FATTURA ELETTRONICA E CORRISPETTIVI TELEMATICI PROROGHE E CONFERME

AL VIA DAL 1 GENNAIO 2021 L’OBBLIGO GENERALIZZATO DI ADOZIONE DEL REGISTRATORE TELEMATICO

Esaurito il semestre di proroga previsto dall’articolo 104 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), parte dal 1° gennaio 2021 l’obbligo per i commercianti al minuto di provvedere all’acquisto e attivazione del Registratore Telematico (RT).

Viene meno, quindi, la modalità alternativa al registratore telematico che, fino al 31.12.2020, permetteva l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (certificati tramite ricevute fiscali ovvero tramite il vecchio registratore di cassa) entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, tramite apposita funzione presente nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.

DECORRENZA DA APRILE 2021 PER IL NUOVO TRACCIATO DI INVIO DEI CORRISPETTIVI TELEMATICI

Sempre in tema di corrispettivi telematici, l’Agenzia delle Entrate  ha disposto la proroga al prossimo 1° aprile 2021 per adeguarsi al nuovo tracciato telematico per l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri. Fino a quella data, pertanto, sarà possibile trasmettere i dati ricorrendo alla versione precedente.

Tra gli obiettivi del nuovo tracciato si segnalano la miglior gestione di particolari tipologie di operazioni quali quelle caratterizzate da corrispettivo non riscosso e quelle per le quali viene emesso prima il documento commerciale e successivamente anche la fattura elettronica.

Obbligatorie dal 01.01.2021 le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica

Entrano in vigore, obbligatoriamente a partire dal 01.01.2021, le nuove specifiche tecniche che riguardano il formato Xml della fattura elettronica.

Le modifiche, che interessano sia il codice tipo-documento (codice TD) che il codice natura Iva dell’operazione (codice N), si propongono l’obiettivo di intercettare le molteplici operazioni nelle quali l’Iva non trova esplicita evidenza in fattura (non imponibili, non territoriali, ecc.) o in relazione alle quali trovano applicazione particolari regole di assolvimento del tributo (inversione contabile o reverse charge), ai fini del loro futuro inserimento del modello Iva precompilato messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate.

Parte dal 01.01.2021 l’obbligo telematico per i corrispettivi dei benzinai di piccole dimensioni

Si completa, dal 2021, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi riguardanti le cessioni poste in essere dai distributori di carburante.

Dopo le partenze dell’obbligo che hanno interessato i distributori di carburante di grandi (dal 01.01.2020) e medie (dal 01.09.2020) dimensioni, è scattato dallo scorso 1° gennaio 2021, anche per gli impianti che hanno erogato una quantità fino a 1,5 milioni di litri, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Si ricorda che la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi in argomento è stabilita:

  • entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza trimestrale;
  • entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese di riferimento per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza mensile.

Parte dal 01.01.2021 la procedura di liquidazione dell’imposta di bollo virtuale sulle FE

È partita dal 1° gennaio 2021, in virtù della proroga disposta con l’articolo 143 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), anche la nuova procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche con la quale l’Agenzia delle entrate potrà verificare la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all’importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse.

Nuovo rinvio a febbraio/marzo 2021 per la lotteria degli scontrini

Sulla base di quanto previsto dall’articolo 141 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) la cosiddetta “lotteria degli scontrini” (concorso a premi al quale i privati consumatori avranno accesso a fronte di acquisti effettuati presso commercianti al minuto) avrebbe dovuto trovare applicazione, dopo diverse proroghe, già dallo scorso 1° gennaio 2021.

È invece con il recente D.L. 183/2020 (il cosiddetto “Milleproroghe”) che si rimanda ad un Provvedimento congiunto tra Agenzia delle Dogane e monopoli e Agenzia delle entrate, da emanarsi entro e non oltre il prossimo 1° febbraio 2021, al fine di prevedere:

  • la definizione delle modalità di estrazione e dell’entità dei premi messi in palio;
  • la definizione delle disposizioni necessarie all’avvio della lotteria.

