ITALIA COMFIDI: APPROVATO IL BILANCIO 2022 E RINNOVATO IL CDA

I finanziamenti garantiti a fine 2022 ammontano a 915.594.382 euro
la chiusura del bilancio porta un utile di 303.960 euro

L’assemblea annuale di Italia Comfidi, la società consortile promossa da Confesercenti che opera per favorire l’accesso al credito, ha permesso di illustrare attraverso i numeri il lavoro svolto nel 2022: per quanto concerne lo stock degli affidamenti in essere, il portafoglio di finanziamenti garantiti al 31 dicembre 2022 ammonta a 915.594.382 euro e le garanzie in essere a fine esercizio risultano essere circa 471.990.955 euro. Il Coefficiente di Solvibilità pari al 60,84%, con fondi propri che ammontano a circa 94.585.056 euro, per un risultato d’esercizio che ha evidenziato un utile di 303.960 euro.

Durante l’assemblea è stato anche reso noto il rinnovo del Consiglio di Amministrazione che ha visto confermate le cariche di Nico Gronchi, Presidente di Italia Comfidi ed Emilio Quattrocchi, Amministratore Delegato e dei consiglieri Vittorio Messina nominato Vicepresidente, Pierpaolo Arzarello, Barbara Belardini, Paolo Benanti, Tiziana Dicarlo, Michele Lacchin, Domenico Siclari, Giuseppe Andrea Tateo, Vincenzo Umbrella 

“Nonostante i difficili anni che stiamo attraversando, con una pandemia il cui effetto sull’economia si fa ancora sentire e alla quale stanno facendo seguito le conseguenze della guerra in corso nel cuore dell’Europa, il bilancio 2022 di Italia Comfidi si chiude con un utile tale che conferma una solidità patrimoniale, finanziaria e del modello organizzativo e di business che, come sempre, resta orientato a raggiungere standard di efficienza operativa ed efficacia nel servizio reso alle imprese socie – ha affermato Nico Gronchi, Presidente di Italia Comfidi –. Gli standard raggiunti sono il frutto dell’impegno, della professionalità e del senso di responsabilità impiegati dal Consiglio di Amministrazione, dall’Amministratore Delegato, dai Direttori di funzione e da tutta la struttura: è grazie al lavoro di tutti, nessuno escluso, che continueremo a prefiggerci il raggiungimento di traguardi importanti, tenendo sempre come faro lo scopo mutualistico e di sostegno e servizio alle imprese che sentiamo essere la vera essenza di Italia Comfidi”.

“Da oltre 40 anni Italia Comfidi si occupa di agevolare l’accesso a credito e supportare la crescita delle piccole e medie imprese garantendo un’offerta unica, completa e tempestiva grazie alle convenzioni con i principali istituti di credito, impegnandoci a fornire servizi sempre più completi, con la volontà di rafforza il nostro ruolo di partner sia per aziende che per le banche – ha dichiarato Emilio Quattrocchi, Amministratore Delegato di Italia Comfidi -. Solidità, finanziamenti garantiti ed estensione sul territorio sono i tre elementi fondamentali che ci hanno portato oggi ad essere il primo Confidi in Italia, permettendoci di ampliare la nostra offerta con consulenza per il business (valutiamo la finanziabilità dell’azienda tramite un’analisi della fattibilità tecnica, finanziaria ed economica del progetto. Intermediamo il rapporto con la banca, monitorando i principali indici finanziari dell’azienda), credito diretto (liquidità in breve tempo per ampliare o avviare i progetti d’impresa con un finanziamento a medio o lungo termine), finanza agevolata (gestiamo numerosi incentivi rendendo la finanza agevolata un asset strategico per le imprese che vogliano crescere e innovarsi, con un servizio a 360 gradi: dalla prefattibilità alla rendicontazione)”. “Ma nuove sfide ci attendono, prima tra tutte la conclusione del processo di digitalizzazione e reingegnerizzazione ed automatizzazione dei processi di garanzia e dei servizi offerti” ha concluso Quattrocchi.

