CARO BOLLETTE, SLITTA AL 30 SETTEMBRE 2023 IL TERMINE PER L’UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

I crediti d’imposta relativi alle bollette di gas e energia del quarto trimestre potranno essere utilizzati in compensazione entro il 30 settembre 2023: è questa la principale modifica intervenuta in seguito al conversione del decreto Aiuti-Quater, che nella precedente formulazione aveva previsto come scadenza della compensazione il 30 giugno 2023. Beneficiarie di questi crediti sono le imprese che impiegano una potenza a partire dai 4,5 kW. Lo slittamento riguarda anche le bollette del terzo trimestre, ma in questo caso il credito d’imposta era destinato esclusivamente alle imprese enegivore (potenza superiore ai 16,5 kW).

Ricordiamo che Confesercenti Prato è sempre a disposizione per il calcolo del credito di imposta eventualmente spettante.

BONUS ENERGIA / CHE COS’È E CHI NE PUÒ BENEFICIARE
È un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese e delle attività quali bar, ristoranti ed esercizi commerciali per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Le aliquote potenziate del credito di imposta sono le seguenti:
– 40 per cento per le imprese energivore e gasivore;
– 30 per cento per le piccole imprese che usano energia con potenza a partire dai 4,5 kW.
I crediti d’imposta relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre potranno essere utilizzati in compensazione entro il 30 giugno 2023, restando ferma la facoltà di cessione.
A pena di decadenza dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023 una comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022, con riferimento ai crediti maturati nel terzo e nel quarto trimestre 2022.

Per ulteriori informazioni contatta i nostri uffici. Tel. 0574 40291

BONUS ENERGETICO IMPRESE NON ENERGIVORE

Con la conversione in legge n. 91/2022del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) sono state introdotte alcune novità in materia di crediti d’imposta a sostegno delle imprese operanti in diversi settori, a parziale compensazione dell’incremento dei costi energetici e dei carburanti.


Per le imprese NON energivore è previsto un credito d’imposta  per il  secondo trimestre 2022, art. 3, D.L. n. 21/2022, pari al 15% delle spese sostenute:

le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW possono richiedere al proprio fornitore di energia e gas, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale si usufruisce del credito d’imposta, di effettuare e comunicare il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022. Questa possibilità è concessa a quelle imprese che, nei primi due trimestri dell’anno 2022 si sono rifornite dallo stesso venditore dal quale si rifornivano nel primo trimestre del 2019.

Tali imprese possono beneficiare del contributo a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia «calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Per poter usufruire del credito d’imposta spettante occorre verificare se l’utenza è pari o superiore a 16,5 kw e fare richiesta prima possibile, meglio a mezzo pec, al gestore dell’utenza elettrica richiedendo il conteggio del credito spettante. Il gestore dell’utenza ha tempo entro il 31/8/2022 per il rilascio del documento comprovante. La dichiarazione rilasciata dal gestore potrà essere considerata come base di calcolo per il credito d’imposta da utilizzare in compensazione F24 entro il 31/12/2022.

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. Tel. 0574 40291

MINISTERO TURISMO: DOMANDE PER IL CREDITO D’IMPOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Il Ministero del Turismo ha pubblicato l’Avviso pubblico recante le “modalità applicative per l’accesso alla piattaforma online per la concessione del credito d’imposta di cui all’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 3934 del 17 marzo 2022.

L’Avviso pubblico è rivolto alle strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta nella misura del 65% delle spese sostenute, entro il massimo di 200.000 euro, per interventi di:

  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e di risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • incremento dell’efficienza energetica;
  • adozione di misure antisismiche;
  • acquisto di mobili e componenti d’arredo;
  • realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali;
  • acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, per i soli stabilimenti termali.

Le domande di richiesta possono essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del giorno 9 giugno 2022 alle ore 17:00 del giorno 13 giugno 2022, accedendo alla piattaforma on line dedicata (il link di accesso alla piattaforma sarà pubblicato sulla pagina del Ministero del Turismo il 9 giugno 2022), con le seguenti modalità:

1) accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line;
2) inserimento di tutte le informazioni richieste per la compilazione della domanda;
3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente e successiva apposizione della firma digitale;
4) caricamento del modulo di domanda di agevolazione di cui all’allegato n. 1 e dei relativi allegativi, di cui al successivo comma 9 debitamente compilato e sottoscritto;
5) invio della domanda;
6) rilascio da parte della piattaforma on line dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l’orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo.

Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili, pari a 380 milioni di euro.

Eventuali richieste di assistenza potranno essere inviate esclusivamente a mezzo e-mail scrivendo all’indirizzo: assistenza_creditodimposta@ministeroturismo.gov.it.

Per leggere l’Avviso pubblico integrale e i documenti allegati, clicca qui.

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DECRETO AIUTI: LE NOVITA’ FISCALI IN SINTESI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  il “Decreto Aiuti”

Si richiamano, di seguito, in sintesi, alcune delle principali novità fiscali.

Incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale:

Il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese non gasivore per l’acquisto di gas, fissato nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento.
Allo stesso modo, il contributo per le imprese gasivore è portato al 25 per cento e quello per l’acquisto di energia (imprese non energivore) è rideterminato nella misura del 15%.

Credito d’imposta per gli autotrasportatori:

Alle imprese esercenti attività di trasporto è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore.

Estensione al primo trimestre  2022 del contributo a favore delle imprese gasivore:

Alle imprese gasivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Superbonus: proroga per le unifamiliari:

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (in luogo del 30 giugno prima previsto) siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.

Detrazioni edilizie e quarta cessione del credito:

A seguito delle modifiche recentemente introdotte dal D.L. 17/2022 (c.d. Decreto Energia), è stata introdotta la possibilità, per le banche, di effettuare un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei propri correntisti, senza facoltà di ulteriore cessione.
La disposizione viene nuovamente rivista prevedendo quanto segue: “alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”.

Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina:

Viene prevista l’istituzione di un fondo per il riconoscimento di contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:
a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussiapari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale;
b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto (18.05.2022) incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto (18.05.2022) un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all’analogo periodo del 2019.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico saranno definite le modalità attuative di erogazione delle risorse

Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0:

Per gli investimenti in beni immateriali 4.0, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023 con “prenotazione”) la misura del credito d’imposta è elevata al 50 per cento.

Credito d’imposta formazione 4.0:

Le aliquote del credito d’imposta “formazione 4.0” del 50 per cento e del 40 per cento sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dal 18.05.2022 e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con lo stesso decreto ministeriale.

Credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica:

Per gli anni 2022 e 2023, il credito di imposta di cui all’articolo 18 L. 220/2016 (“Credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica”) è riconosciuto nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche.

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti:

Ai lavoratori dipendenti
– di cui all’articolo 1, comma 121, L. 234/2021, ovvero la cui retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro (maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima),
– che non siano titolari dei trattamenti di cui al successivo articolo 32
– e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero contributivo di cui al richiamato comma 121 per almeno una mensilità,
è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18.

Indennità una tantum per pensionati:

In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione,
– con decorrenza entro il 30 giugno 2022
– e reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro,
l’Inps corrisponde d’ufficio, con la mensilità di luglio 2022, un’indennità una tantum pari a 200 euro.

Indennità una tantum per altre categorie di soggetti:

L’indennità di 200 euro è riconosciuta anche:
– a coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 D.Lgs. 22/2015 (Naspi e DIS-COLL),
– a coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021,
– ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti sono attivi alla data del 18.05.2022, iscritti alla Gestione separata e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021 (indennità erogata a domanda),
– ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall’articolo 10 commi da 1 a 9, D.L. 41/2021 (indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti balneari, dello spettacolo e dello sport),
– ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, a condizione che il reddito derivante dai suddetti rapporti non sia superiore a 35.000 euro per l’anno 2021 (indennità erogata a domanda),
– ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021 (indennità erogata a domanda),
– ai lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 cod. civ. (indennità erogata a domanda). Per tali contratti deve risultare per il 2021 l’accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti al 18.05.2022 alla Gestione separata,
– agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 derivante da tale attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti al 18.05.2022 alla Gestione separata.
Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza l’indennità di 200 euro è corrisposta d’ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza. L’indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all’articolo 31, precedentemente richiamato.

Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi:

Viene istituito un fondo per il riconoscimento di un’indennità a favore di lavoratori autonomi e professionisti che non abbiano fruito delle indennità di cui ai precedenti articoli, e che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all’importo stabilito dall’apposito decreto che sarà emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 50/2022

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DECRETO TAGLIA PREZZI

Sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale del 21 marzo il nuovo Decreto legge n. 21  “Tagliaprezzi” , contenente misure per  contrastare l’incremento dei prezzi dei prodotti energetici,  e il Decreto interministeriale  di riduzione delle accise.

Viene disposto un taglio delle accise con l’obiettivo di una riduzione del prezzo dei carburanti alla pompa di 25 centesimi per i prossimi 30 giorni. E’ previsto inoltre un potenziamento delle attività di sorveglianza sui prezzi nuove misure a sostegno delle imprese:

  • l’esclusione dalla base di reddito dei bonus carburante concessi da aziende a dipendenti fino a 200 € per singolo lavoratore;
  • rateizzazione delle bollette di maggio e giugno fino a 24 mesi;
  • introduzione di nuovi crediti d’imposta per imprese energivore, e incremento di quelli esistenti;
  • disposizioni in materia di integrazione salariale;
  • agevolazione contributiva (esonero totale) per assunzione di personale già dipendente di imprese in crisi;
  • bonus sociale elettricità e gas, nel periodo 1° aprile-31 dicembre 2022, per chi ha un valore ISEE pari a 12.000 euro;
  •  credito d’imposta per le imprese turistico ricettive per il 50 per cento della seconda rata IMU 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attivita’ ricettiva.

CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO MILLEPROROGHE: LE PRINCIPALI NOVITA’ IN SINTESI

Nella giornata di giovedì 24 febbraio, il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto Milleproroghe.

Nella tabella che segue sono richiamate, in sintesi, le principali novità fiscali.

Decorrenza delle sanzioni per gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche

 
Viene prorogata al 31 luglio 2022 (in luogo del 1° gennaio 2022) il termine di decorrenza per l’applicabilità delle sanzioni in materia di informativa sulle erogazioni pubbliche per l’anno 2021. Per l’anno 2022, invece, viene previsto che le sanzioni troveranno applicazione dal 1° gennaio 2023. Si ricorda che la citata normativa pone, a carico di associazioni e imprese, l’obbligo di pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno, in bilancio o sul sito internet, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevute da pubbliche amministrazioni nell’esercizio finanziario precedente.
Rateazioni: nuovi termini per i decadutiVengono riaperti i termini per presentare la richiesta di rateazione a favore dei contribuenti con piani di dilazione per i quali, prima dell’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i contribuenti della zona rossa), sia intervenuta la decadenza dal beneficio. La richiesta può essere presentata dal 1° gennaio 2022 fino al 30 aprile 2022.
Assemblee a distanza e novità in materia antiriciclaggioViene confermato quanto già previsto dal Decreto Milleproroghe in merito alla possibilità di tenere le assemblee delle società di capitali anche con modalità esclusivamente “a distanza” fino al 31 luglio 2022.
Nell’ambito della disciplina antiriciclaggio vengono introdotte nuove modalità di assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela anche senza la presenza fisica del cliente (modalità di identificazione, che, però, possono essere utilizzate solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti). Ben più  importanti sono invece le novità che prevedono il rafforzamento della tutela del segnalante di operazioni sospette (sempre nell’ambito della disciplina antiriciclaggio): tra l’altro, viene previsto che i dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento, né possono essere in altro modo rivelati, salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede.
Riduzione del capitale per perditeAnche per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 non si applicano alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale (tra cui l’obbligo di riduzione del capitale e lo scioglimento di società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale).
Sanzioni per obblighi relativi alle certificazioni dei sostituti d’impostaNei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017non si fa luogo all’applicazione dell’ordinaria sanzione (pari a 100), se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine vigente (16 marzo dell’anno successivo alla corresponsione delle somme e dei valori).
Termini agevolazione prima casaViene prorogata al 31 marzo 2022 (essendo prima prevista fino al 31 dicembre 2021) la sospensione dei termini che condizionano l’applicazione di alcune agevolazioni fiscali relative all’acquisto o al riacquisto della prima casa.
Obbligo formativo revisori legaliIl mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua da parte degli iscritti nel registro dei revisori legali, relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, può essere accertato a decorrere dal 30 aprile 2022.
Sospensione degli ammortamentiViene riconosciuta la facoltà di sospendere l’ammortamento delle immobilizzazioni anche all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 (questa possibilità, quindi, viene ora riconosciuta a tutti, e non soltanto a coloro che nell’esercizio precedente non hanno effettuato il 100 per cento annuo dell’ammortamento).
Termini versamenti per attività di allevamento avicunicolo o suinicoloVengono prorogati al 31 luglio 2022 i termini dei versamenti relativi alla ritenuta alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, alle addizionali regionali e comunali, nonché all’Ivain scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo colpiti dalla recente diffusione di virus contagiosi per gli animali allevati.
Limitazioni all’uso del contanteIl limite per la circolazione del contante torna ad essere quello di 2.000 euro (con possibilità, quindi, di trasferimenti in contanti fino a 1.999,99 euro) fino al 31 dicembre 2022, per ridursi nuovamente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Credito d’imposta beni strumentali: proroga dei termini per l’effettuazione degli investimentiTrova applicazione la favorevole disciplina prevista per il credito d’imposta beni strumentali nell’anno 2021 anche per gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022 (e non solo fino al 30 giugno 2022), sempre a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Visto e asseverazione per gli interventi edilizi “minori”: decorrenza esonero
 
