CREDITO D’IMPOSTA IMU: L’AUTODICHIARAZIONE SI PRESENTA DAL 28 SETTEMBRE

Al via le autodichiarazioni per accedere al bonus IMU per le imprese del turismo, pari al 50% dell’IMU versata a titolo di seconda rata 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’attività turistica. Nell’autodichiarazione, che può essere inviata dal 28 settembre 2022 fino al 28 febbraio 2023, mediante i canali telematici dell’Agenzia, i contribuenti attestano il possesso dei requisiti e il rispetto di condizioni e limiti indicati nel Temporary Framework. Entro 5 giorni, l’Agenzia rilascerà una ricevuta di presa in carico o ne comunicherà lo scarto; entro 10 giorni, una seconda ricevuta comunicherà il riconoscimento o il diniego del credito d’imposta. Dal giorno successivo al riconoscimento il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24.

Con provvedimento n. 356194/2022 del 16 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti ai fini del credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo di cui all’art. 22 del decreto Ucraina (D.L. n. 21/2022).

Con il provvedimento è, altresì, approvato il modello denominato “Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo – Autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework” (di “Autodichiarazione”), con le relative istruzioni.

Il credito d’imposta spetta a condizione che:

– i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

– i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

Si stabilisce altresì che:

– il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997;

– gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate (che ha definito modalità, termini di presentazione e contenuto con provvedimento 16 settembre 2022).

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. Tel. 0574 40291

CREDITO D’IMPOSTA DEL 50% DEL SALDO IMU 2021 PER IL COMPARTO TURISMO

Nuove misure a sostegno del comparto turismo: il decreto Ucraina introduce un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata 2021 dell’IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita l’attività recettiva. Ne possono beneficiare le imprese turistico-recettive che esercitano attività agrituristica, che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali, i parchi tematici.

Quali sono le condizioni per accedere al bonus? Nel D.L. 21 marzo 2022, n. 21, contenente “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” è previsto (art. 22) un credito d’imposta IMU, per l’anno 2022, a favore del comparto turismo.

Il credito è fissato nella misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’IMU.

Non è un’esenzione IMU

Va chiarito da subito che non si tratta di un’esenzione dal versamento dell’IMU. Si è in presenza, invece, di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, rapportato all’IMU versata a titolo di seconda rata 2021. Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, è concesso in considerazione del perdurare degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali.

Soggetti beneficiari

Il contributo è riconosciuto alle imprese turistico-recettive, ivi comprese:

  • le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali;
  • le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
  • le imprese del comparto fieristico e congressuale;
  • i complessi termali;
  • i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

In base alle disposizioni contenute nell’art. 2, comma 1, legge n. 96/2006, “per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali”.

Il successivo comma 3 stabilisce, altresì, che “rientrano fra le attività agrituristiche: a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell’articolo 4, comma 4; c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268; d) organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale”.

La misura del bonus e gli immobili interessati

Il contributo è riconosciuto, per l’anno 2022, nella misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’IMU per gli immobili rientranti nella categoriacatastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività recettiva.

Nel testo è detto che l’incentivo è “in misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU)”. Il riferimento, quindi, è quanto versato a titolo di seconda rata. Nel caso in cui non è stato effettuato il versamento (per i diversi motivi), l’incentivo non è dovuto.

Le condizioni per ottenere il credito d’imposta

Sono previste due condizioni:

  • che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • che i soggetti interessati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

Come utilizzare il credito d’imposta

Il credito di imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, senza l’applicazione dei limiti di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 244/2007 e all’art. 34, legge n. 388/2000;
Attenzione L’art. 1, comma 53, dispone che “a partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro”. L’art. 34, comma 1, dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili […] ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro”.
  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi) e 109, comma 5 (rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi), TUIR.

Le disposizioni che regolano l’incentivo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, e successive modifiche.

Come richiedere il credito d’imposta

Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della predetta Comunicazione.

Modalità, termini di presentazione e contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Autorizzazione della Commissione europea

L’efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

Quanto costa all’erario?

Agli oneri derivanti dall’incentivo, valutati in 15,6 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all’art. 1, comma 366, legge n. 234/2021.

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. Tel. 0574 40291

PRINCIPALI MISURE CONTENUTE NEL D.L. SOSTEGNI TER – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO e MISURE SUL LAVORO

Con la presente Circolare si illustrano brevemente le principali disposizioni di carattere fiscale e lavoristico contenute nel “Decreto Sostegni-ter” pubblicato in GU n. 21 del 27 gennaio 2022.

Si evidenzia che lo stesso è in corso di conversione in Legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche e/o integrazioni.