Obiettivi per il prossimo triennio

“Dopo un bilancio che consolida numeri e operatività, per Italia Comfidi è tempo di guardare al futuro – ha affermato il Presidente Nico Gronchicon l’obiettivo di sostenere la crescita delle PMI attraverso azioni di consulenza, servizi e accompagnamento delle imprese, assumendo sempre più il ruolo di facilitatore nel dialogo con il sistema bancario, ruolo che anche Confesercenti riconosce come esiziale per mantenere in equilibrio il sistema delle MPMI del nostro Paese”.

Si parte del concludere il processo di digitalizzazione e reingegnerizzazione dei processi di garanzia e dei servizi offerti; rafforzare il rapporto con le PMI ricercando le migliori alternative finanziarie e allargando le proposte commerciali (fintech, banche, finanza agevolata, consulenza); incrementare la rete commerciale e rafforzare, potenziandolo, il comparto della consulenza e dell’agevolato, per rispondere sempre più prontamente alle opportunità del mercato; incrementare l’erogazione diretta del credito rivolta alle PMI italiane; revisionare ed efficientare il processo di concessione della garanzia, riducendo i tempi di delibera per rispondere più prontamente alle richieste dei soci e dei partner bancari.

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PUBBLICATO IL DM SU“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E CONTROLLO DEL PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE”

Faib: permangono dubbi e perplessità, occorre subito la circolare interpretativa

E’ stato pubblicato (nella Gazzetta Ufficiale n. 118, del 22 maggio) il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy (MiMit) recante “Modalità dell’obbligo di comunicazione dei prezzi praticati dagli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione” in attuazione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 10 marzo 2023, n. 23.

Ricordiamo che sul nuovo disposto normativo, Faib, unitamente con tutti gli altri operatori del settore, ha espresso un giudizio negativo circa l’utilità e l’opportunità del provvedimento, confortata anche da numerose prese di posizione e interpellanze parlamentari, oltre che dall’autorevole parere dell’Antitrust. 

Ciò premesso, e ribadito, la Legge 23/23 prevede, all’art. 1, che:

– il Ministero delle imprese e del made in Italy, ricevute le comunicazioni sui prezzi dei carburanti di cui all’articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, 

✓ provvede all’elaborazione dei dati,

✓ calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati dagli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale

✓ calcola la media aritmetica, su base nazionale, dei prezzi comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale

✓ ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

– I dati sono pubblicati in formato aperto, al fine di consentire la elaborazione di applicazioni informatiche e servizi fruibili anche a mezzo di dispositivi portatili.

– Per garantire un’adeguata diffusione presso l’utenza dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicate, il MiMit, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), sviluppa e rende disponibile gratuitamente, mediante un soggetto in house ovvero sulla base di convenzioni stipulate con amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza, un’applicazione informatica, fruibile per mezzo di dispositivi portatili, che consenta la consultazione dei prezzi medi nonché dei prezzi praticati dai singoli esercenti, tramite apposite funzioni di selezione, anche su base geografica, a disposizione degli utenti.

I gestori carburante, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, espongono con adeguata evidenza cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento.

La Legge 23/23 ha previsto che le modalità della comunicazione, che va effettuata al variare, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato e comunque, anche in mancanza di variazioni, con frequenza settimanale, nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti l’informazione relativa al prezzo medio di riferimento siano definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Con la pubblicazione del DM in GU vengono ora disciplinati gli aspetti nel dettaglio.

Obbligo di comunicazione dei prezzi (art. 3)

L’obbligo di comunicazione al Ministero dei prezzi di vendita al pubblico praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti, di cui all’articolo 51 della legge n. 99/2009, sussiste, relativamente alle seguenti tipologie di carburante per autotrazione per uso civile: benzina, gasolio, GPL e metano (CNG, GNL, L-GNC), con riferimento:

a) alla comunicazione iniziale di apertura di nuovo impianto;

b) alla comunicazione, preventiva o almeno contestuale all’applicazione, di tutte le variazioni, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato rispetto all’ultimo prezzo comunicato;

c) in ogni caso, alla comunicazione con frequenza settimanale, anche in assenza di variazioni di prezzo, entro l’ottavo giorno dall’ultima comunicazione inviata.

