GREEN PASS E MASCHERINE AL CHIUSO: COSA CAMBIA DAL 1 MAGGIO

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza con la quale dal 1 Maggio cessa l’obbligo dell’esibizione del green pass e della mascherina al chiuso.

E’ comunque raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Resta invece l’obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 fino al 15 giugno nei seguenti luoghi:

  • Mezzi di trasporto (aerei, treni a lunga percorrenza ma anche su metro, bus e navette del trasporto locale);
  • Cinema, teatri, locali di intrattenimento (tranne le discoteche);
  • Palazzetti sportivi;
  • Ospedali e Rsa.

Per le attività commerciali rimangono in vigore esclusivamente le seguenti linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali:

NUOVA ORDINANZA REGIONALE TEST COVID

Nuova ordinanza relativa ai test necessari per stabilire la positività al Covid19

In caso di positività del tampone antigenico rapido non si dovrà ricorrere alla successiva verifica col tampone molecolare

La Regione Toscana, in ottemperanza alle disposizioni del Governo, attraverso una specifica ordinanza firmata dal presidente della Giunta regionale, Eugenio Giani, precisa le nuove modalità di diagnosi dei casi positivi e dei contatti stretti, le metodiche di tracciamento ed i criteri di fine isolamento e fine quarantena.

Per quanto riguarda le modalità di diagnosi, a partire da oggi, mercoledì 29 dicembre, il test antigenico rapido positivo sarà sufficiente a definire il caso confermato di Covid-19 ed a porre il soggetto in isolamento senza la conferma del test molecolare. Il test antigenico rapido dovrà essere esteso ai contatti stretti ad alto rischio del soggetto positivo, che saranno posti immediatamente in quarantena. Considerata l’elevata diffusione della variante Omicron sui molecolari positivi, inoltre, è opportuno che tutti i tamponi molecolari con esito “rilevato” siano considerati come potenziali Omicron ed immediato tracciamento.


Per quanto riguarda le metodiche, le centrali di tracciamento dovranno prioritariamente seguire le seguenti indicazioni: tracciamento dei casi positivi non vaccinati; tracciamento dei casi positivi vaccinati; tracciamento dei contatti stretti limitatamente a quelli avvenuti nelle ultime 48 ore. Le farmacie, le associazioni di volontariato, i laboratori privati, i medici di base e medicina generale ed i pediatri di libera scelta sono chiamati ad inserire in tempo reale e correttamente i test antigenici rapidi con esito positivo nei sistemi informatici regionali, al fine di garantire la tempestiva presa in carico dei soggetti.

Infine, per quanto concerne i criteri di fine isolamento e fine quarantena, l’ordinanza emessa dal presidente Giani prevede quanto segue.


La conclusione dell’isolamento di un caso confermato di Covid-19, in ottemperanza a quanto stabilito dal Ministero della Salute, potrà essere effettuata anche attraverso test antigenici rapidi. 
Per quanto riguarda la fine della quarantena, in relazione ai soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, nel caso di contatti con casi di Covid-19 confermati, coloro che sono ad alto rischio, ovvero sottoposti a contatti stretti, devono rimanere 7 giorni in quarantena ed avere al termine di essa il test antigenico negativo oppure devono lasciar trascorrere 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico, mentre i soggetti a basso rischio, per i quali non è necessaria la quarantena, devono mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie come indossare la mascherina, tenere il distanziamento fisico, igienizzarsi frequentemente le mani e seguire le buone pratiche di igiene respiratoria.


Invece, per quanto riguarda i soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo da almeno 14 giorni, sempre nel caso di contatti con casi di Covid-19, sia i soggetti ad alto che quelli a basso rischio devono rimanere 10 giorni di quarantena ed avere esito negativo al test antigenico oppure lasciar trascorrere 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico.

La raccomandazione, in ogni caso, è quella di far eseguire un test diagnostico a fine quarantena, anche antigenico rapido, a tutte le persone che vivono od entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili od a rischio di complicanze.


L’ordinanza della Regione avrà validità, a partire da oggi, per tutta la durata del periodo di emergenza sanitaria.

ALLEGATO 1 – CASI POSITIVI E CONTATTI STRETTI

ALLEGATO 2 – METODICHE DI TRACCIAMENTO

NUOVA ORDINANZA (N.100) DELLA REGIONE PER TUTTI GLI ESERCIZI COMMERCIALI E GRANDE DISTRIBUZIONE

Per tutte le attività consentito l’accesso – con mascherina – per un massimo 1 cliente per ogni 10 mq di superficie di vendita esclusi gli operatori.

Nuova ordinanza della Regione Toscana firmata dal presidente Eugenio Giani che impone nuove regole (alcune già previste dall’ultimo Dpcm) per tutti gli esercizi commerciali e per la grande distribuzione. In vigore da sabato 31 ottobre 2020.

ESERCIZI COMMERCIALI SU SEDE FISSA.

– Ingresso consentito a chi indossa la mascherina (che copra anche il naso) e dopo aver igienizzato le mani.

– Distanza interpersonale all’interno del locale di almeno 1 metro (raccomandato 1,8 m.)

– All’ingresso di tutti gli esercizi commerciali deve essere esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente. Il parametro per calcolare questo numero è massimo 1 cliente per ogni 10 mq di superficie di vendita escludendo dal conteggio gli operatori.

Negli esercizi a prevalenza alimentare l’accesso è consentito a una sola persona per nucleo familiare.

– Ove possibile devono essere differenziati i percorsi di entrato ed uscita e all’interno dell’esercizio qualora non sussistano la condizioni per mantenere il distanziamento devono essere segnalate le direzioni di percorrenza.

– All’ingresso dell’esercizio sono posizionati dispenser per igienizzare le mani ed una apposita cartellonistica riepilogativa delle misure di sicurezza (obbligo di mascherina, distanziamento, divieto di assembramento), nonché il divieto di accedere in caso di febbre superiore a 37.5°.

– Ove possibile sui banchi e sulle casse si raccomanda il posizionamento di pannelli di separazione tra lavoratori e clienti; in alternativa i lavoratori devono indossare la mascherina FFP2.

DISPOSIZIONI ULTERIORI PER MEDIA E GRANDE DISTRIBUZIONE.

– Posizionamento all’ingresso di rilevatori di temperatura corporea e dispenser con gel igienizzante.

– Obbligo di segnaletica a terra per il distanziamento sia in caso di file agli ingressi che per accedere a rampe o scale mobili.

– In caso di centri commerciali, dovranno essere previsti ingressi differenziati tra la galleria commerciale e gli esercizi a prevalenza alimentare. Qualora non fosse possibile, prevedere flussi di percorso diversi.

– La valutazione dell’indice massimo di presenze deve essere effettuata anche per l’accesso ai servizi igienici e agli ascensori, comunicando la capienza. Anche per servizi igienici e ascensori obbligo all’esterno di dispenser con gel igienizzante.

– Nelle aree comuni dei centri commerciali è vietato consumare alimenti e bevande al di fuori degli spazi dedicati alla somministrazione.

– Presenza di apposito personale per vigilare sul rispetto delle disposizioni indicate.