BAR, RISTORANTI E PALESTRE. BLOCCATI GLI ISA PER L’ANNO D’IMPOSTA 2020

Sono online i modelli definitivi Isa 2021 (periodo d’imposta 2020), con le relative istruzioni

È stato pubblicato sul sito dell’agenzia delle Entrate il provvedimento del 28 gennaio scorso che approva i 175 modelli Isa in vigore per il periodo d’imposta 2020.

Il provvedimento contiene, inoltre, le modalità tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020. Vi è, anche, la parte programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2021.

Le tre nuove cause di esclusione

La novità più importante riguarda l’introduzione di tre nuove cause di esclusione previste proprio per far fronte alle casistiche in cui l’emergenza da Covid 19 ha inciso in maniera più profonda. Esse riguardano:

– i contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi di almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente;

– i contribuenti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

La terza causa di esclusione riguarda invece singoli codici attività specifici per i quali per l’anno d’imposta 2020 non si applicheranno tout court gli Isa.

Si tratta di tutte quelle attività che nel corso del 2020 hanno dovuto sottostare a rigorosi provvedimenti e misure restrittive di sospensione previste dai Dpcm del 24 ottobre e del 3 novembre 2020, per il contenimento dell’emergenza sanitaria. In pratica sono quelle attività che per effetto dei Dpcm sono state soggette, a livello nazionale o regionale/provinciale, a ulteriori sospensioni dell’attività che si sono sommate alle chiusure definitive nei Dpcm del 9 marzo, dell’11 marzo e del 22 marzo 2020. 

L’elenco di queste attività comprende ben 85 codici ATECO fra cui sono comprese, ad esempio palestre, bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, il commercio al dettaglio di abbigliamento, di calzature, di confezioni per adulti, etc. Per questi, senza fare altri calcoli, l’esclusione scatta quindi in ragione della sola appartenenza ad un dato codice attività.

Per ulteriori informazioni contattare il nostro ufficio tributario. Tel. 0574 40291

Indici sintetici di affidabilità

isa-2019Pubblicato l’atteso Provvedimento 126200 del 10 maggio 2019 dell’Agenzia delle Entrate sugli ISA, gli indici sintetici di affidabilità, che andranno a sostituire gli studi di settore. In generale, gli ISA prevedono per il periodo d’imposta 2018 l’attribuzione di un grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente ed espresso in una scala che varia da 1 a 10. Per coloro che raggiungono un punteggio almeno pari a 8 i vantaggi previsti sono i seguenti:

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a50mila euro all’anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di imposta2019;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale fino a 50mila euro all’anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20mila euro all’anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’Irap peril periodo d’imposta 2018;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta2019, ovvero, del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a 50mila euro all’anno;
  • anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/73, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/72 per l’Iva.

I contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 8,5 sono esclusi, inoltre, dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.

Infine, i contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 9 sono altresì esclusi:

  • dall’applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge n. 724/94), anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del Dl n. 138/2011;
  • dalla determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del Dpr n. 600/73), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.