OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI NON UTILIZZO DEL REGISTRATORE DI CASSA

Vista l’imminenza del periodo di chiusura per le ferie estive, vi informiamo su un importante novità che riguarda la gestione dei registratori di cassa telematici.

L’Agenzia delle Entrate ha imposto l’obbligo, a partire dal 1 luglio 2023, di variare lo stato del Registratore Telematico (registratore di cassa) in modalità “fuori servizio”, in caso di non utilizzo dello stesso per più di 12 giorni (per esempio in caso di ferie, malattia, al termine di utilizzo stagionale o in occasione di eventi).

Procedure per la comunicazione

  • è possibile effettuare questa operazione direttamente dal registratore telematico. Questa operazione va effettuata dopo l’ultimo azzeramento; seguendo le istruzioni fornite dai tecnici di riferimento.
  • per variare lo stato è, inoltre, possibile entrare con le proprie credenziali nel portale dell’Agenzia dell’Entrate e accedere al proprio cassetto fiscale – sezione fatture e corrispettivi.

Per riattivare la funzionalità del registratore telematico è sufficiente effettuare un azzeramento alla riapertura dell’esercizio.

Vi invitiamo quindi ad organizzarvi in anticipo per reperire le istruzioni necessarie all’impostazione dal Registratore Telematico dopo l’ultimo azzeramento prima della chiusura feriale.

STRALCIO DEBITI FINO A MILLE EURO: COSA FARE ENTRO IL 31 MARZO 2023

La notizia

Stralcio automatico, e quindi annullamento, dei carichi di importo residuo fino a mille euro,  affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

Chi lo dice

Lo prevede la Legge di Bilancio 2023. Pertanto il contribuente non deve fare nulla e non deve presentare alcuna richiesta per lo stralcio che avverrà in automatico il 31 marzo 2023.

Il dettaglio

Si tratta di un annullamento automatico di tipo “parziale”, riferito alle somme dovute a titolo di:
•    interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
•    sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973).

L’annullamento automatico di tipo “parziale” non riguarda invece le somme dovute a titolo di:
•    capitale;
•    rimborso spese per procedure esecutive;
•    diritti di notifica.

L’Agenzia delle Entrate offre anche chiarimenti sulle sanzioni amministrative. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese ad esempio le multe per violazioni del Codice della Strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento “parziale” riguarda esclusivamente gli interessi e non  le predette sanzioni (che vengono quindi considerate come somme dovute a titolo di “capitale”).

Novità per gli enti

Gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali hanno potuto esercitare la facoltà di non applicare l’annullamento parziale adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, pubblicato sul proprio sito istituzionale e trasmesso, entro la stessa data, all’Agente della riscossione. Con il decreto Milleproroghe gli enti creditori, come per esempio i Comuni, che non hanno adottato entro il 31 gennaio 2023 il provvedimento di non applicazione all’annullamento “parziale”, possono farlo entro la nuova scadenza del 31 marzo 2023.

Dal 31 marzo al 30 aprile

La legge di conversione del Decreto Milleproroghe ha poi rinviato dal 31 marzo al 30 aprile 2023 la data di effettivo annullamento dei carichi rientranti nel perimetro applicativo della disposizione.

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. Tel. 0574 40291

PROSPETTO INFORMATIVO ROTTAMAZIONE QUATER

Recentemente l’Agenzia delle Entrate – riscossione ha reso disponibile, sul proprio sito Internet, il Prospetto informativo che consente di individuare i debiti rientranti nella c.d. “rottamazione-quater” dei carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 – 30.6.2022.

Al fine di accedere a tale definizione la domanda va presentata entro il 30.4.2023.

Come precisato dall’Agenzia, il contribuente può presentare, anche in tempi differenti ma comunque entro la predetta data, distinte domande riferite ai diversi carichi, a ciascuna delle quali sarà collegato un proprio piano di definizione. Con la “separazione” delle domande si evita che l’eventuale decadenza dalla definizione di uno dei piani (per mancato pagamento di una delle rate) “trascini” quella degli altri piani di pagamento.

