MODELLO 730/2023: LE PRINCIPALI NOVITA’

Con Provvedimento n. 52627 pubblicato in data 27 febbraio sono state approvate le specifiche tecniche per l’invio dei Modelli 730/2023.

La dichiarazione andrà presentata entro il 30 settembre, che però quest’anno cadendo di sabato, slitta al 2 ottobre 2023.

Ecco le novità per il 730/2023:

  • Modifica scaglioni di reddito e delle aliquote: sono state ridotte le aliquote IRPEF da applicare ai redditi da 15.000 euro a 50.000 euro ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l’aliquota più alta del 43%; 
  • Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro;
  • Rimodulazione delle detrazioni per redditi di pensione: è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro; 
  • Rimodulazione delle detrazioni per redditi assimilati e altri redditi: è stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro;
  • Modifica alla disciplina del trattamento integrativo: il trattamento integrativo è riconosciuto anche ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro a condizione che l’ammontare di alcune detrazioni sia di ammontare superiore all’imposta lorda; 
  • Eliminazione delle barriere architettoniche: dal 1° gennaio 2022, per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti spetta una detrazione dall’imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio; 
  • Detrazione per canoni di locazione ai giovani: ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20 per cento del canone di locazione. L’importo della detrazione non può eccedere i 2.000 euro; 
  • Credito d’imposta social bonus: per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65 per cento dell’importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L’importo del credito d’imposta non può comunque essere superiore al 15 per cento del reddito complessivo; 
  • Credito d’imposta per attività fisica adattata: è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute per l’attività fisica adattata a coloro che ne fanno richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
  • Credito d’imposta per accumulo energia da fonti rinnovabili: è riconosciuto un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate; 
  • Credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy: per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30 per cento dell’importo delle erogazioni stesse. L’importo del credito d’imposta è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali;
  •  Credito d’imposta per bonifica ambientale: se in possesso dell’attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici; 
  • Destinazione dell’otto per mille: da quest’anno è possibile destinare una quota pari all’otto per mille dell’Irpef all’Associazione “Chiesa d’Inghilterra”;
  • Dematerializzazione delle schede per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF: da quest’anno i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale possono trasmettere direttamente in via telematica le schede relative alle scelte anche senza avvalersi di un intermediario

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. Tel. 0574 40291

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BONUS 200 EURO LAVORATORI AUTONOMI ESTESO ANCHE AI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

I requisiti per poterne usufruire sono i seguenti:

  • avere un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel 2021;
  • essere iscritti presso la relativa gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;
  • aver effettuato entro il 18 maggio 2022 almeno un versamento contributivo dovuto, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
  • non essere titolari di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
  • non aver percepito l’indennità una tantum di 200 euro di cui agli artt. 31 e 32 del D.L. n. 50/2022.

Il bonus è inoltre incrementato di ulteriori 150 euro se il reddito risulta inferiore a 20.000 euro,

Occorrerà attendere i chiarimenti dell’INPS rispetto alle procedure prima di poterlo richiedere.

BONUS AGENZIE VIAGGIO E TOUR OPERATOR: AL VIA LE DOMANDE DIGITOUR

Dal 12 ottobre riapre lo sportello del bonus Digitour, credito d’imposta al 50% per investimenti

fino a 25mila euro di agenzie di viaggio e tour operator

Riparte Digitour – “Credito d’Imposta Agenzie di Viaggio e Tour Operator”, la misura finanziata dal PNRR che eroga incentivi per investimenti in sviluppo digitale di agenzie di viaggio e tour operator: con la riapertura dello sportello, si possono inviare dal 12 ottobre le nuove domande per il credito d’imposta.

Il Bonus al 50% per investimenti fino a 25mila euro si utilizza in compensazione o si cede ad altri soggetti.

Beneficiari

Il credito d’imposta è destinato ad  operatori economici che esercitano attività con codici Ateco 79.1, 79.11, 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator) per investimenti in digitale.  Le spese ammissibili (indicate nell’articolo 9, commi 2 e 2-bis del Dl n. 83/2014) sono le seguenti :

  • wi-fi (impianti con velocità pari ad almeno 1 megabit/s in download);
  • siti web ottimizzati per il servizio di navigazione su rete mobile;
  • programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti;
  • spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare online servizi e pernottamenti turistici;
  • servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
  • strumenti di promozione per offerte innovative di inclusione e ospitalità per persone con disabilità;
  • formazione del titolare o del personale dipendente per le attività elencate.