L’obbligo di comunicazione del prezzo sussiste per la vendita effettuata mediante modalità self service (cioè quella modalità di distribuzione che prevede l’erogazione del carburante a cura dell’utente); ove non sia presente e operativa tale forma di vendita, l’obbligo di comunicazione va riferito alla vendita in modalità servito (ossia quella modalità di distribuzione che prevede l’erogazione del carburante a cura del personale addetto all’impianto).

Resta ferma la possibilità di comunicazione su base volontaria da parte del gestore del prezzo relativo alle modalità di vendita diverse dal self-service nonché per i carburanti speciali. Per i carburanti speciali e le altre modalità di vendita, le comunicazioni volontarie di prezzo, una volta presentate dall’esercente, e fino a rinuncia espressa a tale facoltà, dovranno rispondere ai medesimi obblighi di veridicità ed aggiornamento periodico di quelle obbligatorie.

Termini, modalità della comunicazione e pubblicazione (art. 4)

L’obbligo di comunicazione come previsto dall’art. 3 del decreto del MiMit decorre dal 24 luglio 2023. Gli esercenti effettuano la comunicazione dei prezzi al Ministero indicando ciascun prezzo con tutte le cifre decimali effettivamente applicate e adempiono all’obbligo di comunicazione esclusivamente con modalità telematiche mediante utilizzo dell’applicativo disponibile sul servizio telematico accessibile, previa autenticazione, all’indirizzo internet https://carburanti.mise.gov.it, seguendo le istruzioni e indicazioni integrative pubblicate sul medesimo sito internet.

I prezzi comunicati sono pubblicati su Osservaprezzi carburanti e sono utilizzati dal Ministero per ogni utile elaborazione statistica, anche a livello nazionale, e per attività di monitoraggio, comparabilità dei prezzi, comunicazione al pubblico, anche attraverso applicazione fruibile a mezzo di dispositivi portatili, nonché per le finalità di cui all’articolo 1, commi 3-bis (al fine di garantire un’adeguata diffusione presso l’utenza dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicate) e 5-bis (per verificare l’allineamento delle iscrizioni presenti nelle banche di dati di cui all’articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124 – anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale), del decreto-legge.

E’ possibile l’istituzione di forme di trasmissione semplificata da parte degli esercenti dei prezzi praticati, quali, ad esempio, forme di comunicazione intermediata dei prezzi e, al fine dell’eventuale utilizzo di altre forme di comunicazione ai consumatori delle relative informazioni di prezzo, la DG Mercato può stipulare apposite convenzioni a titolo non oneroso, con soggetti che manifestino l’interesse a gestire tali forme di comunicazione. In particolare, sono individuate le opportune forme di collaborazione con l’Unione Italiana delle Camere di commercio (Unioncamere).

Come previsto dalla legge, all’articolo 1, comma 3-bis, al fine di garantire un’adeguata diffusione presso l’utenza dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicate, il MiMit sviluppa e rende disponibile gratuitamente un’applicazione informatica, fruibile a mezzo di dispositivi portatili, che consenta la consultazione dei prezzi medi nonché dei prezzi praticati dai singoli esercenti, tramite apposite funzioni di selezione, anche su base geografica, mediante un soggetto in house. In alternativa il Ministero provvede sulla base di convenzioni stipulate con amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza.

Elaborazione e pubblicazione dei prezzi medi (art. 6)

Il Ministero, ricevute le comunicazioni dei prezzi, elabora i dati e calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati dagli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale, nonché la media aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale.

La pubblicazione è effettuata dal MiMit con frequenza giornaliera, a partire dal 1° agosto 2023, entro le ore 08:30, in apposita sezione del proprio sito internet, in formato aperto.