Sempre con il citato decreto Milleproroghe viene conseguentemente differito al 1° marzo 2021 il termine a partire dal quale i consumatori potranno segnalare la mancata acquisizione del codice lotteria da parte degli esercenti (si tratta di quel fastidioso strumento di delazione fortemente criticato dall’opinione pubblica che il legislatore ha tuttavia deciso di mantenere).

Da ultimo, con la recente Legge di Bilancio per l’anno 2021 (L. 178/2020) si è prevista la limitazione della partecipazione al concorso a premi ai soli acquisti effettuati mediante strumenti che consentono il pagamento elettronico.

Scade il 28.02.2021 il termine per l’adesione ai servizi di consultazione dell’Agenzia

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21.12.2018 sono state modificate le modalità, previste dal provvedimento n. 89757 del 30.4.2018, con cui l’Agenzia delle entrate memorizza e rende disponibili in consultazione agli operatori Iva, o agli intermediari dagli stessi delegati, le fatture elettroniche emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture elettroniche ricevute.

In particolare, è stata prevista l’introduzione di una specifica funzionalità, da rendere disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, per consentire agli operatori Iva – anche per il tramite di un intermediario appositamente delegato – ovvero al consumatore finale, di aderire espressamente al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

Dopo diversi provvedimenti di proroga, con il provvedimento direttoriale n.311557 del 23.09.2020 l’Agenzia, essendo ancora in corso le attività di implementazione tecnica e amministrativa per attuare le predette disposizioni normative, e come da intese con il Garante per la protezione dei dati personali, ha disposto un’ulteriore proroga fino al 28 febbraio 2021 del periodo durante il quale sarà possibile effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

Nuovo rinvio al 01.01.2022 per la trasmissione dei corrispettivi al Sistema Tessera Sanitaria

Con l’articolo 140, comma 2, del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), è stato modificato il comma 6-quater dell’articolo 2 D. Lgs. 127/2015 al fine di posticipare al 01.01.2021, rispetto al 01.07.2020, l’adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione al Sistema TS (Tessera sanitaria), funzionale alla predisposizione della dichiarazione precompilata, dei dati dei corrispettivi da cessione di medicinali, presidi medici e prestazioni sanitarie (farmacie, parafarmacie, ottici, ecc.).

Successivamente, con una disposizione contenuta nel cosiddetto Decreto Milleproroghe (D.L. 183/2020) la decorrenza del predetto obbligo di utilizzo del Sistema Tessera Sanitaria come canale esclusivo per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri è stata ulteriormente differita al 01.01.2022.

Prorogato anche per l’anno 2021 il divieto di fatturazione elettronica delle spese sanitarie

Per effetto della previsione contenuta nel comma 1105 dell’articolo 1 L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) viene modificato l’ articolo 10-bis D.L. 119/2018, convertito dalla L. 136/2018, al fine di estendere a tutto il 2021 il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese dai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Ampliato il termine di registrazione per le fatture dei contribuenti trimestrali

Sempre la Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), al comma 1102, introduce una novità per i contribuenti che liquidano l’Iva con cadenza trimestrale e che versano l’eventuale debito da essa emergente entro il giorno 16 del secondo mese successivo al compimento del trimestre di riferimento (con l’eccezione, ovviamente, dell’ultimo trimestre dell’anno per il quale il termine di versamento coincide con quello di versamento del saldo derivante dal modello dichiarativo annuale, ossia il 16 marzo).

Fino ad oggi la registrazione delle fatture emesse, disciplinata dall’articolo 23 D.P.R. 633/1972 così come modificato dall’articolo 12 D.L. 119/2018, andava effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (ad esempio, una fattura emessa il 21 gennaio, avrebbe dovuto essere registrata entro e non oltre il termine del 15 febbraio).