Per informazioni contattare i nostri uffici. Tel. 0574 40291

CESSIONI DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA: ARRIVA LO STOP DAL GOVERNO

Approda in Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2023, n. 40, il D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, il quale dispone che a decorrere dal 17 febbraio 2023, non è più consentito l’esercizio delle opzioni per cessioni del credito e  sconto in fattura, in relazione agli interventi edilizi, sia superbonus che bonus “minori”.  
Tuttavia, l’art. 2 del decreto in esame specifica che le nuove disposizioni non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi già avviati entro il 16 febbraio 2023, in presenza delle condizioni indicate nei commi 2 e 3 del precitato articolo 2.
Si segnala inoltre che l’art. 1 del predetto decreto, modificando l’art. 121, D.L. n. 34/2020, ha disposto il blocco di ogni possibilità di acquisto dei crediti fiscali da parte delle pubbliche amministrazioni.
Inoltre, è prevista la limitazione della responsabilità solidale dei cessionari e dei fornitori che hanno applicato lo sconto in fattura, se hanno acquisito una serie di documenti relativi alle opere che hanno originato il credito d’imposta. Il mancato possesso di tale documentazione non sarà “automaticamente” causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, che potrà fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

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CREDITO D’IMPOSTA IMU: L’AUTODICHIARAZIONE SI PRESENTA DAL 28 SETTEMBRE

Al via le autodichiarazioni per accedere al bonus IMU per le imprese del turismo, pari al 50% dell’IMU versata a titolo di seconda rata 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’attività turistica. Nell’autodichiarazione, che può essere inviata dal 28 settembre 2022 fino al 28 febbraio 2023, mediante i canali telematici dell’Agenzia, i contribuenti attestano il possesso dei requisiti e il rispetto di condizioni e limiti indicati nel Temporary Framework. Entro 5 giorni, l’Agenzia rilascerà una ricevuta di presa in carico o ne comunicherà lo scarto; entro 10 giorni, una seconda ricevuta comunicherà il riconoscimento o il diniego del credito d’imposta. Dal giorno successivo al riconoscimento il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24.

Con provvedimento n. 356194/2022 del 16 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti ai fini del credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo di cui all’art. 22 del decreto Ucraina (D.L. n. 21/2022).

Con il provvedimento è, altresì, approvato il modello denominato “Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo – Autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework” (di “Autodichiarazione”), con le relative istruzioni.

Il credito d’imposta spetta a condizione che:

– i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

– i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

Si stabilisce altresì che:

– il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997;

– gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate (che ha definito modalità, termini di presentazione e contenuto con provvedimento 16 settembre 2022).

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SPESE SANITARIE AL SISTEMA TS ENTRO IL 30 SETTEMBRE. ATTENZIONE ALLE SANZIONI

Una sanzione di 100 euro per ogni “comunicazione” ovvero per ogni singolo documento di spesa errato, omesso o tardivamente inviato al Sistema Tessera Sanitaria. L’ Agenzia delle Entrate ha spiegato come ravvedersi, precisando la definizione di “comunicazione” da adottare ai fini sanzionatori per “rimediare” a eventuali inadempimenti. Chiarimenti che è utile ricordare in vista della scadenza per l’invio al sistema TS dei dati delle spese sanitarie relative al primo semestre 2022. Il termine per la trasmissione è fissato al 30 settembre 2022.

La multa può arrivare sino a un massimo di 50.000 euro, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/1997.

Ormai dal 2016 tutte le strutture e le figure professionali che erogano prestazioni sanitarie sono obbligate ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria (TS) le fatture emesse nei confronti dei propri pazienti. La platea dei soggetti interessati a tale obbligo è ampia: aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie, pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri; tutti gli altri soggetti individuati successivamente dal D.M. 1° settembre 2016, D.M. 22 marzo 2019, D.M. 22 novembre 2019 e D.M. 16 luglio 2021.

Questi soggetti devono inviare al Sistema TS i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate che li utilizza per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

I dati da trasmettere al Sistema TS riguardano le ricevute di pagamento, gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute da ciascun assistito.

Per l’anno 2022 l’obbligo per l’invio dei dati delle spese sanitarie rimane, sotto un profilo temporale, con una cadenza semestrale (diverrà mensile dal 2023). Per il primo semestre del 2022 la scadenza è fissata al 30 settembre 2022.