I criteri e le modalità per il calcolo della media aritmetica sono stabiliti nell’allegato tecnico al decreto. Tale allegato specifica che:

  1. I prezzi medi sono calcolati con frequenza giornaliera sulla base dei prezzi comunicati al Ministero ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto;
  2. I prezzi medi sono calcolati prendendo in considerazione i prezzi in vigore alle ore 8,00 del medesimo giorno e con decorrenza non oltre otto giorni prima;
  3. I prezzi medi sono calcolati con esclusivo riferimento alle seguenti tipologie di carburante: gasolio, benzina, GPL e metano, facendo riferimento, per gasolio e benzina, ai prezzi comunicati per la modalità «self service» e, per GPL e metano, ai prezzi comunicati per la modalità «servito».
  4. Sono esclusi dal calcolo dei prezzi medi il GNL e L-GNC e i carburanti speciali.
  5. Nel caso in cui, per assenza di comunicazioni utili al calcolo, come definito al punto 2, non sia possibile, in una o più giornate, calcolare la media dei prezzi comunicati per una o più tipologie di carburanti, il relativo prezzo medio è sostituito da una sigla indicante la «non disponibilita’» di tale dato.

Caratteristiche e modalità di esposizione dei cartelloni contenenti i prezzi medi (art. 7)

Gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, sono tenuti ad esporre con adeguata evidenza un cartellone riportante i rispettivi prezzi medi, relativi alle tipologie di carburanti disponibili presso il proprio punto vendita, aggiornandoli con frequenza giornaliera.

A decorrere dal 1° agosto 2023, gli esercenti sono tenuti ad esporre i prezzi medi:

– entro le ore 10:30 se l’orario di apertura è precedente o contestuale alle ore 8:30;

– qualora l’orario di apertura sia successivo alle ore 8:30, entro le due ore successive all’apertura;

– in caso di apertura 24 ore su 24, sempre entro le ore 10.30.

Il “cartellone”:

✓ deve essere esposto all’interno dell’area di rifornimento, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, in modo da garantirne adeguata visibilità; 

✓ la dimensione dei caratteri usati, in particolare, è determinata in modo da garantirne la visibilità in condizioni di sicurezza assicurando una dimensione minima pari a 12 cm in altezza;

✓ reca apposita indicazione che i valori in esso presenti sono riferiti ai prezzi medi;

  • i prezzi medi sono esposti in euro/litro (o in euro/kg per il metano), indicando, con pari dimensione, le cifre decimali fino alla terza, secondo il seguente ordine dall’alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, Metano.

Vigilanza e sanzioni

Quanto agli adempimenti, gli obblighi di cui sopra rilevano dal 1° agosto 2023 ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1, comma 4, della legge. Fino al 31 luglio 2023 continuano a trovare applicazione le disposizioni oggi in essere, di cui al decreto ministeriale 15 ottobre 2010.

L’art. 1, comma 7, del DL n. 5 prevede fin dalla sua entrata in vigore (15 gennaio 2023) l’abrogazione dell’articolo 51, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99: tale norma stabiliva che in caso di omessa comunicazione dei prezzi la sanzione fosse quella prevista dall’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000). Sembra dunque che, abrogate le vecchie sanzioni, dal 16 marzo scorso non possano che applicarsi per la violazione degli obblighi di comunicazione le nuove, previste dall’art. 1, comma 4, del DL n. 5 (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell’esercente), come modificate dalla legge di conversione del decreto, n. 23/2023. Tuttavia, lo stesso art. 1, comma 4, del DL n. 5 stabilisce che la sanzione da 200 a 2.000 euro si applichi in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, come specificati dal decreto attuativo del MiMit. Rimane dunque il dubbio se le nuove sanzioni ridotte siano applicabili solo dal 1° agosto 2023, ma – si ribadisce – non si comprende quali sanzioni potrebbero allora attualmente applicarsi, data l’abrogazione fin dal 15 gennaio dell’art. 51, comma 3, della legge n. 99/2009. 

Non costituisce ovviamente inadempimento dell’obbligo di trasmissione dei prezzi la mancata trasmissione delle comunicazioni nel caso in cui il relativo servizio telematico del Ministero sia inattivo e ciò sia comunicato sul sito Osservaprezzi.

