AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI 2023

Con le circolari n.57 e n. 58 l’Inps ha pubblicato le istruzioni operative che rendono applicabili le norme contenute nella legge di bilancio 2023 riguardanti gli incentivi alle assunzioni.

Ecco un riepilogo degli incentivi:

  • Sgravi contributivi per assunzioni under 36: esonero totale dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 8.000,00 annui, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato,
    effettuate nel corso del 2023 di soggetti con meno di 36 anni di età;
  • Esonero contributivo per assunzioni di percettori di reddito di cittadinanza:  esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, a favore dei datori di lavoro privati che nel 2023 assumano soggetti percettori del reddito di cittadinanza (Rdc).
    Tale esonero è finalizzato a promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del Rdc;. E’ previsto per una durata massima di 12 mesi nel periodo compreso tra l’1.1.2023 e il 31.12.2023. Può essere riconosciuto in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato ovvero in ipotesi di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. E’ fissato nel limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. E’ alternativo all’esonero contributivo previsto dall’art. 8 del DL 4/2019.
    L’esonero contributivo in esame non trova applicazione con riferimento ai rapporti di lavoro domestico.
  • Incentivo per assunzione donne svantaggiate: l’incentivo consistente in un esonero del 100% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (nel limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro annui) trova applicazione anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dall’1.1.2023 al 31.12.2023.
    L’esonero è riconosciuto in caso di assunzione di donne:
    – con almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi;
    – di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea;
    – di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere;
    – di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e ovunque residenti.
    L’incentivo spetta per:
    – le assunzioni a tempo determinato (con durata massima dell’esonero di 12 mesi);
    – le assunzioni a tempo indeterminato (con durata massima dell’esonero di 18 mesi);
    – le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato (in questo caso l’esonero è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione).

Per saperne di più contatta il nostro consulente del lavoro e responsabile dell’ufficio risorse umane
Marco Misson al n. tel. 0574 40291

FALSE E-MAIL DA INPS. ATTENZIONE: SI TRATTA DI UNA NUOVA TRUFFA

Stanno circolando in rete false e-mail, inviate da un indirizzo di posta elettronica apparentemente riconducibile all’Inps e recanti la firma di un Direttore dell’Istituto.

Nella mail si comunica al contribuente che una sua domanda non è stata accolta per mancanza di documentazione e lo si invita a “prendere visione della documentazione esaustiva riguardante la sua richiesta e il provvedimento, entrambi presenti nell’archivio allegato e scaricabile nella presente e-mail”.

Il file allegato in formato.zip contiene un malware che, una volta aperto, si installa nel sistema del computer o di altro dispositivo elettronico utilizzato producendo danni, rubando ed eliminando dati o sottraendo informazioni riservate come le password personali.

Queste mail non sono inviate da INPS, anche se contengono il logo e nominativi di personale dell’Istituto e utilizzano un linguaggio in parte compatibile con le nostre comunicazioni. INPS non invia questa tipologia di comunicazione.

La raccomandazione è:

non aprire mai questi allegati;

verificare sul sito INPS nel vademecum Attenzione alle truffe (https://www.inps.it/news/attenzione-alle-truffe-il-vademecum-dellinps), aggiornato periodicamente con le segnalazioni, l’eventuale presenza di comunicazioni analoghe.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER ISCRITTI ALL’INPS, IN ATTESA DEL DECRETO ATTUATIVO

A CHI SPETTA

Si ricorda che, l’esonero contributivo è riconosciuto ad autonomi e professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

calo di fatturato o corrispettivi pari almeno al 33% nel 2020 rispetto al 2019;

reddito complessivo non superiore a 50.000 euro.

non titolati di contratto di lavoro subordinato e pensione diretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità)

L’esonero è riconosciuto per un massimo di 3.000 euro di importo ed è subordinato alla regolarità contributiva (DURC).

Su quest’ultimo aspetto si ricorda che la legge di conversione del decreto Sostegni bis ha fissato al 1° novembre 2021 la data di verifica circa il corretto adempimento degli obblighi contributivi da parte delle imprese.

Sarà l’INPS a controllare d’ufficio il DURC del richiedente, che sarà considerato valido anche in caso di regolarizzazioni effettuate entro il 31 ottobre.

DOMANDA PER ESONERO

Mancando il decreto attuativo, l’INPS non ha ancora messo a disposizione la procedura operativa per fare domanda di accesso all’esonero contributivo per i titolari di partita IVA.

