DAL 15 FEBBRAIO OBBLIGO GREEN PASS RAFFORZATO PER TUTTI I LAVORATORI OVER 50

Nuova funzione dedicata su App VerificaC19

Si ricorda che dal 15 febbraio 2022 il green pass rafforzato, cioè esclusivamente per vaccinazione o guarigione, è richiesto a tutti i lavoratori pubblici e privati a partire dai 50 anni di età, per accedere ai luoghi di lavoro. L’obbligo resta in vigore fino al 15 giugno 2022, mentre dall’8 gennaio 2022 è in vigore l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini che hanno compiuto 50 anni.

Per semplificare la verifica di tutti i green pass durante l’ingresso ai luoghi di lavoro è disponibile una nuova tipologia di verifica sull’app VerificaC19.

Aggiornamento applicazione VerificaC19
È sufficiente che i verificatori aggiornino l’applicazione sul proprio dispositivo mobile e selezionino la tipologia “LAVORO” prima di effettuare la scansione dei QR code. L’App considera validi, in modo automatico, i green pass generati da vaccinazione, da guarigione o da tampone fino ai 49 anni di età. Dai 50 anni compiuti in su, ammette solo i green pass generati da vaccinazione o da guarigione.

Certificazioni di esenzione digitalizzate
ATTENZIONE! L’App, inoltre, considera valide anche le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione che possono essere presentate da chi è esente dalla vaccinazione per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate. Dallo scorso 7 febbraio, infatti, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 vengono emesse esclusivamente in formato digitale. Chi è già in possesso di un precedente certificato di esenzione cartaceo ha tempo fino al 27 febbraio 2022 per richiedere la nuova certificazione digitale con il QR code. Dopo tale data le certificazioni prive di QR code non potranno più essere utilizzate, neanche per accedere ai luoghi di lavoro.

NUOVA ORDINANZA: DALL’11 FEBBRAIO STOP ALLE MASCHERINE ALL’APERTO

Stop alle mascherine all’aperto ma è obbligatorio averle con sé e utilizzarle in caso di assembramento

Restano invece obbligatorie al chiuso

Lo prevede l’Ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Fino al 31 marzo 2022, si legge, “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private” e ” nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti”.

L’ordinanza precisa che non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

  • i bambini di età inferiore ai sei anni;
  • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Si precisa inoltre che “l’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio”.

L’ordinanza produce effetti a partire dall’11 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022. Le disposizioni si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale, che interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. Nello specifico, la comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa. A regime, la procedura comunicativa sarà telematica e riprenderà le modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti. In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale.

Come e quando deve essere effettuata la comunicazione?

Dal 21 dicembre 2021 è vigente una nuova disposizione che prevede l’obbligo di comunicare l’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale. Si tratta di quei lavoratori che si obbligano a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente e per i quali non è prevista una comunicazione al Centro per l’Impiego (Unilav). In pratica, sono rapporti di lavoro autonomo la cui attività è resa in via eccezionale, episodica e comunque non ricorrente e non abituale, quindi non nell’esercizio di una attività professionalmente organizzata.

La nuova norma è inserita all’interno dell’art. 13, della legge n. 215/2021, di conversione del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) il quale, tra le altre cose, ha riscritto completamente l’art. 14 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, (TU sulla Salute e Sicurezza). La finalità addotta dal legislatore, per motivare il nuovo adempimento burocratico, è quella di svolgere una attività di monitoraggio e per contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), di concerto con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, ha pubblicato la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, con la quale ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento comunicativo. Queste le principali indicazioni fornite dall’Ispettorato del lavoro, soggetto destinatario alla ricezione della comunicazione. In primis, il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

Quali rapporti vanno comunicati

L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all’11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota INL n. 29/2022). Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022. Per i rapporti avviati dopo l’11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Come va effettuata la comunicazione

La comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa. A regime, la procedura comunicativa sarà telematica e riprenderà le modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti (articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015). In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l’applicativo telematico di riferimento, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale


Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche
presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

Cosa va scritto nella comunicazione

La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

– i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);

– i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF) ;

– la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (esempio: presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente) ;

– una sintetica descrizione dell’attività;

– l’ammontare del compenso (solo qualora stabilito al momento dell’incarico) ;

– la data di avvio delle prestazioni occasionali;

– l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese).

Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato nell’ultimo punto, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. Inoltre, per quanto non espressamente previsto, può essere il caso di allegare all’email, anche la lettera di incarico, con le specifiche sull’attività che dovrà essere svolta. Qualora manchino i dati suindicati, la comunicazione sarà considerata omessa dall’Ispettorato del Lavoro e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa. Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata, ovvero potranno essere modificati i dati ivi inseriti, in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.

Sanzione

In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale. Alla sanzione non si applica la procedura di diffida, di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 124 del 2004. La sanzione potrà essere più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potrà applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che il committente abbia provveduto ad effettuarne una nuova.