Non costituisce inadempimento dell’obbligo di esposizione il mancato aggiornamento del cartello nel caso in cui i prezzi medi non vengano pubblicati dal Ministero e ciò sia comunicato sul sito internet del Ministero.

Non costituisce violazione dell’obbligo di esposizione del prezzo medio, di cui al presente decreto, il mancato aggiornamento del cartello in caso di sospensione dell’attività di vendita. Su questo punto, sebbene non chiarissimo, tutto porta a ritenere che si intenda, per “sospensione” dell’attività di vendita, la sospensione dell’attività “in modalità servito” per rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti (giorni di chiusura dell’esercizio per festività o turnazione, ferie). Verso questa interpretazione ci conduce, oltre al comune buon senso, la legislazione regionale (ad es. D.G.R. Marche 24/10/2022 n.

1339) vigente, dovendosi in caso contrario intendere per sospensione la “sospensione tecnica” dell’attività di vendita, ipotesi che di fatto aprirebbe la strada ad una contraddizione tra legislazione statale e regionale, aggiungendo confusione a confusione e dando spazio, ove non chiarito con apposita circolare, come Faib ha richiesto di fare, a possibili ricorsi al TAR verso il DM.

Sempre su questo punto, occorre tenere in debita considerazione il dibattito parlamentare e gli atti  finalizzati alla semplificazione della esposizione digitale dei prezzi medi – che potrebbe persino garantire una medietà costante e non cristallizzate ad una determinata ora – tramite App e QR-Code, senza eccessivi gravami operativi per i gestori, oltre alle soluzioni tecnologiche fin qui già prospettate, a cui i titolari dei pv- e solo essi- possono fare riferimento.

Abrogazioni

A decorrere dal 1° agosto 2023 cessano di avere applicazione i decreti del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2010 e 17 gennaio 2013, attuativi della disposizione di cui all’articolo 51 della legge 23 luglio 2009.

Ulteriori criticità

Non si comprende se nel contestare la violazione per la mancata comunicazione dei prezzi l’organo di vigilanza possa già indicare l’importo da pagare commisurato in relazione al fatturato, oppure se tale commisurazione valga solo nel caso di successiva emissione di ordinanza-ingiunzione da parte del Prefetto. 

Non si comprende inoltre cosa intenda l’art. 1, comma 4, del DL n. 5 quando afferma che la sanzione si applica “per il giorno in cui la violazione si è consumata”.

Premesso che, come previsto dall’art. 1, comma 4, del DL n. 5, ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell’arco di sessanta giorni, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo da uno a trenta giorni, non è dato sapere da quando decorra (in particolare se sia retroattiva) la computabilità delle quattro violazioni ai fini della reiterazione, da cui può derivare la sospensione dell’ attività.

Non è sufficientemente chiaro infine (ma a nostro avviso la soluzione è negativa) se anche in caso di violazione dell’obbligo di esposizione del prezzo medio (oltre che di mancata comunicazione del prezzo) possa essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo da uno a trenta giorni in caso di recidiva (quattro violazioni anche non continuative nell’arco di sessanta giorni).

Sul complesso delle fattispecie irrisolte e, in genere, per supportare l’avvio delle nuove norme, si attendono, auspicabilmente in tempi brevi, le soluzioni del MiMit, mediante apposita circolare interpretativa che possa sollevare gli operatori e gli organismi di vigilanza, dai dubbi fin qui espressi, anche in considerazione dei tempi stretti che si è scelto di perseguire con il DM.

ASSOTABACCAI: VARIAZIONE PREZZO DI ALCUNI TABACCHI IN VIGORE DAL 30 MAGGIO 2023

Si comunica che è prevista una variazione del prezzo di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati in vigore dal 30 Maggio 2023

SCF: SCADENZA DEL 31 MAGGIO 2023

Si ricorda che le attività di pubblico esercizio (bar, ristoranti, ecc.), le strutture ricettive e gli acconciatori e estetisti devono procedere al versamento a favore di SCF dei compensi annuali per i “diritti fonografici”, comprensivi dei diritti dovuti agli artisti interpreti esecutori delle opere musicali entro il 31 maggio 2023.

