BUONI BENZINA: ESENZIONE FISCALE FINO 200 EURO PER IL 2022

Per il 2022, il datore di lavoro può erogare ai dipendenti buoni benzina o titoli equivalenti esenti da imposizione fiscale fino a 200 euro. Lo prevede il decreto Ucraina, ai fini del contenimento degli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburanti. I buoni, possono essere cumulabili con l’eventuale buono benzina rientrante nel limite di esenzione riconosciuto dal TUIR per beni e servizi fino a 258,23 annui, con la conseguenza che il plafond massimo del 2022 per l’acquisto di carburanti può essere innalzato a 458,23 euro totali.

La misura calmieratrice

Per il solo anno 2022, i datori di lavoro privati hanno la possibilità di cedere a titolo gratuito buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti e il valore dei buoni o altri titoli sono esenti da imposizione fiscale nel limite di 200 euro per ciascun lavoratore.

Il bonus carburanti ai dipendenti può essere riconosciuto ai lavoratori sotto forma di buoni e altri titoli equivalenti ed è previsto come misura “one shot” per il solo anno 2022 e per espressa previsione di legge, il valore fino a 200 euro non deve essere considerato al fine del raggiungimento del limite di esenzione di 258,23 annuo per i beni e servizi prestati ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR.

L’importo è esente anche da un punto di vista previdenziale per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili.

In attesa di chiarimenti da parte dell’AE, si ritiene che stante la scrittura della norma, il bonus sia da considerarsi eventualmente aggiuntivo al riconoscimento di un ulteriore buono benzina nei limiti di 258,23euro e non vada ad “intaccare” tale limite.

Si ricorda che l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del TUIR dispone un limite di rilevanza generale dei fringe benefits nell’ambito della formazione del reddito di lavoro dipendente, pari ad euro 258,23 annui.

Con la circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 l’amministrazione finanziaria ha fornito importanti indicazioni sull’ammontare e sui limiti, precisando che:

– se il limite viene superato nel corso del periodo di imposta, l’importo concorre integralmente alla formazione del reddito. Pertanto, il valore di 258,23 euro non opera come una “franchigia” esente da imposizione, bensì da vero e proprio limite assoluto oltre il quale l’intero benefit viene assunto a tassazione;

– tale limite è di carattere generale e vale, dunque, anche con riferimento ai beni che sono indicati nel comma 4 dell’art. 51, con riferimento ai quali, sono previsti degli specifici criteri di forfettizzazione;

– nel limite è da considerare anche l’eventuale misura di welfare prevista dal C.C.N.L. applicato (es. 200 euro previsti dal C.C.N.L. metalmeccanica industria);

– il limite di esenzione è sempre applicabile ed in presenza di più benefits determinati con criteri differenti, occorre procedere alla somma dei valori ottenuti e verificare il superamento della soglia;

– la verifica della soglia di esenzione va fatta tenendo conto di tutti i redditi percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente trattenuti nel corso dello stesso periodo di imposta;

– in sede di applicazione delle ritenute di acconto, il datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta terrà conto di tutti i valori che sono stati percepiti nel corso di rapporti intrattenuti con lui. Inoltre, se il lavoratore ha chiesto di conguagliare altri redditi di lavoro dipendente o assimilati, si dovrà tenere conto anche dei valori percepiti nel corso di altri rapporti;

– il sostituto d’imposta deve applicare la ritenuta nel periodo di paga in cui viene superata la soglia di 258,23 euro. Peraltro, qualora risulti chiaro che il valore del bene o del servizio supera 258,23 euro, in considerazione dell’intero periodo di imposta, la ritenuta andrà applicata sin dal primo periodo di paga.

L’eventuale cumulabilità

I buoni benzina o titolo equivalenti possono essere cumulabili con l’eventuale buono benzina rientrante nei beni e servizi fino a 258,23 annui con la conseguenza che il plafond massimo per l’anno 2022 per l’acquisto di carburanti può essere innalzato a 458,23 totali.

Si ritiene però fondamentale andare a rendicontare l’erogazione al lavoratore in modo separato nel LUL; in particolare con il cedolino paga di competenza, sarà necessario indicare:

– buono benzina ex art. 2 dl 21/2022 per il buono fino a 200 euro appena introdotto;

– beni e servizi art. 51, co.3, TUIR per l’eventuale altro buono benzina fino a 258,23

Riportare in un’unica voce il totale erogato senza la necessaria distinzione potrebbe comportare che il buono fino a 200 euro venga considerato ai fini del raggiungimento del limite dei 258,23 annui, con la conseguenza che l’intero importo erogato al lavoratore andrebbe oltre il limite di esenzione diventando pertanto totalmente imponibile.

Destinatari

In analogia con i beni e servizi fino a 258,23 stante l’espresso richiamo del legislatore (art. 51, comma 3, TUIR) e il mancato richiamo alla erogazione alla “generalità dei dipendenti o categorie di essi” utilizzato dal legislatore per i beni e servizi di welfare aziendale come requisito essenziale per l’esenzione, parziale o totale sia fiscale che previdenziale, si ritiene che il buono benzina o titolo equivalente possa essere riconosciuto anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam”.

La circolare 59/E del 2008 dell’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che “Ai sensi del citato comma 3 dell’art. 51, peraltro, l’esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente non essendo più richiesto che l’erogazione liberale sia concessa in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, fermo restando che se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Al riguardo si ritiene che tale disposizione da una parte consente di continuare ad agevolare talune forme di liberalità in natura di modico valore offerte usualmente ai dipendenti (come quelle legate alle festività) e, dall’altra, non è lesiva degli interessi erariali in quanto resta vincolata al rispetto dei limiti dettati dall’articolo 51 del Tuir.”

La deducibilità in capo all’azienda

Sempre richiamando l’art. 51, comma 3, TUIR si ritiene che i bonus o titolo equivalenti siano deducibili integralmente ai fini IRES.

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