CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO MILLEPROROGHE: LE PRINCIPALI NOVITA’ IN SINTESI

Nella giornata di giovedì 24 febbraio, il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto Milleproroghe.

Nella tabella che segue sono richiamate, in sintesi, le principali novità fiscali.

Decorrenza delle sanzioni per gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche

 
Viene prorogata al 31 luglio 2022 (in luogo del 1° gennaio 2022) il termine di decorrenza per l’applicabilità delle sanzioni in materia di informativa sulle erogazioni pubbliche per l’anno 2021. Per l’anno 2022, invece, viene previsto che le sanzioni troveranno applicazione dal 1° gennaio 2023. Si ricorda che la citata normativa pone, a carico di associazioni e imprese, l’obbligo di pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno, in bilancio o sul sito internet, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevute da pubbliche amministrazioni nell’esercizio finanziario precedente.
Rateazioni: nuovi termini per i decadutiVengono riaperti i termini per presentare la richiesta di rateazione a favore dei contribuenti con piani di dilazione per i quali, prima dell’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i contribuenti della zona rossa), sia intervenuta la decadenza dal beneficio. La richiesta può essere presentata dal 1° gennaio 2022 fino al 30 aprile 2022.
Assemblee a distanza e novità in materia antiriciclaggioViene confermato quanto già previsto dal Decreto Milleproroghe in merito alla possibilità di tenere le assemblee delle società di capitali anche con modalità esclusivamente “a distanza” fino al 31 luglio 2022.
Nell’ambito della disciplina antiriciclaggio vengono introdotte nuove modalità di assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela anche senza la presenza fisica del cliente (modalità di identificazione, che, però, possono essere utilizzate solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti). Ben più  importanti sono invece le novità che prevedono il rafforzamento della tutela del segnalante di operazioni sospette (sempre nell’ambito della disciplina antiriciclaggio): tra l’altro, viene previsto che i dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento, né possono essere in altro modo rivelati, salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede.
Riduzione del capitale per perditeAnche per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 non si applicano alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale (tra cui l’obbligo di riduzione del capitale e lo scioglimento di società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale).
Sanzioni per obblighi relativi alle certificazioni dei sostituti d’impostaNei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017non si fa luogo all’applicazione dell’ordinaria sanzione (pari a 100), se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine vigente (16 marzo dell’anno successivo alla corresponsione delle somme e dei valori).
Termini agevolazione prima casaViene prorogata al 31 marzo 2022 (essendo prima prevista fino al 31 dicembre 2021) la sospensione dei termini che condizionano l’applicazione di alcune agevolazioni fiscali relative all’acquisto o al riacquisto della prima casa.
Obbligo formativo revisori legaliIl mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua da parte degli iscritti nel registro dei revisori legali, relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, può essere accertato a decorrere dal 30 aprile 2022.
Sospensione degli ammortamentiViene riconosciuta la facoltà di sospendere l’ammortamento delle immobilizzazioni anche all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 (questa possibilità, quindi, viene ora riconosciuta a tutti, e non soltanto a coloro che nell’esercizio precedente non hanno effettuato il 100 per cento annuo dell’ammortamento).
Termini versamenti per attività di allevamento avicunicolo o suinicoloVengono prorogati al 31 luglio 2022 i termini dei versamenti relativi alla ritenuta alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, alle addizionali regionali e comunali, nonché all’Ivain scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo colpiti dalla recente diffusione di virus contagiosi per gli animali allevati.
Limitazioni all’uso del contanteIl limite per la circolazione del contante torna ad essere quello di 2.000 euro (con possibilità, quindi, di trasferimenti in contanti fino a 1.999,99 euro) fino al 31 dicembre 2022, per ridursi nuovamente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Credito d’imposta beni strumentali: proroga dei termini per l’effettuazione degli investimentiTrova applicazione la favorevole disciplina prevista per il credito d’imposta beni strumentali nell’anno 2021 anche per gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022 (e non solo fino al 30 giugno 2022), sempre a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Visto e asseverazione per gli interventi edilizi “minori”: decorrenza esonero
 
Viene precisato che per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per interventi edilizi agevolabili (bonus edilizi diversi dal superbonus, ad eccezione del bonus facciate) in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euronon ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese.
Proroga versamento dell’Irap “sospesa”
Viene nuovamente posticipato al 30 giugno 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’Irap non versata e sospesa ai sensi dell’articolo 24 D.L. 34/2020, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.