La riscossione dei compensi SCF è affidata alla SIAE, che invierà alle aziende un avviso di pagamento con allegato il Mav bancario da utilizzare presso qualsiasi banca, elaborato sulla base dei dati già in suo possesso.

Le aziende potranno effettuare il pagamento anche online collegandosi al PORTALE MUSICA D’AMBIENTE attivato sul sito della Siae www.siae.it, o presso gli sportelli Siae, a cui ci si dovrà comunque rivolgere in caso di variazioni rispetto a precedenti comunicazioni ed in caso di nuovi abbonamenti.

Si ricorda che Confesercenti ha stipulato nel tempo una serie di convenzioni in essere che danno diritto a una riduzione sul compenso SCF, previo il rilascio di apposito certificato/attestazione.

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. Tel. 0574 40291

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DICHIARAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022: PREDISPOSIZIONE E INVIO ENTRO IL 30 GIUGNO

A partire dall’8 maggio 2023 è possibile procedere, attraverso l’apposito servizio presente nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, alla predisposizione e all’invio telematico della dichiarazione dell’imposta di soggiorno relativa all’anno di imposta 2022. La trasmissione deve essere effettuata entro il termine del 30 giugno, utilizzando esclusivamente il modello ministeriale. La dichiarazione deve essere presentata dai gestori delle strutture ricettive e dai soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle locazioni brevi (intermediari).

Con comunicato del 2 maggio 2023 il Dipartimento delle finanze del MEF ha reso noto che, a partire dall’8 maggio 2023, è possibile procedere, attraverso l’apposito servizio presente nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, alla predisposizione e all’invio telematico della dichiarazione dell’imposta di soggiorno relativa all’anno di imposta 2022.

Una volta ha effettuato l’accesso, l’utente trova il servizio all’interno della scheda “Servizi”, nella categoria “dichiarazioni” (in alternativa può ricercarlo con parole chiavi, per esempio “imposta di soggiorno” nella casella di ricerca).

Trasmissione anche con Entratel/Fisconline Resta valida la possibilità di procedere alla trasmissione delle dichiarazioni attraverso i canali telematici (Entratel/Fisconline) che l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili su richiesta del Dipartimento.

Il modulo di controllo

Il relativo modulo di controllo (versione 1.1.0), da integrare nel Desktop Telematico, è disponibile per il download.

Modello dichiarativo e istruzioni di compilazione

Il modello dichiarativo e le istruzioni di compilazione (D.M. 29 aprile 2022, in G.U. n. 110 del 12 maggio 2022) sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno.

Quando inviare la dichiarazione

La trasmissione della dichiarazione per l’anno di imposta 2022 va effettuata entro il 30 giugno 2023. Lo scorso anno il termine, per gli anni d’imposta 2020 e il 2021, era stato prorogato al 30 settembre 2022.

Chi deve utilizzare il modello

Il modello di dichiarazione deve essere utilizzato:

– dai gestori delle strutture ricettive;

– dai soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle cosiddette locazioni brevi (intermediari).

Firma della dichiarazione

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal gestore della struttura ricettiva, dal mediatore della locazione oppure dal rappresentante legale dell’ente dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale. Per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l’oggetto principale dell’attività, la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

Comproprietari

Nel caso in cui l’immobile destinato ai fini turistici sia di proprietà di più comproprietari, è obbligato alla presentazione della dichiarazione solo il titolare già individuato come responsabile d’imposta verso il Comune.

Attenzione
Il gestore che non ha avuto presenze è tenuto a presentare la dichiarazione, al fine di consentire al Comune lo svolgimento dell’attività di controllo.

La dichiarazione si fa esclusivamente con il modello ministeriale

Al Dipartimento delle Finanze è stato chiesto di confermare che, dall’anno di imposta 2022, l’utilizzo del modello ministeriale e quindi il contestuale adempimento dell’obbligo dichiarativo, esonera i soggetti obbligati dal presentare ulteriori dichiarazioni/comunicazioni richieste dai comuni.