Con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti dei predetti contribuenti trimestrali e al fine di tenere conto del fatto che i termini previsti per effettuare la liquidazione dell’Iva dei contribuenti di minori dimensioni sono ben maggiori rispetto ai termini previsti per la registrazione delle fatture emesse, il legislatore, attraverso una modifica della previsione contenuta nell’articolo 7 D.P.R. 542/1999, ha stabilito che la registrazione contabile delle fatture attive debba essere effettuata entro un termine più ampio e cioè “entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni”. Vediamo in cosa si sostanziano le novità con un esempio.

Un contribuente che effettua ai fini Iva una prestazione di servizi in data 25 marzo 2021 potrà, in virtù delle recenti disposizioni di semplificazione, registrare la relativa fattura elettronica emessa entro il termine ultimo del 30 aprile 2021.

L’imposta relativa a tale fattura comunque concorrerà alla liquidazione del primo trimestre del 2021, il cui termine di versamento scade il successivo 17 maggio 2021 (posto che il giorno 16 cade di domenica).

Abolizione dell’esterometro dal 2022

Con le previsioni contenute nei commi 1103 e 1104 dell’articolo 1 L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) il legislatore dispone l’abolizione della comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (il cosiddetto “esterometro”) a far data dal 2022.

Dal 1° gennaio del prossimo anno, infatti, la trasmissione delle operazioni che fino a fine 2021 andranno a confluire nell’esterometro, avverrà esclusivamente attraverso il Sistema di interscambio, lo stesso canale utilizzato per le fatture elettroniche.

Con riferimento alle medesime operazioni:

  • la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  • la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Sotto il profilo sanzionatorio, l’omessa o errata trasmissione dei dati verrà punita con una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura (entro il limite di 400 euro mensili), ridotta alla metà (con tetto di 200 euro mensili) se l’invio avviene nei 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Debutto nel 2021 per le bozze “precompilate” dei registri Iva

Con l’articolo 142 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) viene modificata la previsione contenuta nell’articolo 4 D. Lgs. 127/2015 al fine di stabilire il rinvio a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2021:

  • del servizio di elaborazione, da parte delle Entrate, della dichiarazione precompilata Iva, il cui primo rilascio si avrà nel 2022 con riguardo all’annualità 2021;
  • del servizio di elaborazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri Iva acquisti e vendite, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione precompilata Iva, il cui primo rilascio si avrà nel 2022 con riguardo all’annualità 2021.

Con il comma 1106 dell’articolo 1 L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) viene ulteriormente modificato l’articolo 4 del citato D.Lgs. 127/2015 prevedendo che, al fine di reperire i dati per produrre i citati documenti, l’Agenzia possa fare riferimento anche a “ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria” e che per convalidare o integrare i dati messi a disposizione dall’Agenzia gli intermediari abilitati debbano necessariamente essere “in possesso della delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica”.

La tabella di sintesi

DISCIPLINADECORRENZA
nuove specifiche tecniche della fattura elettronica01.01.2021
obbligo generalizzato di adozione del Registratore Telematico01.01.2021
nuovo tracciato di invio dei corrispettivi telematici01.04.2021
obbligo telematico per i corrispettivi dei benzinai di piccole dimensioni01.01.2021
procedura di liquidazione dell’imposta di bollo virtuale sulle FE01.01.2021
lotteria degli scontrini01.03.2021
termine per l’adesione ai servizi di consultazione dell’Agenzia28.02.2021
trasmissione dei corrispettivi al Sistema Tessera Sanitaria01.01.2022
proroga divieto di fatturazione elettronica delle spese sanitarieanno 2021
ampliamento termine di registrazione per le fatture dei contribuenti trimestrali2021
abolizione “esterometro”01.01.2022
bozze “precompilate” dei registri Iva01.01.2021
dichiarazione Iva annuale “precompilata”anno 2021

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Corrispettivi telematici

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La Legge di conversione del D.L. 34/2019 (cd. Decreto crescitaconferma l’introduzione dell’obbligo di memorizzazione elettronica nonché di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri con decorrenza 1° luglio 2019, per i soggetti che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico con un volume d’affari superiore a 400.000 euro. Per gli esercenti con un volume d’affari fino a 400.000 euro l’adempimento scatterà, invece, dal 1° gennaio 2020.

