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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il “Decreto Aiuti”
Si richiamano, di seguito, in sintesi, alcune delle principali novità fiscali.
Incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale:
Il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese non gasivore per l’acquisto di gas, fissato nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento.
Allo stesso modo, il contributo per le imprese gasivore è portato al 25 per cento e quello per l’acquisto di energia (imprese non energivore) è rideterminato nella misura del 15%.
Credito d’imposta per gli autotrasportatori:
Alle imprese esercenti attività di trasporto è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore.
Estensione al primo trimestre 2022 del contributo a favore delle imprese gasivore:
Alle imprese gasivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Superbonus: proroga per le unifamiliari:
Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (in luogo del 30 giugno prima previsto) siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.
Detrazioni edilizie e quarta cessione del credito:
A seguito delle modifiche recentemente introdotte dal D.L. 17/2022 (c.d. Decreto Energia), è stata introdotta la possibilità, per le banche, di effettuare un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei propri correntisti, senza facoltà di ulteriore cessione.
La disposizione viene nuovamente rivista prevedendo quanto segue: “alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”.
Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina:
Viene prevista l’istituzione di un fondo per il riconoscimento di contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:
a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale;
b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto (18.05.2022) incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto (18.05.2022) un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all’analogo periodo del 2019.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico saranno definite le modalità attuative di erogazione delle risorse
Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0:
Per gli investimenti in beni immateriali 4.0, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023 con “prenotazione”) la misura del credito d’imposta è elevata al 50 per cento.
Credito d’imposta formazione 4.0:
Le aliquote del credito d’imposta “formazione 4.0” del 50 per cento e del 40 per cento sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dal 18.05.2022 e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con lo stesso decreto ministeriale.
Credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica:
Per gli anni 2022 e 2023, il credito di imposta di cui all’articolo 18 L. 220/2016 (“Credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica”) è riconosciuto nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche.
Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti:
Ai lavoratori dipendenti
– di cui all’articolo 1, comma 121, L. 234/2021, ovvero la cui retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro (maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima),
– che non siano titolari dei trattamenti di cui al successivo articolo 32
– e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero contributivo di cui al richiamato comma 121 per almeno una mensilità,
è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18.
Indennità una tantum per pensionati:
In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione,
– con decorrenza entro il 30 giugno 2022
– e reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro,
l’Inps corrisponde d’ufficio, con la mensilità di luglio 2022, un’indennità una tantum pari a 200 euro.
Indennità una tantum per altre categorie di soggetti:
L’indennità di 200 euro è riconosciuta anche:
– a coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 D.Lgs. 22/2015 (Naspi e DIS-COLL),
– a coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021,
– ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti sono attivi alla data del 18.05.2022, iscritti alla Gestione separata e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021 (indennità erogata a domanda),
– ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall’articolo 10 commi da 1 a 9, D.L. 41/2021 (indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti balneari, dello spettacolo e dello sport),
– ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, a condizione che il reddito derivante dai suddetti rapporti non sia superiore a 35.000 euro per l’anno 2021 (indennità erogata a domanda),
– ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021 (indennità erogata a domanda),
– ai lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 cod. civ. (indennità erogata a domanda). Per tali contratti deve risultare per il 2021 l’accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti al 18.05.2022 alla Gestione separata,
– agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 derivante da tale attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti al 18.05.2022 alla Gestione separata.
Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza l’indennità di 200 euro è corrisposta d’ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza. L’indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all’articolo 31, precedentemente richiamato.
Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi:
Viene istituito un fondo per il riconoscimento di un’indennità a favore di lavoratori autonomi e professionisti che non abbiano fruito delle indennità di cui ai precedenti articoli, e che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all’importo stabilito dall’apposito decreto che sarà emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 50/2022
Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. Tel. 0574 40291
Di seguito le principali disposizioni di carattere fiscale e societario contenute nel Decreto c.d. “PNRR 2”, entrato in vigore il 1° maggio 2022. Si evidenzia che lo stesso è in corso di conversione in Legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche e/o integrazioni.