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. Tel. 0574 40291

MISURE ULTIMO DECRETO – GREEN PASS E ESTENSIONI

Nella Gazzetta ufficiale del 7 gennaio 2022 è stato è stato pubblicato il Decreto-legge 1 – 2022.

Oltre ad aggiornare le regole per la gestione dei casi di positività nella scuola, il Decreto prevede novità essenziali per le attività economiche.

ESTENSIONE GREEN PASS BASE

Dal 20 gennaio 2022 è necessario il green pass base (ottenibile anche con tampone negativo) per accedere ai servizi alla persona.

Quanto ai servizi alla persona, una FAQ del Governo chiarisce che, ai fini del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, si intendono per “servizi alla persona” le seguenti attività:

  • saloni di barbieri e parrucchieri;
  • centri estetici;
  • centri benessere (l’accesso ai quali è assoggettato peraltro dal 10 gennaio scorso a “green pass rafforzato”);
  • istituti di bellezza;
  • servizi di manicure e pedicure;
  • attività di tatuaggio e piercing;
  • sartorie;
  • lavanderie e tintorie, anche industriali;
  • pompe funebri.

Dal 1 febbraio 2022 sarà necessario avere il Green Pass base anche per accedere a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona. 

Una faq del governo ha chiarito che i titolari delle attività per l’accesso alle quali è richiesto il green pass non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali. Clicca qui per saperne di più e per scaricare il cartello da esporre nella tua attività.

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il 21 gennaio 2022 il Dpcm che individua le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del Green Pass, ai sensi del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.
La deroga vale per i servizi e le attività che si svolgono, in locali al chiuso, in cinque ambiti:

  • alimentare e prima necessità;

Esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari); è escluso in ogni caso il consumo sul posto”.

Via libera anche per il “commercio al dettaglio di prodotti surgelati”.

N.B. Chi entra senza Green pass nei supermercati può acquistare tutti i prodotti che vengono venduti, non solo beni di prima necessità. A chiarirlo è il governo in una Faq. “Coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal Green pass” potranno acquistare “qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal Dpcm”.

  • sanitario;

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali anche non soggetti a prescrizione medica), commercio al dettaglio di articoli medicali ed ortopedici in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di materiali per ottica.

E’, inoltre, sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie

  • veterinario

Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.

  • di giustizia

E’ consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

  • di sicurezza personale

E’ consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti.

Esenti anche a negozi di ottica, benzinai, negozi di legna e pellet e combustibili per uso domestico, negozi per animali domestici, mercati all’aperto e chioschi di edicole all’aperto.

I titolari delle attività di vendita di prodotti alimentari e bevande (per i quali non è richiesto il green pass) verificano che i soggetti privi di green pass non consumino alimenti e bevande sul posto e non devono effettuare ulteriori controlli.

Dal 1 febbraio l’obbligo vaccinale si applica al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

Clicca qui per consultare la tabella delle attività consentite senza/con green pass “base/ “rafforzato”

OBBLIGO VACCINALE PER GLI OVER 50

Dal 1° febbraio al 15 giugno 2022 tutti coloro che hanno compiuto 50 anni, se non vaccinati, saranno sanzionabili: la sanzione prevista è di 100,00 € una tantum e sarà erogata dall’Agenzia dell’Entrate.

SUPER GREEN PASS E LAVORO

Dal 15 febbraio obbligo di green pass rafforzato per tutti i lavoratori (pubblici e privati) e i liberi professionisti di almeno 50 anni. Chi non presenterà la certificazione rafforzata sarà considerato assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata verrà sospeso lo stipendio.

I lavoratori che accedono al posto di lavoro senza Super green pass infrangono il divieto, pertanto rischiano una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore 

ESTENSIONI SUPER GREEN PASS GIA’ PREVISTE IN RICETTIVI E ALTRI

Da lunedì 10 gennaio entreranno comunque in vigore le estensioni di utilizzo del Green pass rafforzato in strutture ricettive, feste, fiere ed altre realtà, già previste dal Dl 229 del 30 dicembre.

PROMEMORIA- ALTRI AGGIORNAMENTI RECENTI:

  • Dal 1° febbraio 2022 la durata dei Green pass rafforzato (o “Super”) è ridotta da 9 a 6 mesi.
  • L’intervallo minimo tra la seconda e terza dose del vaccino anti Covid è ridotto a 4 mesi.
  • Fino alla cessazione dello stato di emergenza è obbligatorio utilizzare la mascherine di tipo FFP2 per l’accesso a tutti i mezzi di trasporto e per tutti gli spettacoli aperti al pubblico al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, compresi gli eventi e le competizioni sportive sia che si svolgano al chiuso che all’aperto. In questo periodo e in questi luoghi, diversi dai servizi di ristorazione, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.
  • Per lo stesso periodo è richiesto il Super Green pass anche per il consumo di cibi e bevande al banco del bar.
  • Il Green pass base è richiesto per la frequenza di corsi di formazione in presenza.
  • Fino al 10 Febbraio 2022, per evitare assembramenti, sono vietate le feste ed i concerti in spazi aperti; restano chiusi le discoteche ed i locali da ballo.

