CREDITO D’IMPOSTA IMU: L’AUTODICHIARAZIONE SI PRESENTA DAL 28 SETTEMBRE

Al via le autodichiarazioni per accedere al bonus IMU per le imprese del turismo, pari al 50% dell’IMU versata a titolo di seconda rata 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’attività turistica. Nell’autodichiarazione, che può essere inviata dal 28 settembre 2022 fino al 28 febbraio 2023, mediante i canali telematici dell’Agenzia, i contribuenti attestano il possesso dei requisiti e il rispetto di condizioni e limiti indicati nel Temporary Framework. Entro 5 giorni, l’Agenzia rilascerà una ricevuta di presa in carico o ne comunicherà lo scarto; entro 10 giorni, una seconda ricevuta comunicherà il riconoscimento o il diniego del credito d’imposta. Dal giorno successivo al riconoscimento il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24.

Con provvedimento n. 356194/2022 del 16 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti ai fini del credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo di cui all’art. 22 del decreto Ucraina (D.L. n. 21/2022).

Con il provvedimento è, altresì, approvato il modello denominato “Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo – Autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework” (di “Autodichiarazione”), con le relative istruzioni.

Il credito d’imposta spetta a condizione che:

– i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

– i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

Si stabilisce altresì che:

– il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997;

– gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate (che ha definito modalità, termini di presentazione e contenuto con provvedimento 16 settembre 2022).

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. Tel. 0574 40291

BONUS IMU PER IMPRESE DEL TURISMO: AUTODICHIARAZIONE DAL 28 SETTEMBRE

Dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023 è possibile presentare l’autodichiarazione per beneficiare del bonus IMU previsto a favore delle imprese del settore del turismo. Lo ha previsto l’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 16 settembre 2022. A partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta, è possibile utilizzare il credito d’imposta, esclusivamente in compensazione.

Per tale ragione, con successiva risoluzione, l’Agenzia delle Entrate istituirà il codice tributo e detterà le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Bonus IMU: cos’è

Il bonus IMU è un credito d’imposta pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’IMU, dell’imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento e dell’imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’attività turistico ricettiva.

Nei casi di crediti d’imposta superiori a 150mila euro, i crediti saranno fruibili in seguito alle verifiche previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) e alla comunicazione dell’autorizzazione all’utilizzo.

Chi sono i destinatari

Secondo quanto previsto dal D.L. n. 21/2022, i destinatari del credito di imposta per il turismo sono le imprese turistico-ricettive, gli agriturismi, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, le imprese del comparto fieristico e congressuale e i complessi termali e i parchi tematici, compresi i parchi acquatici e faunistici.

Nello specifico, la normativa prevede due condizioni:

  • per fruire del credito d’imposta i proprietari delle imprese devono essere anche i gestori delle attività esercitate;
  • i contribuenti devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre del 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre del 2019.

Come presentare l’autodichiarazione

Con il provvedimento 16 settembre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di presentazione dell’autodichiarazione, che gli operatori economici sono tenuti a inviare per beneficiare del credito d’imposta.

In particolare, l’autodichiarazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento stesso.

Successivamente alla presentazione dell’autodichiarazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’autodichiarazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Entro 10 giorni dalla data di presentazione dell’autodichiarazione, è rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta.

Il credito d’imposta è denegato nel caso in cui il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto.

Quando presentare l’autodichiarazione

Il provvedimento stabilisce anche i termini per l’invio dell’autodichiarazione.

In particolare, l’autodichiarazione deve essere inviata dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si considerano tempestive le autodichiarazioni trasmesse entro il predetto termine ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

Nello stesso periodo è possibile:

– inviare una nuova autodichiarazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima autodichiarazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

– presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione dell’autodichiarazione.

Come utilizzare il bonus IMU

A partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta, è possibile utilizzare il credito d’imposta, esclusivamente in compensazione.

Nei casi di crediti d’imposta superiori a 150.000 euro, i crediti saranno fruibili in seguito alle verifiche previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011).

In caso di dati incompleti relativi ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia, è rilasciata un’ulteriore ricevuta con la quale è richiesta l’integrazione di tali dati. L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

L’integrazione deve essere effettuata mediante l’invio di una nuova autodichiarazione entro il termine stabilito dal provvedimento per la trasmissione dell’autodichiarazione stessa oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

– il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

– nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’autodichiarazione, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;

– l’Agenzia delle Entrate, con successiva risoluzione, istituirà il relativo codice tributo e le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. Tel. 0574 40291

NUOVO ADEMPIMENTO PER LE IMPRESE: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEGLI AIUTI DI STATO, COME E QUANDO PRESENTARLA

Entro il 30 giugno 2022 dovranno essere comunicati gli importi ricevuti in via telematica

Nuovo adempimento a carico delle imprese che hanno ottenuto ristori covid e altri sostegni legati alla pandemia. Entro il 30 giugno 2022 dovranno infatti essere comunicati gli importi ricevuti attraverso una apposita modulistica da inviare in via telematica.