MISURE ULTIMO DECRETO – GREEN PASS E ESTENSIONI

Nella Gazzetta ufficiale del 7 gennaio 2022 è stato è stato pubblicato il Decreto-legge 1 – 2022.

Oltre ad aggiornare le regole per la gestione dei casi di positività nella scuola, il Decreto prevede novità essenziali per le attività economiche.

ESTENSIONE GREEN PASS BASE

Dal 20 gennaio 2022 è necessario il green pass base (ottenibile anche con tampone negativo) per accedere ai servizi alla persona.

Quanto ai servizi alla persona, una FAQ del Governo chiarisce che, ai fini del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, si intendono per “servizi alla persona” le seguenti attività:

  • saloni di barbieri e parrucchieri;
  • centri estetici;
  • centri benessere (l’accesso ai quali è assoggettato peraltro dal 10 gennaio scorso a “green pass rafforzato”);
  • istituti di bellezza;
  • servizi di manicure e pedicure;
  • attività di tatuaggio e piercing;
  • sartorie;
  • lavanderie e tintorie, anche industriali;
  • pompe funebri.

Dal 1 febbraio 2022 sarà necessario avere il Green Pass base anche per accedere a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona. 

Una faq del governo ha chiarito che i titolari delle attività per l’accesso alle quali è richiesto il green pass non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali. Clicca qui per saperne di più e per scaricare il cartello da esporre nella tua attività.

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il 21 gennaio 2022 il Dpcm che individua le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del Green Pass, ai sensi del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.
La deroga vale per i servizi e le attività che si svolgono, in locali al chiuso, in cinque ambiti:

  • alimentare e prima necessità;

Esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari); è escluso in ogni caso il consumo sul posto”.

Via libera anche per il “commercio al dettaglio di prodotti surgelati”.

N.B. Chi entra senza Green pass nei supermercati può acquistare tutti i prodotti che vengono venduti, non solo beni di prima necessità. A chiarirlo è il governo in una Faq. “Coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal Green pass” potranno acquistare “qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal Dpcm”.

  • sanitario;

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali anche non soggetti a prescrizione medica), commercio al dettaglio di articoli medicali ed ortopedici in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di materiali per ottica.

E’, inoltre, sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie

  • veterinario

Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.

  • di giustizia

E’ consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

  • di sicurezza personale

E’ consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti.

Esenti anche a negozi di ottica, benzinai, negozi di legna e pellet e combustibili per uso domestico, negozi per animali domestici, mercati all’aperto e chioschi di edicole all’aperto.

I titolari delle attività di vendita di prodotti alimentari e bevande (per i quali non è richiesto il green pass) verificano che i soggetti privi di green pass non consumino alimenti e bevande sul posto e non devono effettuare ulteriori controlli.

Dal 1 febbraio l’obbligo vaccinale si applica al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

Clicca qui per consultare la tabella delle attività consentite senza/con green pass “base/ “rafforzato”

OBBLIGO VACCINALE PER GLI OVER 50

Dal 1° febbraio al 15 giugno 2022 tutti coloro che hanno compiuto 50 anni, se non vaccinati, saranno sanzionabili: la sanzione prevista è di 100,00 € una tantum e sarà erogata dall’Agenzia dell’Entrate.

SUPER GREEN PASS E LAVORO

Dal 15 febbraio obbligo di green pass rafforzato per tutti i lavoratori (pubblici e privati) e i liberi professionisti di almeno 50 anni. Chi non presenterà la certificazione rafforzata sarà considerato assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata verrà sospeso lo stipendio.

I lavoratori che accedono al posto di lavoro senza Super green pass infrangono il divieto, pertanto rischiano una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore 

ESTENSIONI SUPER GREEN PASS GIA’ PREVISTE IN RICETTIVI E ALTRI

Da lunedì 10 gennaio entreranno comunque in vigore le estensioni di utilizzo del Green pass rafforzato in strutture ricettive, feste, fiere ed altre realtà, già previste dal Dl 229 del 30 dicembre.

PROMEMORIA- ALTRI AGGIORNAMENTI RECENTI:

  • Dal 1° febbraio 2022 la durata dei Green pass rafforzato (o “Super”) è ridotta da 9 a 6 mesi.
  • L’intervallo minimo tra la seconda e terza dose del vaccino anti Covid è ridotto a 4 mesi.
  • Fino alla cessazione dello stato di emergenza è obbligatorio utilizzare la mascherine di tipo FFP2 per l’accesso a tutti i mezzi di trasporto e per tutti gli spettacoli aperti al pubblico al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, compresi gli eventi e le competizioni sportive sia che si svolgano al chiuso che all’aperto. In questo periodo e in questi luoghi, diversi dai servizi di ristorazione, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.
  • Per lo stesso periodo è richiesto il Super Green pass anche per il consumo di cibi e bevande al banco del bar.
  • Il Green pass base è richiesto per la frequenza di corsi di formazione in presenza.
  • Fino al 10 Febbraio 2022, per evitare assembramenti, sono vietate le feste ed i concerti in spazi aperti; restano chiusi le discoteche ed i locali da ballo.