MISURE DI CARATTERE FISCALE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAGAMENTI POS
La disposizione prevede l’anticipazione al 30 giugno 2022 (rispetto al 1° gennaio 2023) dell’entrata in vigore delle sanzioni per gli esercenti e i professionisti che non accettano i pagamenti con POS. In particolare, si ricorda che la predetta sanzione è pari a 30 euro per ciascuna transazione e a prescindere dall’ammontare della spesa sostenuta, aumentata del 4% del valore della transazione, tranne che nelle situazioni di oggettiva impossibilità tecnica. Infine, quale misura di rafforzamento alla lotta all’evasione, è introdotta una disposizione per la quale gli intermediari finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti nonché l’importo complessivo di tutte le transazioni giornaliere effettuate con quegli stessi mezzi presso negozi, esercizi commerciali e studi professionali, senza alcuna distinzione tra operazioni con consumatori finali o con altri
operatori economici.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FATTURA ELETTRONICA
La disposizione, a partire dal 1° luglio 2022, estende l’obbligo di fatturazione elettronica a:
– soggetti passivi che rientrano nel c.d. “regime di vantaggio”;
– soggetti passivi che rientrano nel c.d. “regime forfettario”;
– per le associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi di cui alla L. 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.
Al riguardo, si evidenza che la disposizione in oggetto prevede l’entrata in vigore graduale del predetto adempimento. In particolare:
– l’obbligo entra in vigore a partire dal 1° luglio 2022 per i predetti soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro;
– fino al 31 dicembre 2023, le c.d. “micro partite IVA” che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25.000 euro potranno ancora continuare a emettere la fattura cartacea (per tali soggetti l’obbligo in questione scatta a partire dal 1° gennaio 2024);
– ai contribuenti nei cui confronti l’obbligo di fatturazione elettronica scatterà a partire dal prossimo 1° luglio 2022 è concesso un periodo transitorio di moratoria delle sanzioni.
In particolare, per il terzo trimestre 2022, per i predetti soggetti non sono previste sanzioni nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVIO DATI ALL’ENEA
Per garantire la corretta attuazione del PNRR (Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 “Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici”) e al fine di potenziare il sistema di monitoraggio degli interventi in ambito del c.d. “ecobonus” e il “sismabonus”, la disposizione è volta a modificare la disciplina di invio dei dati all’ENEA, mentre la relazione sui dati elaborati va trasmessa al ministero della Transizione ecologica anziché
allo Sviluppo economico. Al riguardo, è chiarito che per supportare adeguatamente le attività tecniche e scientifiche correlate all’attuazione e al monitoraggio del PNRR, l’Enea dovrà modificare il proprio statuto, prevedendo la figura di un direttore generale.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ZES
Le disposizioni introdotte al riguardo ampliano il perimetro di applicazione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali (c.d. “ZES”) prevedendo che rientrano nel beneficio in questione anche l’acquisto di terreni nonché l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
MISURE PER IL SETTORE TURISMO
Le disposizioni introdotte al riguardo modificano gli stanziamenti relativi ai bonus previsti per le imprese del settore turistico.
In particolare:
– le risorse stanziate relative al credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dai tour operator, pari ad euro 98 milioni (di cui art. 4 del D.L. n. 152/2021), sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria del credito di imposta dell’80% e del contributo a fondo perduto a favore delle imprese turistiche per la riqualificazione delle strutture, di cui all’art. 1 del D.L. n. 152/2021;
– le risorse pari ad euro 100 milioni, di cui all’art. 1, c. 13 del D.L. n. 152/2021, viene destinato a finanziare anche le domande presentate per l’ammissione al predetto credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dai tour operator.
MISURE DI CARATTERE SOCIETARIO
La disposizione proroga al 15 luglio 2022, l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa, di cui al D.Lgs. n. 14/ 2019.
È inoltre abrogato il comma 1-bis dell’art.389 del predetto D.Lgs., che rinviava al 31 dicembre 2023 l’entrata in vigore del titolo II della Parte prima recante le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio tributario. Tel. 0574 40291
Nella giornata di giovedì 24 febbraio, il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto Milleproroghe.
Nella tabella che segue sono richiamate, in sintesi, le principali novità fiscali.