Viene precisato che per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per interventi edilizi agevolabili (bonus edilizi diversi dal superbonus, ad eccezione del bonus facciate) in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euronon ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese.
Proroga versamento dell’Irap “sospesa”
Viene nuovamente posticipato al 30 giugno 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’Irap non versata e sospesa ai sensi dell’articolo 24 D.L. 34/2020, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.

BONUS PUBBLICITA’ 2021: AL VIA LE DOMANDE CON DUE MODALITA’ DI CALCOLO E DIFFERENTI REQUISITI

Apre lo sportello per prenotare il bonus pubblicità relativo agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2021. A seconda della tipologia degli investimenti pubblicitari, se su stampa o su tv/radio locali, ci sono requisiti di accesso e modalità di calcolo differenti.


Per gli anni 2021 e 2022, quindi, coesistono due regimi:

– per gli investimenti pubblicitari su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (stampa): il regime straordinario dettato dalla legge di Bilancio 2021;

– per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali: la disciplina ordinaria prevista dall’art. 57-bis del D.L. 50/2017.

Investimenti stampa

Per gli investimenti sulla stampa, l’applicazione del regime straordinario, fa venir meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione. Ciò comporta che, per gli investimenti pubblicitari su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari. In pratica, il credito d’imposta si calcola sull’intero volume di investimenti.

Emittenti televisive e radiofoniche locali

Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1%, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.

Come si prenota il credito d’imposta

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che intendono prenotare il bonus per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuate o da effettuare nel 2021 devono trasmettere apposita comunicazione dal 1° marzo al 31 marzo 2021 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Si evidenzia che sono ammessi gli investimenti pubblicitari in emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e in giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. tel. 0574 40291

Il tax credit per la vendita al dettaglio di giornali e periodici

giornaliCon l’obiettivo di sostenere il settore della vendita al dettaglio di giornali e periodi, la Legge di bilancio per il 2019 ha introdotto una nuova fattispecie di credito d’imposta. In particolare, destinatari dell’agevolazione sono gli esercenti delle attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Per espressa previsione normativa, il bonus ha una durata temporalmente circoscritta: il tax credit, infatti, è riconosciuto per il 2019 e il 2020.

Ai fini della sua concreta determinazione, il credito d’imposta, stabilito nella misura massima di 2.000 euro, deve essere parametrato agli importi che gli esercenti interessati pagano a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione sostenute o ad altre spese che saranno individuate con un successivo decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche in relazione all’assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.

Sotto il profilo soggettivo, è previsto, inoltre, che il credito d’imposta si estenda anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi a condizione, però, che la stessa attività commerciale rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nell’ambito del comune di riferimento.

