BONUS SANIFICAZIONE: PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 4 OTTOBRE

Dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 è possibile presentare l’apposita comunicazione delle spese ammissibili al fine di accedere al nuovo credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, disciplinato dall’art. 32 del DL 73/2021.

BENEFICIARI

Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali (compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti), nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale dotate di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.

Il credito d’imposta spetta per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 relative a:


– sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
– somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari dell’agevolazione;
– acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
– acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
– acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
– acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

CRITERI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE E FRUIZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE


La comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa all’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 deve essere presentata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato, in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del relativo sito internet.
Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, o presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

CREDITO “TEORICO” PARI AL 30%

Il credito d’imposta “teorico”, da indicare nel modello di comunicazione, è pari al 30% delle spese comunicate, con un limite massimo dell’agevolazione di 60.000 euro.
Al fine di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa (200 milioni di euro), dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate, con un apposito provvedimento, determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

Il credito d’imposta potrà quindi essere utilizzato, in relazione alle spese effettivamente sostenute e fino all’importo massimo fruibile, in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile (non si applicano i limiti alle compensazioni pro tempore vigenti di cui all’art. 34 della L. 388/2000 e art. 1 comma 53 della L. 244/2007).
Il credito può essere utilizzato anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese.

Il credito d’imposta, per espressa disposizione, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del TUIR.

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