Come fare domanda

Dalle ore 12.00 del 12 ottobre 2022 è possibile inoltrare istanza di accesso al secondo sportello Digitour 2022 attraverso il sito web di Invitalia. Sono ammesse anche le imprese che hanno già richiesto le agevolazioni del precedente Avviso (prot. n. 2613 del 18 febbraio scorso) nei limiti e nelle condizioni di legge (DL 152/2021, articolo 4).

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di presentazione. 

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. Tel. 0574 40291

CREDITO D’IMPOSTA IMU: L’AUTODICHIARAZIONE SI PRESENTA DAL 28 SETTEMBRE

Al via le autodichiarazioni per accedere al bonus IMU per le imprese del turismo, pari al 50% dell’IMU versata a titolo di seconda rata 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’attività turistica. Nell’autodichiarazione, che può essere inviata dal 28 settembre 2022 fino al 28 febbraio 2023, mediante i canali telematici dell’Agenzia, i contribuenti attestano il possesso dei requisiti e il rispetto di condizioni e limiti indicati nel Temporary Framework. Entro 5 giorni, l’Agenzia rilascerà una ricevuta di presa in carico o ne comunicherà lo scarto; entro 10 giorni, una seconda ricevuta comunicherà il riconoscimento o il diniego del credito d’imposta. Dal giorno successivo al riconoscimento il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24.

Con provvedimento n. 356194/2022 del 16 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti ai fini del credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo di cui all’art. 22 del decreto Ucraina (D.L. n. 21/2022).

Con il provvedimento è, altresì, approvato il modello denominato “Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo – Autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework” (di “Autodichiarazione”), con le relative istruzioni.

Il credito d’imposta spetta a condizione che:

– i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

– i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

Si stabilisce altresì che:

– il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997;

– gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate (che ha definito modalità, termini di presentazione e contenuto con provvedimento 16 settembre 2022).

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. Tel. 0574 40291

BANDI WELFARE 2022 EBCT: SPESE ASILO/SCUOLA E SOSTEGNO ALLA NATALITA’

Grazie all’accordo sindacale siglato da Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs Toscana, dal 3 Ottobre 2022 è possibile presentare le richieste per i nuovi Bandi Welfare 2022 di sostegno al reddito a favore dei dipendenti di aziende iscritte ad EBCT.

L’erogazione di contributi a favore dei lavoratori e delle loro famiglie riguarda:

le spese relative ad asili nido/scuole materne e d’infanzia/scuole elementari;

un bonus una-tantum per le nascite/adozioni avvenute nel corso del 2022.

Ognuno di questi sostegni porterà nelle tasche dei lavoratori un contributo di massimo 200 euro ciascuno a seconda dei requisiti previsti dal bando.

Le domande devono essere presentate presso uno degli Sportelli Informativi di EBCT attivati nelle sedi territoriali delle organizzazioni sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs Toscana).

I regolamenti dei bandi e la documentazione necessaria sono pubblicati sul sito www.ebct.it.

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. Tel. 0574 40291

BONUS IMU PER IMPRESE DEL TURISMO: AUTODICHIARAZIONE DAL 28 SETTEMBRE

Dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023 è possibile presentare l’autodichiarazione per beneficiare del bonus IMU previsto a favore delle imprese del settore del turismo. Lo ha previsto l’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 16 settembre 2022. A partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta, è possibile utilizzare il credito d’imposta, esclusivamente in compensazione.

Per tale ragione, con successiva risoluzione, l’Agenzia delle Entrate istituirà il codice tributo e detterà le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Bonus IMU: cos’è

Il bonus IMU è un credito d’imposta pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’IMU, dell’imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento e dell’imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’attività turistico ricettiva.

Nei casi di crediti d’imposta superiori a 150mila euro, i crediti saranno fruibili in seguito alle verifiche previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) e alla comunicazione dell’autorizzazione all’utilizzo.

Chi sono i destinatari

Secondo quanto previsto dal D.L. n. 21/2022, i destinatari del credito di imposta per il turismo sono le imprese turistico-ricettive, gli agriturismi, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, le imprese del comparto fieristico e congressuale e i complessi termali e i parchi tematici, compresi i parchi acquatici e faunistici.

Nello specifico, la normativa prevede due condizioni:

  • per fruire del credito d’imposta i proprietari delle imprese devono essere anche i gestori delle attività esercitate;
  • i contribuenti devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre del 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre del 2019.

Come presentare l’autodichiarazione

Con il provvedimento 16 settembre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di presentazione dell’autodichiarazione, che gli operatori economici sono tenuti a inviare per beneficiare del credito d’imposta.