Il Dipartimento ha risposto al quesito con la risoluzione n. 1/DF del 9 febbraio 2023, in cui è detto che:

  • dall’anno di imposta 2022 la presentazione del modello ministeriale approvato con il D.M. 29 aprile 2022 rappresenta l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo in questione, imposto dal legislatore ai fini della verifica da parte dei comuni del corretto adempimento dell’Imposta di soggiorno e valido su tutto il territorio nazionale;
  • non si riscontrano all’interno della disciplina generale del tributo norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i comuni di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti l’Imposta di soggiorno.

Del resto, continua il Dipartimento, la previsione da parte dei degli enti locali impositori di ulteriori forme di comunicazione di dati aventi ad oggetto le medesime finalità del modello ministeriale costituirebbe una mera duplicazione di oneri, che confliggerebbe con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti, sanciti dall’ art. 6 della legge n. 212/2000, ai sensi del quale “al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”.

In conclusione:

– dall’anno di imposta 2022 la dichiarazione dell’Imposta di soggiorno si effettua esclusivamente con il modello ministeriale;

– la presentazione del modello ministeriale rappresenta l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo dell’imposta di soggiorno;

– ai Comuni non è accordata la facoltà di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti l’imposta di soggiorno;

– la previsione da parte dei Comuni di ulteriori forme di comunicazione di dati aventi ad oggetto le medesime finalità del modello ministeriale costituisce una mera duplicazione di oneri, che confliggerebbe con i principi di semplificazione amministrativa.

Omessa o infedele dichiarazione

Infine, per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.

Per ulteriori informazioni contatta i nostri uffici. Tel. 0574 40291

ISCRIZIONE D’UFFICIO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CANCELLAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA INATTIVI – COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Tutte le imprese individuali e le società devono disporre di un domicilio digitale (già indirizzo di posta elettronica certificata – PEC) che va iscritto nel Registro delle imprese.

Come da ultimo precisato dall’art. 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, e precedentemente dalla Direttiva ministeriale del 13 luglio 2015, il domicilio digitale iscritto deve essere attivo (quindi con contratto in corso con un gestore PEC), valido (con indirizzo formalmente corretto o con dominio PEC) e univocamente attribuibile all’impresa (non deve cioè essere riferibile contemporaneamente anche ad altri soggetti).
In caso contrario, è obbligo dell’impresa comunicare al Registro delle imprese un nuovo domicilio digitale valido.
La verifica compiuta dall’Ufficio camerale ha evidenziato 867 imprese e soggetti c.d. only REA aventi sede in provincia di Prato, con domicilio digitale inattivo e pertanto la Camera di Commercio Pistoia- Prato ha proceduto con determinazione del Conservatore n. 129/2023 del 17/05/2023 ad avviare il procedimento per la cancellazione massiva di tali domicili digitali. Al riguardo si segnala che:

a) non saranno soggetti a cancellazione i domicili digitali che verranno regolarizzati entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’albo camerale https://www.ptpo.camcom.it/servizi/0000_trasparenza/2300_altr_cont/010_albo_camerale/AlboCamerale.php del provvedimento in parola;
b) trascorso il periodo di pubblicazione ed effettuata una nuova verifica d’ufficio, il Conservatore procederà con propria determina alla cancellazione dal Registro delle imprese dei domicili digitali delle imprese della provincia di Prato non regolarizzati;
c) successivamente alla cancellazione dei domicili digitali inattivi, sarà iniziato nei confronti delle imprese sprovviste del domicilio digitale il procedimento di assegnazione massiva dello stesso, nonchè l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge:
– per le società, la sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata;
– per le imprese individuali, la sanzione prevista dall’articolo 2194 del codice civile, in misura
triplicata.