L’intrattenimento con musica dal vivo nei ristoranti e locali assimilati resta possibile, secondo quando chiarito il 31 dicembre 2021 dal Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio dei Ministri, in risposta a quesito inoltrato dal Coordinamento delle Regioni, affermando che esso non può considerarsi vietato essendo riconducibile all’attività di ristorazione e non a quella che si svolge in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

TUTTE LE REGOLE DEL NUOVO DECRETO FESTIVITA’

Giovedì 23 dicembre il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto che introduce divieti e restrizioni per il Capodanno e nuove regole per il green pass. Sono 10 gli articoli che compongono il testo del decreto legge “Festività”, contenente nuove misure per contenere il contagio da Covid. Ecco tutte le misure:

Green Pass

Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi.  Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Mascherine

  • obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;
  • obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
  • obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto.

Ristoranti e locali al chiuso

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco. 

Eventi, feste, discoteche

Inoltre, è stato stabilito che fino al 31 gennaio 2022

  • sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
  • saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa

È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

Estensione del Green Pass

Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.

Estensione del Green Pass

Estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato a:

  • al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
  • musei e mostre;
  • al chiuso per i centri benessere;
  • centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
  • parchi tematici e di divertimento;
  • al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

CONTROLLI CON TAMPONI IN AEROPORTI E FRONTIERE

Per contenere il Covid “gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera” effettuano, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso in Italia. Lo prevede il decreto per le festività. In caso di esito positivo al viaggiatore “si applica la misura dell’isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni”

Ecco la posizione di Confesercenti:

A poche ore dall’annuncio del DPCM contenente le nuove restrizioni anti-Covid, l’iniziale incertezza generata dalla quarta ondata si è trasformata nel nostro Paese in un cambio di programma per le feste da parte degli italiani: in Toscana fino al 50% delle prenotazioni effettuate nei ristoranti per le festività – in particolare per la Vigilia ed il pranzo di Natale – sono state cancellate. A rischio anche le prenotazioni legate all’ultimo dell’anno. A dichiararlo è Confesercenti Toscana a seguito di un confronto con i referenti territoriali.

“Il quadro che emerge è preoccupante. La stretta degli altri Paesi europei, con nuove restrizioni introdotte per contenere l’emergenza sanitaria in corso e limitare il circolare delle nuove varianti, aveva già portato ad un crollo di presenze nel settore turistico – afferma Nico Gronchi, presidente Confesercenti Toscana -. Questo ha creato un ‘effetto valanga’ in Italia, alimentando paura e preoccupazione per l’aumento dei contagi”.

“Siamo pronti a recepire qualsiasi nuova regola inserita nel nuovo DPCM, dall’uso delle mascherine all’aperto al richiamo del vaccino al quarto mese dopo la seconda somministrazione, oltre che l’estensione del super green pass a tutte le categorie di lavoratori – aggiunge Gronchi -, ma riteniamo necessario che gli strumenti a sostegno delle imprese vengano prorogati per tutta la durata dello stato di emergenza, soprattutto per quelle realtà come i ristoranti che rischiano una nuova stangata nonostante siano luoghi sicuri in cui non solo viene verificato il green pass, ma dove sono garantite tutte le misure di sicurezza”.

AIUTI E CONTRIBUTI PUBBLICI: OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SUL SITO AZIENDALE ENTRO IL 30 GIUGNO

La legge 124/2017 prevede che entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti profit e no-profit pubblichino gli estremi degli aiuti e contributi pubblici percepiti nel corso dell’anno precedente, se l’ammontare complessivo supera i 10.000 euro.

Con circolare del 25 giugno 2021, il Ministero del Lavoro ha precisato che sono esclusi dagli obblighi di pubblicità i contributi pubblici di carattere generale, anche se erogati a categorie di soggetti che soddisfano condizioni determinate. In virtù del chiarimento, l’adempimento non riguarda  i contributi 5 per mille e tantomeno i contributi e sussidi ricevuti per emergenza COVID, salvo due possibili eccezioni:

  •  il contributo a fondo perduto per le imprese operanti nel settore del wedding / intrattenimento / HORECA (hotel / ristoranti / catering)  “Decreto Sostegni-bis”
  • il contributo a fondo perduto a favore degli esercenti specifiche attività di commercio al dettaglio colpite dall’emergenza COVID-19 (tra cui, abbigliamento, calzature, cosmetici, fiori e piante, carburanti, orologi e gioielli) “Decreto Sostegni-ter”

Su queste due casistiche sono attesi chiarimenti dal Ministero del Lavoro.