In particolare, l’autodichiarazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento stesso.

Successivamente alla presentazione dell’autodichiarazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’autodichiarazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Entro 10 giorni dalla data di presentazione dell’autodichiarazione, è rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta.

Il credito d’imposta è denegato nel caso in cui il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto.

Quando presentare l’autodichiarazione

Il provvedimento stabilisce anche i termini per l’invio dell’autodichiarazione.

In particolare, l’autodichiarazione deve essere inviata dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si considerano tempestive le autodichiarazioni trasmesse entro il predetto termine ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

Nello stesso periodo è possibile:

– inviare una nuova autodichiarazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima autodichiarazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

– presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione dell’autodichiarazione.

Come utilizzare il bonus IMU

A partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta, è possibile utilizzare il credito d’imposta, esclusivamente in compensazione.

Nei casi di crediti d’imposta superiori a 150.000 euro, i crediti saranno fruibili in seguito alle verifiche previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011).

In caso di dati incompleti relativi ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia, è rilasciata un’ulteriore ricevuta con la quale è richiesta l’integrazione di tali dati. L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

L’integrazione deve essere effettuata mediante l’invio di una nuova autodichiarazione entro il termine stabilito dal provvedimento per la trasmissione dell’autodichiarazione stessa oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

– il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

– nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’autodichiarazione, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;

– l’Agenzia delle Entrate, con successiva risoluzione, istituirà il relativo codice tributo e le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. Tel. 0574 40291

BONUS SCOLASTICO 2022 FONDAZIONE ENASARCO

Che cos’è

È una prestazione che la Fondazione eroga per contribuire all’acquisto di testi scolastici e universitari, per l’anno di frequenza 2022/2023.

Budget 2022

La Fondazione mette a disposizione 1,3 milioni di euro per questa prestazione.

A chi spetta

Alle famiglie degli agenti con figli che frequentano scuole secondarie di primo, secondo grado e università.

I figli devono essere fiscalmente a carico degli iscritti.

Se entrambi i genitori sono iscritti alla Fondazione, sarà erogata una sola prestazione.

Requisiti

Alla data della presentazione della domanda, è necessario avere i seguenti requisiti:

  • essere un iscritto in attività, con almeno un rapporto di agenzia attivo;
  • avere un’anzianità contributiva di almeno 4 trimestri (coperti esclusivamente da contributi obbligatori e non inferiori al minimale) anche non consecutivi negli ultimi due anni;
  • essere titolare di un reddito annuo lordo per il 2020 (rilevabile dal modello Unico PF2021) non superiore a 40.000 euro.

Quanto spetta

Fino ad un massimo di 500,00 euro per nucleo familiare così determinato:

  • 300,00 euro per un solo figlio iscritto e frequentante;
  • 400,00 euro complessivi per due figli iscritti e frequentanti;
  • 500,00 euro complessivi per tre o più figli iscritti e frequentanti.

Domanda

È possibile inviare la richiesta esclusivamente online, attraverso l’area riservata inEnasarco.

Documentazione

Gli iscritti dovranno allegare la seguente documentazione:

  • autocertificazione che attesti l’iscrizione, la frequenza dello studente e la sussistenza a carico dell’iscritto;
  • copia del modello Unico PF2021 (per i redditi percepiti nel 2020) e la ricevuta di trasmissione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. N.B: Se non sono stati percepiti redditi nel 2020 o se non c’è obbligo di presentare la dichiarazione, deve essere inviata un’autocertificazione completa di documento di identità valido e con l’indicazione dei redditi imponibili IRPEF percepiti nel 2020.

A parziale rettifica ed integrazione di quanto indicato nelle Disposizioni Generali – Requisito reddituale del Programma delle prestazioni assistenziali per l’anno 2022, si precisa che il reddito di riferimento per accedere alla prestazione è determinato dalla somma algebrica delle seguenti caselle, ove compilate, del modello unico PF 2021: RN1 casella 1 + LM34 + LM6 – LM38

Scadenza

Le domande devono essere presentate dal 1° settembre al 31 dicembre 2022.

Per ulteriori dettagli clicca qui

BONUS 200 EURO INDENNITA’ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DOMESTICI

L’indennità una tantum DL 50/2022 prevista, detta anche Bonus 200 euro, è stata istituita in favore di molteplici categorie di lavoratori sotto diverse condizioni.

