AIUTI E CONTRIBUTI PUBBLICI: OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SUL SITO AZIENDALE ENTRO IL 30 GIUGNO

La legge 124/2017 prevede che entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti profit e no-profit pubblichino gli estremi degli aiuti e contributi pubblici percepiti nel corso dell’anno precedente, se l’ammontare complessivo supera i 10.000 euro.

Con circolare del 25 giugno 2021, il Ministero del Lavoro ha precisato che sono esclusi dagli obblighi di pubblicità i contributi pubblici di carattere generale, anche se erogati a categorie di soggetti che soddisfano condizioni determinate. In virtù del chiarimento, l’adempimento non riguarda  i contributi 5 per mille e tantomeno i contributi e sussidi ricevuti per emergenza COVID, salvo due possibili eccezioni:

  •  il contributo a fondo perduto per le imprese operanti nel settore del wedding / intrattenimento / HORECA (hotel / ristoranti / catering)  “Decreto Sostegni-bis”
  • il contributo a fondo perduto a favore degli esercenti specifiche attività di commercio al dettaglio colpite dall’emergenza COVID-19 (tra cui, abbigliamento, calzature, cosmetici, fiori e piante, carburanti, orologi e gioielli) “Decreto Sostegni-ter”

Su queste due casistiche sono attesi chiarimenti dal Ministero del Lavoro.

CHI E’ TENUTO ALL’ADEMPIMENTO

a)soggetti profit

  • Società di capitali (spa, srl, sapa) non tenute alla presentazione di nota integrativa del bilancio
  • società di persone (snc, sas)
  • ditte individuali esercenti attività di impresa

b)soggetti no profit

  • associazioni e fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS

Non sono tenuti all’adempimento i liberi professionisti.

QUANDO PUBBLICARE

Per il 2023: entro il 30 giugno 2023 gli aiuti pubblici percepiti nel corso dell’anno 2022

DOVE PUBBLICARE

Sul sito internet del soggetto dichiarante.

QUALI CONTRIBUTI DEVONO ESSERE PUBBLICATI

Sono soggetti a pubblicazione:

  • sovvenzioni
  • sussidi
  • contributi
  • vantaggi

effettivamente erogati nell’anno di riferimento e complessivamente superiori a 10mila euro erogati da:

  • Stato
  • Enti locali
  • istituzioni universitarie
  • Camere di commercio
  • Enti pubblici non economici
  • Amministrazioni e aziende del Servizio Sanitario Nazionale (incluse ASL)
  • Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni (ARAN)
  • Agenzie fiscali
  • Società a controllo pubblico
ADEMPIMENTI ACCESSORI: LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LE ENTRATE

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato negli ultimi due anni di emergenza Covid-19, devono anche inviare all’Agenzia delle Entrate il modello di dichiarazione sostitutiva per attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella nel c.d. “Temporary Framework” e che vengano rispettate le altre condizioni previste in tale ambito. L’adempimento va effettuato attraverso i canali telematici dell’Agenzia; la scadenza anche in questo caso è fissata al 30 giugno 2023. 

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REGISTRO OPERATORI GIOCO RIES, RINNOVO PROROGATO AL 30 GIUGNO 2021

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso noto che è stata prorogata al 30 giugno 2021 la scadenza per i rinnovi del RIES, l’elenco dei soggetti abilitati alle attività connesse agli apparecchi da intrattenimento con vincita denaro (newslot, sistemi di gioco VLT, etc.).
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ritenuto opportuno il rinvio per evitare un aggravio degli adempimenti e degli oneri, anche di carattere economico, in questo difficile momento per le attività.
Si legge nella Nota diffusa da l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che “La validità dell’iscrizione effettuata per l’anno 2020 all’elenco previsto dall’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220, è eccezionalmente prorogata sino al 30 giugno 2021.
Resta ferma la possibilità di nuova iscrizione al predetto elenco, che, in ogni caso, avrà validità sino al 30 giugno 2021.”
Il rinnovo andrà eseguito esclusivamente in modalità telematica attraverso il sito internet istituzionale ed utilizzando le credenziali acquisite (user id e password).

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. tel. 0574 40291