A fronte di questa conferma il provvedimento introduce due importanti novità riguardanti, una, la cadenza della comunicazione e, l’altra, l’aspetto sanzionatorio.

In relazione al primo aspetto, va tenuto conto che l’invio dei corrispettivi non dovrà essere effettuato con frequenza giornaliera, bensì i dati  dovranno essere trasmessi telematicamente entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, ossia, atteso che l’adempimento riguarda prevalentemente i commercianti al minuto, entro 12 giorni dalla consegna del bene e dal contestuale pagamento del corrispettivo; per coloro che svolgono prestazioni di servizi assimilate al commercio al minuto, i 12 giorni decorrono dal pagamento.

Il maggior termine concesso per la trasmissione non muta però la frequenza con cui deve avvenire la memorizzazione dei dati dei corrispettivi, la quale rimane giornaliera.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, il legislatore introduce una moratoria da sanzioni per il periodo che va:

  • dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019, per gli esercenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro;
  • dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, per gli esercenti con volume d’affari fino a 400.000 euro.

La novella normativa, infatti, dispone che nel descritto lasso temporale non si applichino le sanzioni previste dall’articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015 se la trasmissione telematica è effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermo restando i termini di liquidazione dell’Iva.

Chiarisce poi l’Agenzia delle entrate che, nel primo semestre di applicazione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, sono esclusi dall’applicazione delle sanzioni anche “i soggetti passivi Iva che, pur avendo già tempestivamente messo in servizio il registratore telematico, effettuano la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”.

Dal punto di vista operativo, quindi, tutti i soggetti passivi Iva chiamati alla trasmissione telematica dei corrispettivi sin da oggi, 1° luglio, potranno trasmettere telematicamente i corrispettivi entro il 31 agosto senza incorrere in sanzioni, indipendentemente dalla messa in servizio o meno del registratore telematico.

Corrispettivi telematici obbligatori

imagesPer i commercianti al minuto con un volume d’affari superiore a 400.000 euro, dal 1° luglio 2019 entra in vigore l’obbligo di effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.

Dal 1° luglio 2019 entra in vigore l’obbligo, previsto dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, in base al quale i soggetti passivi IVA, che effettuano operazioni nell’ambito del commercio al minuto o assimilate e che hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro, devono garantire la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.

L’obbligo in questione decorre dal 1° gennaio 2020 per la generalità dei commercianti al minuto ed i soggetti assimilati.I soggetti che hanno conseguito nel 2018 un volume d’affari superiore a 400.000 euro dovranno quindi dotarsi, entro il 1° luglio, delle apparecchiature necessarie a gestire il nuovo adempimento. Il nuovo obbligo andrà a sostituire le tradizionali modalità di certificazione dei corrispettivi, mediante il rilascio della ricevuta o scontrino fiscale, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
Al riguardo va dato atto che il D.M. 10 maggio 2019, in attuazione delle disposizioni previste dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, identifica i soggetti che, in ragione della tipologia di attività esercitata, possono considerarsi esclusi dal nuovo adempimento.In particolare, in fase di prima applicazione, l’obbligo di invio telematico dei dati dei corrispettivi non riguarderà le operazioni di cui all’art. 2, D.P.R. n. 696/1996 (ad esempio, cessioni di quotidiani e periodici, tabacchi, etc.), nonché le operazioni di cui al D.M. 13 febbraio 2015 (prestazioni di servizi rese dai concessionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e al D.M. 27 ottobre 2015 (servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici rese nei confronti di privati).

Rientrano nel perimetro delle operazioni escluse anche le prestazioni di trasporto pubblico certificate dai relativi titoli di viaggio.