Invitiamo pertanto le imprese a riattivare presso il proprio gestore il domicilio digitale che risulti scaduto/revocato (in questo caso non è necessaria alcuna comunicazione al Registro delle imprese), ovvero a comunicare un nuovo domicilio digitale dell’impresa/società entro 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione del provvedimento sull’albo camerale. In quest’ultimo caso si ricorda che la pratica per la comunicazione del domicilio digitale è esente dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria.
Vi segnaliamo che la notizia dell’avvio del procedimento è stata pubblicata – assieme all’elenco delle imprese coinvolte – nella sezione “Cancellazione d’ufficio dei domicili digitali (PEC) irregolari” del sito internet della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, all’indirizzo https://www.ptpo.camcom.it/servizi/rimprese/domdigitale/procedimenti.php

ASSOTABACCAI: VARIAZIONE PREZZO DI ALCUNI TABACCHI IN VIGORE DAL 17 MAGGIO 2023

Si comunica che è prevista una variazione del prezzo di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati in vigore dal 17 Maggio 2023

SETTIMANA BUONA SALUTE: DAL 22 AL 26 MAGGIO 2023

La FIPAC – Federazione Italiana Pensionati Confesercenti ha un approccio al tema della Salute che guarda al benessere della persona nella sua totalità.

Finalità dell’iniziativa: veicolare la corretta informazione sulla salute e migliorare il rapporto tra sanità e territorio, tra salute ed anziani.

Buona Salute per noi è vivere bene.

Determinare un equilibrio tra benessere fisico, intellettuale, sociale, emozionale e mentale.

Per questo occorrono politiche di prevenzione di lungo termine, di rimozione di emarginazione e disagi, sia economici e sociali, sia dall’accessibilità all’assistenza sanitaria.

Su questa base abbiamo organizzato una serie di iniziative GRATUITE che si svolgeranno dal 22 al 26 maggio 2023 all’interno del progetto della SETTIMANA DELLA BUONA SALUTE.

Una settimana per favorire l’informazione e la conoscenza sugli stili di vita e le buone abitudini per mantenere le proprie condizioni di benessere durante tutto il ciclo vitale.

  • LUNEDÌ 22 MAGGIO ALLE ORE 9.30 presso la nostra sede in Via Pomeria 71/B ci sarà un incontro con esperti della Cooperativa Sociale Nomos Onlus per un check up Cognitivo
    Valutiamo insieme Memoria Orientamento Ragionamento e Linguaggio
    Il check up cognitivo consiste in una breve valutazione delle funzioni attentive e di memoria attraverso la somministrazione di un test di screening neuropsicologico. È rivolto a tutti coloro che vogliono prendersi cura del proprio funzionamento cognitivo. Successivamente alla somministrazione verrà effettuata una restituzione individuale analizzando la presenza di eventuali difficoltà in modo da intervenire prontamente attraverso specifici percorsi individualizzati
  • MARTEDI’ 23 MAGGIO DALLE ORE 9.00 ALLE 12.00 presso gli ambulatori della sede della Pubblica Assistenza “L’Avvenire” in via San Jacopo 34 a Prato sarà possibile effettuare l’elettrocardiogramma, la misurazione della pressione e la misurazione della glicemia
  • MERCOLEDI’ 24 MAGGIO DALLE ORE 9.30 ALLE 12 presso la nostra sede in Via Pomeria 71/B sarà possibile effettuare uno screening uditivo con gli esperti di Amplifon
  • GIOVEDI’ 25 MAGGIO DALLE ORE 9.00 ALLE 12.00 presso gli ambulatori della sede della Pubblica Assistenza “L’Avvenire” in via San Jacopo 34 a Prato sarà possibile effettuare l’elettrocardiogramma, la misurazione della pressione e la misurazione della glicemia
  • VENERDI’ 26 MAGGIO DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 ci sarà un punto informazioni presso i nostri uffici in Via Pomeria 71/B sulla Copertura sanitaria Hygeia Unisalute
  • DA LUNEDI’ 22 A VENERDI’ 26 MAGGIO per tutta la settimana sarà possibile prenotare su appuntamento una consulenza nutrizionale presso l‘istituto Iama al numero 0574 433466. Si tratta di un colloquio nutrizionale con valutazione dei fabbisogni nutrizionali e delle abitudini alimentari a cura del Dott. Guido Guidotti – Dietista Nutrizionista Sportivo

Tutte le iniziative sono gratuite
Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. Tel. 0574 40291