A partire dal prossimo anno termina il “regime transitorio” per la fattura cartacea dei soggetti che rientrano nel regime forfettario e dal 1° gennaio tutti i contribuenti forfettari dovranno emettere le fatture in formato elettronico per le operazioni attive effettuate.
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Tra le novità introdotte in ambito fiscale e tributario dal Decreto PNRR 2, in vigore dal 1 maggio, c’è l’obbligo di fatturazione elettronica con utilizzo del Sistema di Interscambio (SdI) che, dal 1° luglio 2022, viene esteso ai soggetti in regime forfettario, in regime “di vantaggio” e ad associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi da attività commerciali per un importo non superiore a 65mila euro.
Rimangono esclusi dall’obbligo, fino al 31 dicembre 2023, i soggetti passivi Iva che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25mila euro, per i quali l’obbligo di fatturazione elettronica tramite lo SdI scatterà soltanto dal 1° gennaio 2024.
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Di seguito le principali disposizioni di carattere fiscale e societario contenute nel Decreto c.d. “PNRR 2”, entrato in vigore il 1° maggio 2022.Si evidenzia che lo stesso è in corso di conversione in Legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche e/o integrazioni.
MISURE DI CARATTERE FISCALE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAGAMENTI POS
La disposizione prevede l’anticipazione al 30 giugno 2022 (rispetto al 1° gennaio 2023) dell’entrata in vigore delle sanzioni per gli esercenti e i professionisti che non accettano i pagamenti con POS. In particolare, si ricorda che la predetta sanzione è pari a 30 euro per ciascuna transazione e a prescindere dall’ammontare della spesa sostenuta, aumentata del 4% del valore della transazione, tranne che nelle situazioni di oggettiva impossibilità tecnica. Infine, quale misura di rafforzamento alla lotta all’evasione, è introdotta una disposizione per la quale gli intermediari finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti nonché l’importo complessivo di tutte le transazioni giornaliere effettuate con quegli stessi mezzi presso negozi, esercizi commerciali e studi professionali, senza alcuna distinzione tra operazioni con consumatori finali o con altri operatori economici.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FATTURA ELETTRONICA
La disposizione, a partire dal 1° luglio 2022, estende l’obbligo di fatturazione elettronica a:
– soggetti passivi che rientrano nel c.d. “regime di vantaggio”;
– soggetti passivi che rientrano nel c.d. “regime forfettario”;
– per le associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi di cui alla L. 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.
Al riguardo, si evidenza che la disposizione in oggetto prevede l’entrata in vigore graduale del predetto adempimento. In particolare:
– l’obbligo entra in vigore a partire dal 1° luglio 2022 per i predetti soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro;
– fino al 31 dicembre 2023, le c.d. “micro partite IVA” che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25.000 euro potranno ancora continuare a emettere la fattura cartacea (per tali soggetti l’obbligo in questione scatta a partire dal 1° gennaio 2024);
– ai contribuenti nei cui confronti l’obbligo di fatturazione elettronica scatterà a partire dal prossimo 1° luglio 2022 è concesso un periodo transitorio di moratoria delle sanzioni. In particolare, per il terzo trimestre 2022, per i predetti soggetti non sono previste sanzioni nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVIO DATI ALL’ENEA
Per garantire la corretta attuazione del PNRR (Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 “Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici”) e al fine di potenziare il sistema di monitoraggio degli interventi in ambito del c.d. “ecobonus” e il “sismabonus”, la disposizione è volta a modificare la disciplina di invio dei dati all’ENEA, mentre la relazione sui dati elaborati va trasmessa al ministero della Transizione ecologica anziché allo Sviluppo economico. Al riguardo, è chiarito che per supportare adeguatamente le attività tecniche e scientifiche correlate all’attuazione e al monitoraggio del PNRR, l’Enea dovrà modificare il proprio statuto, prevedendo la figura di un direttore generale.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ZES
Le disposizioni introdotte al riguardo ampliano il perimetro di applicazione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali (c.d. “ZES”) prevedendo che rientrano nel beneficio in questione anche l’acquisto di terreni nonché l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
MISURE PER IL SETTORE TURISMO
Le disposizioni introdotte al riguardo modificano gli stanziamenti relativi ai bonus previsti per le imprese del settore turistico. In particolare:
– le risorse stanziate relative al credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dai tour operator, pari ad euro 98 milioni (di cui art. 4 del D.L. n. 152/2021), sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria del credito di imposta dell’80% e del contributo a fondo perduto a favore delle imprese turistiche per la riqualificazione delle strutture, di cui all’art. 1 del D.L. n. 152/2021;
– le risorse pari ad euro 100 milioni, di cui all’art. 1, c. 13 del D.L. n. 152/2021, viene destinato a finanziare anche le domande presentate per l’ammissione al predetto credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dai tour operator.
MISURE DI CARATTERE SOCIETARIO
La disposizione proroga al 15 luglio 2022, l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa, di cui al D.Lgs. n. 14/ 2019. È inoltre abrogato il comma 1-bis dell’art.389 del predetto D.Lgs., che rinviava al 31 dicembre 2023 l’entrata in vigore del titolo II della Parte prima recante le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio tributario. Tel. 0574 40291
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