Requisiti per accedere alla prestazione

  • Essere lavoratore domestico cha abbia in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data del 18 maggio 2022 e per i quali risulti l’iscrizione di un rapporto di lavoro attivo nella Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS;
  • Non essere titolare di un trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 32 comma 1 del DL 50/2022;
  • Non essere iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • Avere, per l’anno 2021, un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 35.000 euro.

Per presentare la domanda e/o ricevere informazioni in merito chiama il nostro Patronato Epasa-itaco al 057440291. Il servizio è gratuito.

BONUS TURISMO: PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 28 FEBBRAIO

Il Ministero del Turismo ha pubblicato l’avviso recante modalità applicative per l’accesso alla piattaforma online per l’erogazione del credito d’imposta e del contributo a fondo perduto destinato alle imprese turistiche.

Si ricorda che sono stati introdotti incentivi destinati

  • alle imprese alberghiere,
  • alle strutture che svolgono attività agrituristica,
  • alle strutture ricettive all’aria aperta,
  • nonché alle imprese del comparto turisticoricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

I suddetti soggetti devono:

  • gestire, in virtù di un contratto regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda, un’attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi, oppure
  • essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività recettiva o il servizio turistico.

Gli incentivi, spettanti sotto forma di credito d’imposta contributo a fondo perduto, sono concessi nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 180 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni per l’anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli investimenti di riqualificazione energetica ed un’altra del 40 per cento dedicata agli interventi da realizzarsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’80 per cento delle spese ammissibili sostenute per interventi realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024, nonché per quelli avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano state sostenute dal 7 novembre 2021 (si tiene conto della data fattura).

Gli interventi ammissibili, disciplinati dall’articolo 4 dell’Avviso pubblico del Ministro del turismo del 23 dicembre 2021, riguardano:

  1. interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture;
  2. interventi di riqualificazione antisismica;
  3. interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  4. interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere antisismiche;
  5. realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali e l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
  6. interventi di digitalizzazione con riferimento alle spese previste dall’articolo 9, comma 2, D.L. 83/2014, esclusi i costi relativi all’intermediazione commerciale;
  7. l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, inclusa l’illuminotecnica, a condizione che tale acquisto sia funzionale ad almeno uno degli interventi descritti dalla lettera a) alla lettera e) del presente elenco.

Ai medesimi soggetti può essere riconosciuto anche un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per gli interventi sopra richiamati, realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a 40.000 euro.

In data 4 febbraio 2022 il Ministero per il Turismo ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un elenco delle spese ammissibili distinte per intervento agevolato.

L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori o da un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Le domande per la concessione del contributo a fondo perduto e del credito d’imposta vanno presentate in via telematica dalle ore 12:00 del giorno 28 febbraio 2022 alle ore 17:00 del giorno 30 marzo 2022 con le seguenti modalità:

  1. accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura online;
  2. inserimento delle informazioni richieste per la compilazione della domanda;
  3. caricamento del modulo di domanda di agevolazione, debitamente compilato e digitalmente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente e dei relativi allegati;
  4. invio della domanda;
  5. rilascio da parte della piattaforma online dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l’orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo.

Entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande, fatte salve eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti, il Ministero del turismo procede alla concessione dei contributi sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle richieste.

VISTO CONFORMITA’ PER CESSIONE CREDITI O SCONTO IN FATTURA SU BONUS RISTRUTTURAZIONI, SUPERBONUS E BONUS FACCIATE

Dopo il Decreto “antifrode”, con la Legge di Bilancio, sono stati definiti obblighi ed esclusioni

Dopo il Decreto “antifrode”, con la Legge di Bilancio, sono stati definiti obblighi ed esclusioni

Con il DL 11 novembre 2021 n. 157 (c.d. decreto “antifrode”) è stato esteso l’obbligo del visto di conformità su tutte le comunicazioni di opzione per operare la cessione del credito o lo sconto in fattura relativamente alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

La legge di bilancio 2022 ha disposto l’esclusione da questo nuovo obbligo solo per:

  • le spese di importo complessivo inferiore a 10.000 euro eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per il Bonus Facciate;
  • i lavori eseguiti nell’ambito della cosiddetta ”edilizia libera”.

Al di fuori delle esclusioni sopra descritte, nel caso di esercizio delle opzioni per sconto/cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione “edilizia” si dispone che:

  • il contribuente richieda il visto di conformità;
  • i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’art. 119 comma 13-bis del DL 34/2020.

Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità rientrano tra le spese agevolabili

Chi avesse necessità di apporre il visto di conformità, oppure avesse necessità di informazioni per l’avvio della pratica può contattare i nostri uffici. Tel. 0574 40291