Occorre attivarsi, per non incorrere nel caso nella multa di 100 euro.

Quando inviare le spese sanitarie al sistema TS

Il decreto del MEF del 31 luglio 2015 ha definito le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema TS, nonché stabilito che la trasmissione dei dati debba essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata effettuata la spesa dall’assistito.

Il calendario per l’invio dei dati è stato riscritto dall’art. 7, comma 1, D.M. 19 ottobre 2020, come modificato dall’art. 2 del D.M. 2 febbraio 2022.

PERIODOTERMINI INVIO AL SISTEMA TS
2020entro l’8 febbraio 2021
2021(spese 1° semestre) entro il 30 settembre 2021
(spese 2° semestre) entro l’8 febbraio 2022
2022(spese 1° semestre) entro il 30 settembre 2022
(spese 2° semestre) entro il 31 gennaio 2023
2023entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale

L’invio delle spese relative all’anno 2022 ha cadenza semestrale:

– entro il 30 settembre 2022 per i documenti di spesa pagati nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022; eventuali variazioni potranno essere inviate entro il 6 ottobre 2022;

– entro il 31 gennaio 2023 per i documenti di spesa pagati nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022; eventuali variazioni potranno essere inviate entro il 7 febbraio 2023.

Dal 2023, invece, la trasmissione dei dati avrà cadenza mensile, salve nuove modifiche.

Come inviare le spese sanitarie al sistema TS

Con riferimento alle modalità di invio dei dati di spesa al sistema TS, la trasmissione può avvenire tramite:

– sito web: mediante l’utilizzo della pagina web dedicata, data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it;

– web service sincrono: invio di ogni singola spesa;

– web service asincrono: invio di un file zip, contenente un file xml, con uno o più documenti.

Il concetto di comunicazione ai fini della violazione

La risoluzione n. 22/E/2022 ha chiarito qual è la corretta interpretazione del termine “comunicazione” quando la norma che definisce il regime sanzionatorio dispone l’applicazione di una “sanzione di euro 100 per ogni comunicazione” nel caso di ricorso all’istituto del ravvedimento operoso – in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

In particolare, ai fini applicativi delle sanzioni per la violazione, diventa necessario capire se tale espressione sia riconducibile:

– al singolo documento di spesa contenuto in ciascuna comunicazione;

– al singolo file delle spese mediche inviato a tessera sanitaria;

– alle spese per ciascun codice fiscale inserito nel file;

– ad altro.

L’Agenzia delle Entrate richiama l’art. 3, comma 5-bis, D.Lgs. n. 175/2014 che regolamenta proprio la violazione degli obblighi di comunicazione al Sistema TS stabilendo che “in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000”.

Inoltre, è prevista l’applicazione di un’apposita sanzione in misura fissa, pari a 100 euro, nei casi di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati.

Ciò premesso, l’Agenzia chiarisce opportunamente che il concetto di “comunicazione” contenuto nella norma sanzionatoria attiene a ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema TS, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono.

Sanzione e applicazione del ravvedimento operoso

L’analisi alla normativa che regolamenta da un lato la trasmissione dei dati al Sistema TS e dall’altro le violazioni commesse in riferimento a tale obbligo porta a definire il seguente quadro.

La sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico.

In riferimento alla sanzione, la stessa resta definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso

– utilizzando il codice tributo 8912 “Sanzioni pecuniarie relative all’anagrafe tributaria al codice fiscale alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’IRAP e all’IVA”;

– se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista.

La sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione del ravvedimento in tal caso è data dalla sanzione ordinaria ridotta a 1/3 con un massimo di 20.000 euro.

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. Tel. 0574 40291

CREDITO D’IMPOSTA DEL 50% DEL SALDO IMU 2021 PER IL COMPARTO TURISMO

Nuove misure a sostegno del comparto turismo: il decreto Ucraina introduce un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata 2021 dell’IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita l’attività recettiva. Ne possono beneficiare le imprese turistico-recettive che esercitano attività agrituristica, che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali, i parchi tematici.