A COSA SERVE LA DICHIARAZIONE. 

L’adempimento riguarda tutti gli operatori economici che hanno percepito indennizzi previsti dalle norme che rientrano nel regime dei ristori (articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, “Decreto Sostegni” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69). Il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva, approvato dall’Agenzia delle Entrate con le relative istruzioni, serve dunque per comunicare quanto hanno ricevuto in veste di aiuti di Stato negli ultimi due anni di emergenza. Lo scopo è quello di dimostrare di non aver superato i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020.

CHI DEVE INVIARLA. 

La dichiarazione va inviata sempre se il beneficiario:

ha fruito di aiuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione il quadro C;

ha superato i massimali e deve riversare gli aiuti eccedenti;

ha allocato la medesima misura in parte nella Sezione 3.12 e in parte nella Sezione 3.1.

IN CASO DI MANCATO INVIO. 

Per chi non adempie, chi supera il tetto massimo di importi previsto dal Temporary Framework europeo, e chi non rispetta anche tutte le altre condizioni previste, è chiamato al riversamento volontario degli importi ricevuti, perché dovuti in restituzione.

Si tratta di un ulteriore adempimento straordinario che rischia di mandare in tilt tutti i professionisti del settore e le associazioni di categoria, che in questo periodo sono già impegnati con diverse scadenze fiscali come i versamenti di saldi e acconti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP, le dichiarazioni dei redditi e l’acconto dell’IMU.

Dato che la compilazione dell’autodichiarazione richiede particolare tempo ed attenzione e viste anche le conseguenze penali per false dichiarazioni, Confesercenti  ritiene che il termine fissato dall’Agenzia delle Entrate sia insufficiente e vada posticipato.

Infine, per semplificare al meglio la procedura, il modello dovrebbe evitare il più possibile di richiedere informazioni di cui l’Agenzia è già in possesso, in quanto relative a misure dalla stessa erogate o già comunicate con precedenti adempimenti da parte dei contribuenti.

Si resta quindi in attesa di un riscontro circa la richiesta  di prorogare la scadenza sollevata sia dalla nostra associazione che dal CNDCEC dell’autodichiarazione degli aiuti di Stato, quantomeno al 30 settembre.

Purtroppo qual’ora la proroga non arrivasse, nei prossimi giorni  i nostri uffici si attiveranno per poter rispettare la scadenza dell’ invio e quindi ogni consulente provvederà a contattare i propri associati con servizi fornendo maggiori dettagli sulle quote di servizio e sulle modalità di svolgimento dello stesso.

LE PRINCIPALI MISURE FISCALI DEL DECRETO TAGLIA PREZZI

Di seguito le principali novità di carattere fiscale introdotte a seguito della pubblicazione nella G.U. del “Decreto Taglia-prezzi” che introduce le misure volte a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CESSIONE CARBURANTI


Sul tema è disposto che, a decorrere dal 22 marzo 2022 e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data, le aliquote delle accise sulla benzina e il gasolio impiegati come carburante per autotrazione, di cui al D.Lgs. n. 504/1995 e successive modificazioni dei prodotti di seguito indicati sono rimodulate al ribasso.


Al riguardo si evidenzia che:

  • è stato pubblicato il D.M. 18 marzo 2022, con cui il Ministero dell’Economia e delle finanze ha previsto la riduzione delle predette aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e ai GPL usati come carburanti;

  • è previsto che i titolari dei depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa, nonché gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti hanno l’onere di trasmettere all’Agenzia delle Dogane, in modalità telematica, i quantitativi delle giacenze nei serbatoi sia alla data di entrata in vigore del decreto, sia alla data dei 30 giorni successivi all’entrata in vigore, in entrambi i casi entro il termine di 5 giorni (quindi entro il 28 marzo, con riferimento alle giacenze del 22 marzo, ed entro il 26 aprile, con riferimento alle giacenze del 21 aprile).

Al riguardo, si evidenzia che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la Circolare n. 11/2022 con la quale fornisce dei chiarimenti e le istruzioni operative in merito alla riduzione temporanea accisa sui carburanti e agli adempimenti correlati, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in questione;

  • in caso di mancata comunicazione dei dati di cui al precedente punto è applicata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro;

  • è previsto per i titolari dei depositi fiscali e dei depositi commerciali l’obbligo di riportare nell’e-das l’aliquota dell’accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici movimentati;

  • al fine di evitare manovre speculative, l’autorità del Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvarrà della Guardia di Finanza, la quale avrà accesso informatico diretto ai dati comunicati dai titolari dei depositi;

Infine, con riferimento ai c.d. “buoni benzina”, è disposto che per l’anno 2022 l’importo del valore di buoni benzina ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito.

MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

Credito d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica


La disposizione prevede che per le imprese dotate di contatori di potenza disponibile di almeno16,5 kW è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 12% delle spese sostenute per l’acquisto energia elettrica effettivamente utilizzata nel corso del secondo semestre del 2022.