L’intrattenimento con musica dal vivo nei ristoranti e locali assimilati resta possibile, secondo quando chiarito il 31 dicembre 2021 dal Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio dei Ministri, in risposta a quesito inoltrato dal Coordinamento delle Regioni, affermando che esso non può considerarsi vietato essendo riconducibile all’attività di ristorazione e non a quella che si svolge in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E SOCIALI. MISURE DI PREVENZIONE PER I SERVIZI DI RISTORAZIONE

Tra cui bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, catering ecc.

Con l’ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021 (clicca qui per visualizzare) sono state recepite le nuove linee guida della Conferenza Regioni e Provincie del 28 maggio 2021 (clicca qui per visualizzare), di cui qui di seguito segnaliamo le principali indicazioni che gli esercizi di somministrazione devono seguire:

Informazione

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare,  comprensibile anche per clienti di altra nazionalità.

Temperatura corporea

Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 °C.

Prodotti Igienizzanti

Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno. 

Misure anti-assembramento

Adottare misure al fine di evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze.

Contingentamento degli ingressi

Definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita.

Negli esercizi che somministrano pasti, raccomandare l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni. E’ comunque consentito l’accesso, anche in assenza di prenotazioni, qualora gli spazi lo consentano, nel rispetto delle misure di prevenzione previste. In tali attività non possono essere continuativamente presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano posti a sedere.

Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio).

Disposizione dei tavoli

Disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione, avendo cura che le stesse non ostacolino il ricambio d’aria.

Consumazione al Banco

– per la consumazione al banco assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

Norme comportamentali clienti

I clienti dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al tavoli.

Menù

Favorire la consultazione online del menu tramite soluzioni digitali, oppure predisporre menu in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere.

Attività di sanificazione e Ricambio Aria

Al termine di ogni servizio al tavolo, assicurare pulizia e disinfezione delle superfici;

E’ obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria. 

Personale di servizio

Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti, prima di ogni servizio al tavolo.

TUTTE LE MISURE DEL DECRETO RIAPERTURE, TOSCANA IN ZONA GIALLA

Toscana in zona Gialla

Le principali novità del Decreto Riaperture, in vigore dal 26 aprile al 31 luglio sono:

– La divisione in fasce di colore : zona bianca, gialla, arancione e rossa su tutto il territorio nazionale;

– L’introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.

Tutte le altre misure previste nelle varie fasce di colore le trovate qui sotto e potete leggerle cliccando sul “+”

Per ulteriori informazioni cliccare sul link delle FAQ del governo:

http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone

NUOVO DECRETO DRAGHI IN VIGORE DAL 15 MARZO AL 6 APRILE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto legge in vigore fino al 6 aprile 2021 che introduce misure urgenti , che vi elenchiamo di seguito, per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19.

ITALIA IN ZONA ROSSA IL 3, 4 E  5 APRILE: Su tutto il territorio nazionale dal 3 al 5 aprile si applicano le misure previste per la zona rossa. Nei medesimi giorni saranno consentiti gli spostamenti verso le altre abitazioni private, massimo due persone conviventi oltre ai figli minori di 14 anni, su tutto il territorio regionale.  

PASSAGGIO DELLE ZONE GIALLE IN ARANCIONE: Dal 15 marzo al 6 aprile, le zone gialle vengono portate in modo automatico in arancione. Durante tale periodo, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, potranno decidere in zona arancione di adottare le regole della zona rossa.

PASSAGGIO DELLE REGIONI IN ZONA ROSSA: Il passaggio in zona rossa avverrà in modo automatico se l’indice Rt sarà superiore a 1,25. I Presidenti di Regione possono però applicare in ogni caso le misure della zona rossa “nelle Province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti” oppure “nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave”.  

VISITE AD AMICI E PARENTI: Dal 15 marzo al 2 aprile e per la giornata del 6 aprile, le visite presso altre abitazioni private sono ammesse SOLO in zona arancione, all’interno del proprio territorio comunale e nel numero massimo di due persone oltre a figli minori di 14 anni

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. tel. 0574 40291