La scadenza del 31 luglio 2021 è quindi superata dai fatti, e bisognerà pazientare per conoscere tempi e modalità di accesso all’anno bianco.

BONUS BABY SITTING 2021 Ora è possibile richiederlo

Il Decreto legge n.30/2021 ha previsto per il 2021  un bonus baby sitting da 100 euro settimanali per i lavoratori con figli 14enni o più piccoli che rientrano in queste tipologie:

iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995;

– lavoratori autonomi iscritti all’INPS;

– lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali (subordinatamente alla  comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari);

– personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

– lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:

· medici

· infermieri (inclusi ostetrici);

· tecnici di laboratorio biomedico;

· tecnici di radiologia medica;

· operatori sociosanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118)

BONUS BABY SITTING 2021: COME RICHIEDERLO

Sul sito Inps è attiva la procedura on line necessaria per la richiesta del bonus. L’accesso può essere effettuato:

  •  tramite riconoscimento  dell’identità  digitale  tramite  SPID almeno  di  livello  2,  Carta  di  identità  elettronica  (CIE),  Carta  nazionale  dei  servizi (CNS), ovvero tramite il PIN di tipo dispositivo rilasciato dall’Istituto.

Il bonus potrà essere percepito secondo due modalità alternative:

  • tramite Libretto famiglia per pagare le prestazioni di baby-sitting;
  • tramite pagamento diretto per la “comprovata iscrizione” a:

– centri estivi;

– servizi integrativi per l’infanzia;

– servizi socio-educativi territoriali;

– centri con funzione educativa e ricreativa;

– servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il bonus non potrà essere assegnato nel caso in cui

  • l’altro genitore fruisca dei congedi parentali Covid;
  •  l’altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa;
  •  l’altro genitore sia sospeso dal lavoro.

Per informazioni rivolgersi presso i nostri uffici. tel. 0574 40291

REDDITO DI EMERGENZA: INVIO DOMANDE DAL 7 AL 30 APRILE

L’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni) ha previsto il riconoscimento di tre quote di Reddito di emergenza (Rem) per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.

Si potrà fare domanda esclusivamente dal 7 al 30 aprile 2021.

Il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.

I beneficiari:

– nuclei familiari in condizioni di difficoltà, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 e in possesso dei requisiti previsti;

– coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire NASpI e la DIS-COL e, hanno un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 30.000 euro.

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. tel. 0574 40291

AL VIA LE DOMANDE PER L’ANTICIPO TFR E TFS DEI LAVORATORI PUBBLICI

Patronati a disposizione per inoltrare la domanda di quantificazione del TFR/TFS online ai fini dell’anticipo finanziario. L’INPS, infatti, ha attivato la piattaforma on line per la richiesta della quantificazione stessa, un primo passaggio necessario per ottenere l’erogazione vera e propria di questa prima tranche del TFR/TFS a vantaggio dei lavoratori pubblici.

Chi può richiedere l’anticipo TFR/TFS

L’anticipo può essere richiesto da l’ex pubblico dipendente andato in pensione con:

  • quota 100
  • pensione anticipata
  • pensione di vecchiaia

Importo dell’anticipo

Il  D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni nella Legge 26/2019, ha previsto che i lavoratori pubblici possano richiedere un’anticipazione sul proprio trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto, al sistema bancario, fino al limite di 45.000 euro netti o, comunque, entro la capienza della prestazione dovuta al pensionato da parte dell’INPS in qualità di ente previdenziale, se è di importo inferiore . L’importo ceduto non può essere soggetto a procedure di sequestro o di pignoramento o ad esecuzione forzata in virtù di una qualsivoglia azione esecutiva o cautelare.

Cosa fa il Patronato

Per ottenere l’anticipo occorre una certificazione della quantificazione del TFR maturato che è possibile effettuare presso gli uffici di Patronato. Una volta ottenuta la certificazione collegandosi al sito del Dipartimento della funzione pubblica si può inoltrare la domanda vera e propria per avere l’anticipo stesso.  Accedendo al sito del Patronato Epasa- Itaco è possibile trovare la sede del Patronato a sé più vicina e ricevere l’aiuto per attivare l’iter che consentirà di ottenere l’anticipo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso i nostri uffici. tel. 057440291

Agenti Rappresentanti di Commercio: Soluzione Positiva su “Quota 100”

Quota-100-novita-640x342E’ arrivato dall’Inps l’atteso chiarimento per gli agenti e rappresentanti di commercio su “quota 100”.