Il predetto beneficio:

  • è concesso a fronte della dimostrazione di spesa tramite le fatture di acquisto e dimostrando di aver subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;

  • può essere utilizzato esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2022 o, in alternativa, è cedibile per l’intero ammontare dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo;

  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa nè della base imponibile ai fini Irap;

  • è cumulabile con altre agevolazioni similari, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative della disposizione.

Credito d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale


La disposizione introduce un credito d’imposta in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il predetto beneficio:

  • può essere utilizzato esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2022 o, in alternativa, è cedibile per l’intero ammontare dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo;
  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa nè della base imponibile ai fini Irap;
  • è cumulabile con altre agevolazioni similari, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative della disposizione.

MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DEL TURISMO

Credito d’imposta in favore delle imprese turistiche sul secondo acconto IMU del 2021


A favore delle imprese turistico-ricettive, comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, quelle che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, è previsto un credito d’imposta nella misura del 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’IMU per il 2021, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che:

  • i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate;
  • i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019;
  • sia presentata un’autodichiarazione all’Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti necessari e il rispetto delle condizioni previste.

Al riguardo, i contenute, le modalità e i termini di presentazione delle predette autodichiarazioni, saranno stabiliti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

La disposizione prevede, infine, che il credito d’imposta in questione:

  • può essere utilizzato esclusivamente in compensazione;
  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.

DECRETO TAGLIA PREZZI

Sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale del 21 marzo il nuovo Decreto legge n. 21  “Tagliaprezzi” , contenente misure per  contrastare l’incremento dei prezzi dei prodotti energetici,  e il Decreto interministeriale  di riduzione delle accise.

Viene disposto un taglio delle accise con l’obiettivo di una riduzione del prezzo dei carburanti alla pompa di 25 centesimi per i prossimi 30 giorni. E’ previsto inoltre un potenziamento delle attività di sorveglianza sui prezzi nuove misure a sostegno delle imprese:

  • l’esclusione dalla base di reddito dei bonus carburante concessi da aziende a dipendenti fino a 200 € per singolo lavoratore;
  • rateizzazione delle bollette di maggio e giugno fino a 24 mesi;
  • introduzione di nuovi crediti d’imposta per imprese energivore, e incremento di quelli esistenti;
  • disposizioni in materia di integrazione salariale;
  • agevolazione contributiva (esonero totale) per assunzione di personale già dipendente di imprese in crisi;
  • bonus sociale elettricità e gas, nel periodo 1° aprile-31 dicembre 2022, per chi ha un valore ISEE pari a 12.000 euro;
  •  credito d’imposta per le imprese turistico ricettive per il 50 per cento della seconda rata IMU 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attivita’ ricettiva.

SCADENZA IMU E TASI

tasse casaIl 17 giugno 2019 sarà soltanto la prima delle date da tenere a mente. L’Imu, così come la Tasi, si pagano in due rate.

L’acconto è solitamente dovuto entro la scadenza del 16 giugno e nello stesso giorno del mese di dicembre è necessario versare il saldo dell’imposta.

Il calendario delle scadenze Imu e Tasi 2019 è il seguente:

Acconto Imu Tasi -> Scadenza 17 giugno 2019

Saldo Imu Tasi -> Scadenza 16 dicembre 2019

Sebbene non siano cambiare le regole generali per calcolo e pagamento delle imposte, i contribuenti dovranno confrontarsi con due importanti novità:

  • l’eliminazione del blocco delle aliquote: i Comuni potranno applicare le aliquote fino al 10,6%, con un’ulteriore maggiorazione dello 0,8% per i grandi centri;
  • l’estensione della riduzione della base imponibile Imu Tasi del 50% per gli immobili in comodato d’uso anche al coniuge – in presenza di figli minori – nel caso di morte del comodatario.

Il tax credit per la vendita al dettaglio di giornali e periodici

giornaliCon l’obiettivo di sostenere il settore della vendita al dettaglio di giornali e periodi, la Legge di bilancio per il 2019 ha introdotto una nuova fattispecie di credito d’imposta. In particolare, destinatari dell’agevolazione sono gli esercenti delle attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Per espressa previsione normativa, il bonus ha una durata temporalmente circoscritta: il tax credit, infatti, è riconosciuto per il 2019 e il 2020.

Ai fini della sua concreta determinazione, il credito d’imposta, stabilito nella misura massima di 2.000 euro, deve essere parametrato agli importi che gli esercenti interessati pagano a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione sostenute o ad altre spese che saranno individuate con un successivo decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche in relazione all’assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.

Sotto il profilo soggettivo, è previsto, inoltre, che il credito d’imposta si estenda anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi a condizione, però, che la stessa attività commerciale rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nell’ambito del comune di riferimento.

Il credito d’imposta deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione, utilizzando il modello di versamento F24.