilità in quanto in giacenza sul conto corrente e continua ad essere nella sua disponibilità dopo il prelievo. Tuttavia, pur non configurandosi in astratto alcuna violazione, l’eccessivo e frequente utilizzo del denaro contante potrebbe indurre l’istituto di credito a sospettare che le operazioni sono poste in essere con finalità di riciclaggio. Potrebbero quindi essere chieste spiegazioni sulla provenienza del denaro o sulle finalità del prelievo. Diversamente, qualora le indicazioni non fossero convincenti, l’istituto di credito potrebbe effettuare all’UIF la comunicazione di operazione sospetta.

PROROGHE PAGAMENTI SIAE ED SCF E CANONE SPECIALE RAI

SIAE – PROROGA PAGAMENTI RINNOVO ABBONAMENTI MUSICA D’AMBIENTE

La Direzione SIAE, per agevolare la piena ripresa delle attività economiche, ha posticipato il termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali per musica d’ambiente per l’anno 2022 al 22 aprile p.v.
La nuova scadenza dei pagamenti annuali riguarda tutte le modalità di rinnovo ed è valida per tutte le tipologie di utilizzazioni di musica d’ambiente (pubblici esercizi, alberghi, negozi).
Non è stata invece purtroppo accolta la richiesta di riduzione dei compensi annuali, pur ricordando la SIAE che il Consiglio di Gestione ha sospeso per l’anno 2022 l’adeguamento delle tariffe sulla base dell’indice ISTAT del mese di settembre 2021 (2,6%).
Viene confermata per il 2022, per le strutture alberghiere ed extralberghiere che hanno sospeso la propria attività, la possibilità di corrispondere i compensi per i soli mesi dalla riapertura dell’attività fino alla fine dell’anno solare, secondo le stesse modalità previste lo scorso anno (autocertificazione con gli estremi della comunicazione al Comune della sospensione totale dell’attività).

PROROGA TERMINE RINNOVO ABBONAMENTI SCF PER ESERCIZI COMMERCIALI

La SCF, società che, come è noto, gestisce la raccolta e la distribuzione dei diritti connessi al diritto d’autore, e quindi dei compensi, dovuti ad artisti e produttori discografici, per l’utilizzo in pubblico di musica registrata, con la quale Confesercenti ha stipulato diverse Convenzioni che danno diritto agli associati ad ottenere riduzioni, ci ha comunicato che il termine della Campagna per gli Esercizi Commerciali viene posticipato dal 28 febbraio al 22 aprile p.v.
Resta confermato al 31 maggio il termine di pagamento per le categorie Pubblici Esercizi, Acconciatori, Strutture ricettive ed Agriturismi, per le quali SIAE provvede su mandato di SCF all’incasso dei compensi.

PROROGA PAGAMENTO CANONE SPECIALE RAI

Il Consiglio di Amministrazione della RAI, nella seduta del 9 febbraio 2022, ha approvato il differimento, senza oneri aggiuntivi, del termine per il rinnovo del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale dal 31 gennaio al 31 marzo 2022, “in considerazione del fatto che molti abbonati speciali sono tra i soggetti che hanno subito e stanno ancora subendo le maggiori ripercussioni economiche causate dal protrarsi della pandemia”.

PROROGA TERMINE PAGAMENTI DIRITTI SIAE E NUOVE TARIFFE SCF PER IL 2021

Convenzione nazionale tra SIAE e SCF a livello nazionale

La Siae ha informato che, in considerazione delle misure eccezionali nuovamente adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria, il termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali per i diritti d’autore musica d’ambiente anno 2021 è stato eccezionalmente posticipato al 30 aprile.

La scadenza vale per tutte le tipologie di utilizzazioni di musica d’ambiente (pubblici esercizi, alberghi, negozi) e con riferimento ad ogni modalità di rinnovo.

Quanto ai diritti connessi, da versare principalmente al consorzio fonografici SCF, al momento resta confermato al 28/2 p.v. il termine di scadenza della Campagna Associativa per gli Esercizi Commerciali ed Artigiani.

Resta confermato al 31 maggio il termine di pagamento a SCF per gli “Abbonamenti Musica d’Ambiente – Diritti Connessi” per le categorie Pubblici Esercizi, Acconciatori ed Estetisti e Strutture Ricettive.

Si ricorda che, grazie alle convenzioni stipulate con SIAE e SCF  a livello nazionale, gli associati in regola con il tesseramento, possono ottenere sconti sulle tariffe per le esecuzioni musicali gratuite – “musica d’ambiente” – effettuate tramite strumenti musicali  all’interno dei propri locali. 

Le imprese associate a Confesercenti Prato potranno usufruire, quindi, di uno sconto SIAE, sull’intero importo dovuto; tale agevolazione è valida sia per gli esercizi commerciali e di somministrazione che per le strutture ricettive.

Le imprese devono, inoltre, rispettare gli obblighi di pagamento dei diritti connessi al diritto d’autore – SCF -, spettanti, come è noto, ai produttori ed agli artisti interpreti ed esecutori per la diffusione di musica registrata negli esercizi commerciali/artigianali, nei pubblici esercizi, nelle strutture ricettive, negli esercizi di parrucchiere/estetista. In base alla Convenzione stipulata tra Confesercenti e SCF-Consorzio Fonografici, i nostri associati potranno usufruire di tariffe agevolate.

Si ricorda che per il 2020 la SIAE aveva previsto, in relazione alle sospensione delle attività imprenditoriali causate dalla pandemia:

una riduzione del 25% per tutti gli esercizi commerciali e le attività, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari (di piccole e grandi dimensioni) anche se commercializzati insieme ad altre tipologie merceologiche (empori, supermercati, ipermercati, ecc.; una riduzione di ½ per ciascuna mensilità interessata per gli abbonamenti stagionali attivi nel periodo compreso tra marzo e maggio 2020; una ulteriore riduzione del 10% (al netto delle eventuali riduzioni di cui ai precedenti punti) per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere titolari di un abbonamento annuale o stagionale e per i pubblici esercizi stagionali, inclusi gli stabilimenti balneari. Coloro che avessero già provveduto al pagamento, prima che fosse disposta la riduzione dei diritti, avrebbero potuto chiedere all’Ufficio territoriale SIAE il rimborso dell’importo versato in eccedenza, comprensivo del compenso per diritto d’autore, dell’IVA e dell’eventuale quota parte degli oneri associativi (l’opzione per il rimborso, per ragioni di economicità, non poteva essere effettuata però nel caso in cui la restituzione riguardasse un importo inferiore ai 50 euro complessivi). Qualora gli aventi diritto non avessero chiesto il rimborso, il MAV ricevuto per il pagamento dei diritti 2021 riporterà in automatico la decurtazione degli importi pagati in più per il 2020. SCF, per il 2020, aveva deliberato, per tutte le attività oggetto delle disposizioni di sospensione causa Covid-19, lo storno della quota di compenso annuo corrispondente al periodo di chiusura forzata. Anche in questo caso, chi ha provveduto al pagamento completo delle fatture, senza beneficiare delle riduzioni, avrà diritto alla riduzione a valere sui compensi di competenza 2021, salvo che non abbia già richiesto e ottenuto il rimborso (che comunque, anche per i diritti SCF, non poteva essere disposto per importi inferiori ad € 50).

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. tel. 0574 40291