CHI E’ TENUTO ALL’ADEMPIMENTO

a)soggetti profit

  • Società di capitali (spa, srl, sapa) non tenute alla presentazione di nota integrativa del bilancio
  • società di persone (snc, sas)
  • ditte individuali esercenti attività di impresa

b)soggetti no profit

  • associazioni e fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS

Non sono tenuti all’adempimento i liberi professionisti.

QUANDO PUBBLICARE

Per il 2023: entro il 30 giugno 2023 gli aiuti pubblici percepiti nel corso dell’anno 2022

DOVE PUBBLICARE

Sul sito internet del soggetto dichiarante.

QUALI CONTRIBUTI DEVONO ESSERE PUBBLICATI

Sono soggetti a pubblicazione:

  • sovvenzioni
  • sussidi
  • contributi
  • vantaggi

effettivamente erogati nell’anno di riferimento e complessivamente superiori a 10mila euro erogati da:

  • Stato
  • Enti locali
  • istituzioni universitarie
  • Camere di commercio
  • Enti pubblici non economici
  • Amministrazioni e aziende del Servizio Sanitario Nazionale (incluse ASL)
  • Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni (ARAN)
  • Agenzie fiscali
  • Società a controllo pubblico
ADEMPIMENTI ACCESSORI: LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LE ENTRATE

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato negli ultimi due anni di emergenza Covid-19, devono anche inviare all’Agenzia delle Entrate il modello di dichiarazione sostitutiva per attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella nel c.d. “Temporary Framework” e che vengano rispettate le altre condizioni previste in tale ambito. L’adempimento va effettuato attraverso i canali telematici dell’Agenzia; la scadenza anche in questo caso è fissata al 30 giugno 2023. 

NON HAI UN SITO AZIENDALE DOVE PUBBLICARE L’ELENCO DEGLI AIUTI E CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI?

Chiedi alla Confesercenti di Prato! Compila il form che trovi qui sotto

e invialo a direzione@confesercenti.prato.it

Il servizio è gratuito per i soci Confesercenti in regola con i pagamenti della quota associativa

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. Tel. 0574 402991

DECRETO SUPER GREEN PASS

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Il testo – spiega il Governo in una nota – prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti:

  1. obbligo vaccinale e terza dose;
  2. estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;
  3. istituzione del Green Pass rafforzato;
  4. rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.

1.Obbligo vaccinale e terza dose

Il decreto-legge prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose (dose di richiamo) a decorrere dal 15 dicembre prossimo e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse (tranne il caso in cui, a causa accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, non sussista l’obbligo di vaccinazione e dunque la stessa possa essere omessa o differita, ipotesi in cui il datore di lavoro adibisce i soggetti in questione a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2).

2. Obbligo nuove categorie

Inoltre il provvedimento stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale a ulteriori categorie sempre a decorrere dal 15 dicembre.

Le nuove categorie coinvolte saranno:

  • personale amministrativo della sanità
  • docenti e personale amministrativo della scuola
  • militari
  • forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.

3. Green Pass

Il testo approvato oggi prevede che la durata di validità del Green Pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi.

Dal 6 dicembre l’obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale.

A decorrere sempre dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green Pass rafforzato; vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti. Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti

  • Spettacoli
  • Spettatori di eventi sportivi
  • Ristorazione al chiuso
  • Feste e discoteche
  • Cerimonie pubbliche

In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato.

Dal 6 dicembre 2021 è previsto che il Green Pass rafforzato per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca.

4. Rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione

Sarà disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno.

Sarà potenziata la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione.

Il Governo ha assunto e ha intenzione di assumere in via amministrativa altre decisioni:

  • è già consentita la terza dose dopo 5 mesi dalla seconda;
  • aprirà da subito la terza dose per gli under 40;
  • se autorizzate, potranno essere avviate campagne vaccinali per la fascia di età 5-12 anni.

Clicca qui per leggere le FAQ del Governo sul green pass

GREEN PASS: DAL 15 OTTOBRE OBBLIGO ESTESO A PA, PRIVATI E AUTONOMI

Dal 15 ottobre 2021 il green pass sarà obbligatorio per quasi tutti i lavoratori

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Saranno tenuti a essere in possesso dei Certificati Verdi sia i lavoratori delle Amministrazioni pubbliche sia coloro che svolgono attività lavorativa nel settore privato. Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro, e sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Il personale che risulti privo di Green Pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ma è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass. Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.

Clicca sul “+” di seguito per leggere a chi e dove si applica, i controlli e chi li effettua e le sanzioni previste.

Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti. 

Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.

Clicca qui per leggere le FAQ del Governo sul Green Pass

Di seguito alcuni consigli rapidi sul decreto Green Pass