ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO: REMISSIONE IN TERMINI AL 30 APRILE

Il Sostegni ter ridisegna il calendario della Rottamazione ter e del saldo e stralcio. Vediamo le nuove date

Il Decreto Sostegni ter in conversone con l’articolo 10-bis, il cui inserimento è stato proposto in sede referente, rimette in termini i contribuenti che hanno usufruito di alcuni istituti di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ossia Rottamazione-ter e saldo e stralcio e ne rimodula le scadenze.

In conseguenza del nuovo calendario per effetto delle norme in esame, i pagamenti delle relative rate sono considerati tempestivi, se effettuati:

  • nel termine del 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nel 2020;
  • entro il 31 luglio 2022 per quelle in scadenza nel 2021 
  • ed entro il 30 novembre 2022 per quelle che sono in scadenza nel medesimo anno.

L’articolo in esame sostituisce il comma 3 dell’articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020 (Cura Italia), a sua volta già modificato dall’articolo 154, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 34 del 2020 (Rilancio), dall’articolo 13-septies del decreto-legge n. 137 del 2021 (Ristori), dall’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 41 del 2021 (Sostegni), dall’articolo 1–sexies del decreto-legge n. 73 del 2021 (Sostegni-bis) e dall’articolo 1 del decreto-legge n. 146 del 2021 (c.d. Decreto Fiscale). 

Le modifiche precisano che sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell’inutile decorso del termine del 9 dicembre 2021, di cui all’articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del decreto in esame, ovvero al 27 gennaio 2022. 

Resta ferma, come nella disposizione vigente, l’applicazione delle disposizioni dettate dall’articolo 3, comma 14-bis, del decreto legge n. 119 del 2018, per effetto delle quali l’inefficacia delle definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce, nei casi di tardività non superiore a cinque giorni. 

Restano definitivamente acquisite e non sono ripetibili le somme, relative ai debiti definibili ai sensi delle predette disposizioni agevolative, eventualmente già versate a qualunque titolo, anteriormente al 27 gennaio 2022.

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