IL LIMITE ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE TORNA A 2.000 EURO PER L’ANNO 2022

La soglia, scesa a 1.000 euro dal 1° gennaio 2022, torna a 2.000 euro per effetto di un emendamento approvato al decreto Milleproroghe. Il limite scenderà a 1.000 euro solo dal 1° gennaio 2023. La modifica influisce sulle eventuali violazioni commesse dall’inizio dell’anno, quando il limite è temporaneamente sceso a 1.000 euro: in applicazione del principio del favor rei, eventuali trasferimenti di denaro oltre la soglia ora modificata si considerano come mai effettuati. A condizione, naturalmente, di non aver superato 1.999,99 euro. Quella relativa al limite dell’uso del denaro contante sembra essere una storia infinita. La soglia, scesa dall’inizio dell’anno a 1.000 euro, non è mai stata stabile. Ora, grazie a un emendamento approvato in sede di conversione del decreto Milleproroghe, torna a essere pari a 2.000 euro per tutto il 2022. In realtà la misura non è definitiva in quanto tale intervento ha semplicemente differito al 1° gennaio 2023 la data a partire dalla quale il limite scenderà nuovamente a 1.000 euro.

Effetti sui trasferimenti già effettuati

La novità, però, avrà effetto anche con riferimento a eventuali violazioni commesse dall’inizio dell’anno, cioè allorquando il limite è temporaneamente sceso a 1.000 euro. Si applica, infatti, il principio del favor rei, quindi eventuali trasferimenti di denaro, oltre la soglia ora modificata, è come se non fossero mai stati effettuati a condizione, però, di non aver superato la soglia di 1.999,99 euro.

A quali trasferimenti di denaro si applica il limite

L’ambito applicativo della disposizione è estremamente ampio. Infatti, il limite al trasferimento del denaro contante deve essere osservato indipendentemente dalla causale sottostante e dal rapporto intercorrente tra i due soggetti interessati. Il limite si applica, quindi, non solo per l’acquisto di beni e servizi, ma ad esempio, anche alle donazioni. Il padre che eroga al figlio una somma di denaro, necessaria per dare fronte alle esigenze dello stesso, non deve superare la soglia di 1.999,99 euro. Se l’importo dovesse essere superiore, il trasferimento della somma di denaro dovrà essere effettuato tramite un mezzo in grado di assicurare la tracciabilità, come un assegno bancario o circolare.

Divieto di pagamenti frazionati

È vigente il divieto di frazionare l’operazione al fine di aggirare il limite massimo. Il divieto di superare il limite vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni. Sembrerebbe, quindi, che se il frazionamento dell’operazione fosse effettuato in un arco temporale più ampio, ad esempio di 8 giorni, il comportamento sia corretto, ma in realtà non è così. Infatti, la disposizione citata continua precisando che rimane ferma la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per considerarla tale. In questo caso, quindi, non assumerà alcun rilievo il limite temporale di 7 giorni. In buona sostanza deve essere verificato di volta in volta se sussistano elementi tali da far ritenere che il frazionamento dei pagamenti sia effettuato con lo specifico intento di “aggirare” il limite al trasferimento del denaro contante. Alcuni chiarimenti in tal senso sono stati forniti dal Ministero dell’Economia e delle finanze con le FAQ pubblicate sul proprio sito istituzionale. Secondo quanto precisato dall’Amministrazione finanziaria, non è ravvisabile la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad esempio singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell’Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.

Pagamenti a rate

Non configura alcuna violazione della disposizione il pagamento in due o più rate di una fattura, a condizione che i singoli importi corrisposti siano inferiori al limite di 2.000 euro. Ciò anche laddove l’importo complessivamente corrisposto fosse superiore a tale limite massimo. Infatti, rientra nella prassi commerciale il pagamento dei fornitori a 30, 60 e 90 giorni data fattura. Il pagamento in più rate della somma dovuta non è effettuato con lo specifico intento di eludere la soglia.

Versamenti e prelevamenti bancari

Non deve essere osservato alcun limite con riferimento alle operazioni di versamento o prelevamento bancario. In tal caso il soggetto non sta effettuando alcun trasferimento denaro in favore di soggetti diversi. Infatti, il denaro è nella sua disponibilità in quanto in giacenza sul conto corrente e continua ad essere nella sua disponibilità dopo il prelievo. Tuttavia, pur non configurandosi in astratto alcuna violazione, l’eccessivo e frequente utilizzo del denaro contante potrebbe indurre l’istituto di credito a sospettare che le operazioni sono poste in essere con finalità di riciclaggio. Potrebbero quindi essere chieste spiegazioni sulla provenienza del denaro o sulle finalità del prelievo. Diversamente, qualora le indicazioni non fossero convincenti, l’istituto di credito potrebbe effettuare all’UIF la comunicazione di operazione sospetta.