Quali sono le condizioni per accedere al bonus? Nel D.L. 21 marzo 2022, n. 21, contenente “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” è previsto (art. 22) un credito d’imposta IMU, per l’anno 2022, a favore del comparto turismo.

Il credito è fissato nella misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’IMU.

Non è un’esenzione IMU

Va chiarito da subito che non si tratta di un’esenzione dal versamento dell’IMU. Si è in presenza, invece, di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, rapportato all’IMU versata a titolo di seconda rata 2021. Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, è concesso in considerazione del perdurare degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali.

Soggetti beneficiari

Il contributo è riconosciuto alle imprese turistico-recettive, ivi comprese:

  • le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali;
  • le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
  • le imprese del comparto fieristico e congressuale;
  • i complessi termali;
  • i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

In base alle disposizioni contenute nell’art. 2, comma 1, legge n. 96/2006, “per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali”.

Il successivo comma 3 stabilisce, altresì, che “rientrano fra le attività agrituristiche: a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell’articolo 4, comma 4; c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268; d) organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale”.

La misura del bonus e gli immobili interessati

Il contributo è riconosciuto, per l’anno 2022, nella misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’IMU per gli immobili rientranti nella categoriacatastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività recettiva.

Nel testo è detto che l’incentivo è “in misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU)”. Il riferimento, quindi, è quanto versato a titolo di seconda rata. Nel caso in cui non è stato effettuato il versamento (per i diversi motivi), l’incentivo non è dovuto.

Le condizioni per ottenere il credito d’imposta

Sono previste due condizioni:

  • che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • che i soggetti interessati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

Come utilizzare il credito d’imposta

Il credito di imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, senza l’applicazione dei limiti di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 244/2007 e all’art. 34, legge n. 388/2000;
Attenzione L’art. 1, comma 53, dispone che “a partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro”. L’art. 34, comma 1, dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili […] ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro”.
  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi) e 109, comma 5 (rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi), TUIR.

Le disposizioni che regolano l’incentivo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, e successive modifiche.

Come richiedere il credito d’imposta

Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della predetta Comunicazione.

Modalità, termini di presentazione e contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Autorizzazione della Commissione europea

L’efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

Quanto costa all’erario?

Agli oneri derivanti dall’incentivo, valutati in 15,6 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all’art. 1, comma 366, legge n. 234/2021.

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. Tel. 0574 40291

CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE AL 100% PER CIASCUN BENEFICIARIO

Con il provvedimento n. 291082 del 27 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha determinato la percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione: considerato che l’importo complessivo dei contributi richiesti è inferiore alle risorse finanziarie disponibili, a ciascun beneficiario sarà erogato il 100% del contributo.

L’Agenzia delle Entrate ha individuato, con provvedimento n. 291082 del 27 ottobre 2021, la percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione.

L’art. 9-quater del D.L. n. 137/2020 riconosce al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone di locazione, entro il limite massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.

Con provvedimento prot. 180139 del 6 luglio 2021 l’Agenzia ha definito le modalità applicative per il riconoscimento del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro.

In particolare, l’Agenzia ha previsto che:

– l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto è presentata all’Agenzia delle Entrate dal 6 luglio al 6 settembre 2021 (termine prorogato al 6 ottobre 2021 con provvedimento prot. n. 227358 del 4 settembre 2021);

– successivamente alla chiusura del canale telematico per la presentazione delle istanze, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del soggetto richiedente, nell’area riservata del sito internet, l’importo teorico massimo del contributo calcolato;

– qualora le risorse stanziate siano inferiori all’ammontare complessivo dei contributi desumibile dalle istanze validamente presentate, l’Agenzia delle Entrate provvede al riparto proporzionale delle risorse stanziate sulla base del rapporto tra l’ammontare dei fondi disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti. La percentuale di riparto è resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;

– successivamente al 31 dicembre 2021, in base ai criteri stabiliti dal punto 4.3 del provvedimento del 6 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate determina l’effettivo contributo spettante a ciascun beneficiario e procede all’erogazione.

Quindi, considerato che l’importo complessivo dei contributi richiesti è inferiore alle risorse finanziarie disponibili, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che a ciascun beneficiario sarà erogato il 100% del contributo a fondo perduto determinato ai sensi del punto 4.3 del provvedimento del 6 luglio 2021.