Decorrenza delle sanzioni per gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche | Viene prorogata al 31 luglio 2022 (in luogo del 1° gennaio 2022) il termine di decorrenza per l’applicabilità delle sanzioni in materia di informativa sulle erogazioni pubbliche per l’anno 2021. Per l’anno 2022, invece, viene previsto che le sanzioni troveranno applicazione dal 1° gennaio 2023. Si ricorda che la citata normativa pone, a carico di associazioni e imprese, l’obbligo di pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno, in bilancio o sul sito internet, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevute da pubbliche amministrazioni nell’esercizio finanziario precedente. |
Rateazioni: nuovi termini per i decaduti | Vengono riaperti i termini per presentare la richiesta di rateazione a favore dei contribuenti con piani di dilazione per i quali, prima dell’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i contribuenti della zona rossa), sia intervenuta la decadenza dal beneficio. La richiesta può essere presentata dal 1° gennaio 2022 fino al 30 aprile 2022. |
Assemblee a distanza e novità in materia antiriciclaggio | Viene confermato quanto già previsto dal Decreto Milleproroghe in merito alla possibilità di tenere le assemblee delle società di capitali anche con modalità esclusivamente “a distanza” fino al 31 luglio 2022. Nell’ambito della disciplina antiriciclaggio vengono introdotte nuove modalità di assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela anche senza la presenza fisica del cliente (modalità di identificazione, che, però, possono essere utilizzate solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti). Ben più importanti sono invece le novità che prevedono il rafforzamento della tutela del segnalante di operazioni sospette (sempre nell’ambito della disciplina antiriciclaggio): tra l’altro, viene previsto che i dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento, né possono essere in altro modo rivelati, salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede. |
Riduzione del capitale per perdite | Anche per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 non si applicano alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale (tra cui l’obbligo di riduzione del capitale e lo scioglimento di società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale). |
Sanzioni per obblighi relativi alle certificazioni dei sostituti d’imposta | Nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all’applicazione dell’ordinaria sanzione (pari a 100), se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine vigente (16 marzo dell’anno successivo alla corresponsione delle somme e dei valori). |
Termini agevolazione prima casa | Viene prorogata al 31 marzo 2022 (essendo prima prevista fino al 31 dicembre 2021) la sospensione dei termini che condizionano l’applicazione di alcune agevolazioni fiscali relative all’acquisto o al riacquisto della prima casa. |
Obbligo formativo revisori legali | Il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua da parte degli iscritti nel registro dei revisori legali, relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, può essere accertato a decorrere dal 30 aprile 2022. |
Sospensione degli ammortamenti | Viene riconosciuta la facoltà di sospendere l’ammortamento delle immobilizzazioni anche all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 (questa possibilità, quindi, viene ora riconosciuta a tutti, e non soltanto a coloro che nell’esercizio precedente non hanno effettuato il 100 per cento annuo dell’ammortamento). |
Termini versamenti per attività di allevamento avicunicolo o suinicolo | Vengono prorogati al 31 luglio 2022 i termini dei versamenti relativi alla ritenuta alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, alle addizionali regionali e comunali, nonché all’Iva, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo colpiti dalla recente diffusione di virus contagiosi per gli animali allevati. |
Limitazioni all’uso del contante | Il limite per la circolazione del contante torna ad essere quello di 2.000 euro (con possibilità, quindi, di trasferimenti in contanti fino a 1.999,99 euro) fino al 31 dicembre 2022, per ridursi nuovamente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023. |
Credito d’imposta beni strumentali: proroga dei termini per l’effettuazione degli investimenti | Trova applicazione la favorevole disciplina prevista per il credito d’imposta beni strumentali nell’anno 2021 anche per gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022 (e non solo fino al 30 giugno 2022), sempre a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. |
Visto e asseverazione per gli interventi edilizi “minori”: decorrenza esonero | Viene precisato che per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per interventi edilizi agevolabili (bonus edilizi diversi dal superbonus, ad eccezione del bonus facciate) in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese. |
Proroga versamento dell’Irap “sospesa” | Viene nuovamente posticipato al 30 giugno 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’Irap non versata e sospesa ai sensi dell’articolo 24 D.L. 34/2020, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”. |