Il credito d’imposta deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione, utilizzando il modello di versamento F24.

Credito d’imposta per le commissioni su pagamenti elettronici da parte dei distributori di carburante

Distributore Benzina
L’articolo 14-ter del decreto  Crescita  contiene una norma interpretativa in merito al credito d’imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte dei distributori di carburante.
In particolare, prevede che il credito d’imposta al 50% introdotto dalla Legge di bilancio 2018 sulle commissioni bancarie a carico dei distributori di carburante per gli acquisti tramite mezzi di pagamenti elettronici vale con riferimento alle cessioni di carburanti effettuate nei confronti di esercenti attività d’impresa, arte e professioni di consumatori finali.

Nel caso in cui gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante non contabilizzino separatamente le commissioni addebitate per le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito d’imposta spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante il volume d’affari annuo complessivo.

Credito d’Imposta per le spese bancarie a favore dei gestori carburanti

logo-faibCari amici, in riferimento alla questione del vigente credito d’imposta a favore dei gestori di impianti di distribuzione carburanti, di cui all’art. 1 commi 924-925Legge n. 205/2017e ss. (Legge di Bilancio 2018), si rende noto che il nuovo Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) -pubblicato su GURI n. 100 del 30-4-2019 –ha stabilito all’art 16 le norme attuative in materia di “Credito d’imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante”.La norma in oggetto così recita:

“Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 924, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 valgono con riferimento alle cessioni di carburanti effettuate nei confronti sia di esercenti attività d’impresa, arte e professioni sia di consumatori finali. Nel caso in cui gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante non contabilizzino separatamente lecommissioni addebitate per le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito d’imposta di cui al citato 1, comma 924, della legge n. 205 del 2017, spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d’affari annuo complessivo.”

Si tratta dunque di una conferma,rispetto a quanto avevamo già indicato in sede diinterpretazione della norma in argomento, tramite apposita nota esplicativa, verso la quale il MEF aveva garantito in più di un’occasione il proprio sostegno.Pertanto, con l’entrata in vigore dell’art. 16 DLn. 34/2019,diventa effettivo il credito d’imposta sulle transazioni bancarie. Si tratta di un risultato politico sindacale di grande rilevanza, impensabile finoa poco tempo fa. Lacaparbietà delle Federazioni deigestori e la giustezzadella causache le ha viste impegnate in una lunga battagliahanno finalmente premiato la lunga insistenza.Si intende che tale norma statale relativa al riconoscimento dei costi sostenuti per l’incasso delle vendite di carburanti,gravati per oltre il 65% da accise edall’IVA, è appena entrato in vigore quale atto avente forza di legge, sebbene debba essere convertita in leggeordinaria entro sessanta giorni dalla predetta data di pubblicazione.

Come già comunicato nelle precedenti note,per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, tramite il modello F24, occorrerà osservare le seguenti istruzioni di spendibilità diffuse a tal fine dalla Agenzia delle entrate, con apposita Risoluzione di cui si riporta un estratto:.. è istituito il seguente codice tributo: “6896”, denominato “Credito d’imposta pari al 50 per cento delle commissioni addebitate agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, ai sensi dell’articolo 1, commi 924 e 925, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.

In sede di compilazione del modello “F24”, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Infine, si precisa che, ai sensi dell’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modificazioni, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.NB: IlCredito d’imposta,pari al 50 per cento delle commissioni addebitate agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, ai sensi delcitato art.1, commi 924 e 925, Legge n. 205/2017 e ss., ovvero così come determinate in relazione al nuovo art. 16 D.L. n. 34/2019 (Misure urgenti di crescita economica), può essere speso già a partire dalla prossima scadenza del 16 maggio 2019 p.v.

E’ appena il caso di ricordareche in sede di prima applicazione il credito va calcolato sui costi bancari per le transazioni con moneta elettronica sostenuti a partire dal 01.07.2018 sino al 31.12 2018,nella misura del 50%,al netto del volume d’affari derivante dalla vendita di merce diversa.Si ritiene infine che sia buona norma conservare l’estratto conto bancario dal quale risulta l’ammontare delle commissioni addebitate al distributore a fronte di acquisti tramite mezzi di pagamento elettronici da parte di consumatori e imprese.