La circolare dell’Inps (n. 117 del 9 agosto) giunge dopo mesi di grande impegno delle organizzazioni sindacali di categoria – Fnaarc, Fiarc, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl Terziario e Usarci – nel chiedere a Governo e Parlamento soluzioni per superare le difficoltà operative di accesso anticipato al pensionamento con “quota 100”: molti agenti di commercio, infatti – è stato a più riprese spiegato nelle note congiunte delle organizzazioni sindacali – risultano penalizzati dal poter beneficiare del trattamento pensionistico introdotto che non tiene conto delle specifiche modalità di svolgimento e cessazione dell’attività di intermediazione commerciale previste dalle norme di legge e dagli Accordi economici collettivi (Aec) regolanti il rapporto d’agenzia.

In particolare, nella fase di chiusura dei rapporti contrattuali con le aziende rappresentate dagli agenti, la prevista impossibilità di cumulare la pensione “quota 100” con i redditi derivanti dall’attività – pena la sospensione dell’erogazione della stessa pensione – impedisce all’agente di commercio di poter incassare quelle provvigioni, relative a ordini conclusi prima della conclusione del rapporto contrattuale e maturate a seguito del rapporto stesso, ma pagate successivamente a rapporto d’agenzia concluso.

L’Inps ha chiarito che, maturato il diritto alla decorrenza della pensione “quota 100” (età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 38 anni), i redditi percepiti dall’agente di commercio (pagamento delle provvigioni) successivi alla decorrenza della pensione, ma relativi ad attività lavorativa (ordini per attività di promozione di conclusione di contratti) svolta prima della decorrenza, sono da ritenersi cumulabili con la pensione stessa.

Inoltre l’Inps ha specificato che l’agente di commercio, presentando la domanda per “quota 100”, può indicare nella domanda la volontà di differire la decorrenza della pensione nel caso in cui sia ancora tenuto a lavorare quando dà il preavviso. In questo modo il reddito derivante dall’attività svolta nel periodo dopo il preavviso sarà cumulabile con la pensione che l’agente percepirà (dalla data differita).

Attenzione: tentativi di truffa tramite PEC

indexL’INPS informa i cittadini che si sono verificati nuovi tentativi fraudolenti attraverso l’invio di email con contenuti apparentemente attribuibili all’Istituto.

Nello specifico le segnalazioni pervenute riferiscono di una email, inviata attraverso diversi indirizzi di posta certificata (PEC) non appartenenti all’Istituto, che avvisa di presunte irregolarità nel versamento di contributi.

Il testo della email si conclude con l’invito a cliccare su un link per accedere al dettaglio delle dichiarate irregolarità dal quale non si accede, in realtà, a nessun indirizzo ufficiale dell’INPS. Anzi è possibile che il link rimandi a un qualche sito dal quale verrebbe automaticamente scaricato del software maligno (malware) pertanto si consiglia di non cliccare sul link che compare nella email.

L’Istituto ricorda a tutti i cittadini di non dare seguito a richieste ambigue che arrivino via email e che l’unico link per accedere alle informazioni, ai servizi e alle prestazioni dell’Istituto è: www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx.

Gli elenchi degli indirizzi di PEC utilizzati dalle strutture INPS sono disponibili sul Portale.

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE, DOMANDA TELEMATICA DAL 1 APRILE 2019

assegni-familiari-2019Con la circolare n. 45/2019 l’Inps ha comunicato a partire dal 1° aprile 2019, la presentazione della domanda per l’assegno al nucleo familiare  dovrà avvenire tramite il canale telematico, quindi, non potrà più essere ricevuta dalla scrivente in formato cartaceo, ma dovrà essere presentata direttamente dai lavoratori all’Istituto di previdenza mediante uno dei seguenti canali:

  • web, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di un’identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;
  • patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Le domande presentate in via telematica saranno istruite dall’Inps per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta. Il richiedente riceverà esclusivamente gli eventuali provvedimenti di rigetto e potrà visionare l’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.

Gli importi calcolati dall’Inps saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che, come prima, provvederà al pagamento in busta paga. Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze.

Domande presentate entro il 31/03/2019

Le domande già a noi presentate fino al 31 marzo 2019 con il modello “ANF/DIP”, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere riproposte e saranno gestite con le modalità già note.

Variazioni che incidono sugli Anf

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.

Casi in cui occorre l’Autorizzazione

Qualora per l’erogazione della prestazione sia richiesta l’autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare il lavoratore che presenta la domanda di “ANF DIP” deve comunque presentare la domanda di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa. In caso di accoglimento, però, al richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello “ANF43”), come finora previsto. In caso di rigetto, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello “ANF58”).