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. Tel. 0574 40291

CREDITO SANIFICAZIONE 2021: AL VIA LA COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Si apre oggi, 4 ottobre, con estensione fino al 4 novembre la finestra temporale per l’invio all’Agenzia delle entrate della comunicazione dell’ammontare delle spese di sanificazione e acquisto DPI sostenute, ammissibili all’omonimo credito d’imposta introdotto dal Decreto Sostegni-bis.

La comunicazione, le cui modalità e termini di invio sono definiti con provvedimento del Direttore delle Entrate n. 191910 del 15.07.2021, è adempimento a cui è subordinata la fruizione del credito d’imposta, in quanto necessario ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dalla norma istitutiva in 200 milioni di euro.

L’edizione 2021 del credito d’imposta sanificazione presenta alcune analogie con il credito ex articolo 125 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) che inducono a ritenere applicabili, per quanto compatibili, i chiarimenti sulla previgente normativa contenuti nella circolare AdE 20/E/2020.

Il credito spetta nella misura del 30% delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, nel rispetto del duplice limite:

  • euro 60.000 di credito per beneficiario;
  • 200 milioni di euro di spesa complessiva.

L’ammontare del 30% delle spese sostenute è dunque un importo teorico da riparametrare alla percentuale massima di credito fruibile, che verrà determinata dall’Agenzia delle entrate in ragione dei crediti validamente comunicati rispetto al limite di spesa complessivo e resa nota con apposito provvedimento entro il 12.11.2021.

Sotto il profilo soggettivo la platea dei beneficiari è molto ampia: il credito spetta a esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali compresi enti del Terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti e strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale “munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast”, requisito quest’ultimo modificato in sede di conversione in Legge del Decreto Sostegni-bis.

L’ambito oggettivo si caratterizza per il debutto, fra le voci di costo ammissibili, delle spese di somministrazione di tamponi Covid-19 a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari.

Fra le spese ammissibili è possibile individuare le seguenti categorie:

le spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

le spese di somministrazione di tamponi suddette;

le spese per l’acquisto di DPI, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

le spese di acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

le spese di acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione;

le spese di acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Sotto il profilo temporale le spese devono essere state “sostenute” nel trimestre giugno-luglio-agosto 2021 e andranno pertanto individuate coi seguenti criteri di imputazione:

criterio di competenza per i soggetti in contabilità ordinaria;

criterio di cassa per i soggetti in contabilità semplificata ed esercenti arti e professioni;

– rilevanza della data di registrazione del documento contabile per le imprese minori che abbiano optato per l’articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973.

Per quanto concerne la fruizione del credito d’imposta prevede esclusivamente due modalità di utilizzo diretto:

nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese (per la generalità delle imprese il modello Redditi 2022 periodo 2021);

in compensazione F24, a partire dal primo giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate che stabilisce la percentuale massima di fruizione del credito.

Ipotizzando dunque che la percentuale di fruizione venga resa nota con provvedimento delle Entrate pubblicato venerdì 12.11.2021, la compensazione sarà possibile a partire da lunedì 15.11.2021 mediante utilizzo del codice tributo da istituirsi ad hoc.

Resta ad oggi preclusa la cessione del credito sanificazione 2021 a terzi, nulla prevedendo la norma istituiva.

Il credito d’imposta sanificazione 2021, per espressa previsione normativa dell’articolo 32, comma 3, D.L. 73/2021, è fiscalmente irrilevante e la compensazione non soggiace al rispetto dei limiti di compensazione di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34 L. 388/2000.

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. Tel. 0574 40291

CORRISPETTIVI TELEMATICI: NUOVA PROROGA

Prorogati al 1 ottobre i termini relativi alla trasmissione telematica dei corrispettivi

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 83884 del 30 marzo ha prorogato i termini relativi alla disciplina della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. 

Viene quindi spostata dal 1 aprile al 1 ottobre 2021 la data dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 – giugno 2020”, e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici. 

Vengono infine adeguati al 30 settembre 2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle entrate. 

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. tel. 0574 40291