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SANZIONI PER INFEDELE REGISTRAZIONE SUL LUL DELLE TRASFERTE

Il Ministero del Lavoro, con nota 14 giugno 2016, prot. n.11885, ha fornito chiarimenti sulle sanzioni applicabili in caso di “disconoscimento” delle trasferte, con particolare riferimento all’applicazione della sanzione per infedele registrazione sul LUL. Per infedele registrazione si intendono le scritturazioni di dati diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.

In via generale, salvo i casi di errore meramente materiale, l’omessa o infedele registrazione dei dati che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria:

– da € 150,00 a € 1.500,00 fino a 5 lavoratori e a 6 mesi;

– da € 500,00 a € 3.000,00 se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o a un periodo superiore a 6 mesi;

– da € 1.000,00 a € 6.000,00 se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o a un periodo superiore a 12 mesi.

Tali condotte sono sanzionabili purché determinino omissioni di carattere retributivo, previdenziale o fiscale, non essendo rilevanti le irregolarità meramente formali ed ogni altra inesattezza che non incida sull’imponibile retributivo. Ad esempio sono sanzionabili il c.d. fuori busta o l’indicazione di ore di lavoro quantitativamente diverse rispetto a quelle effettivamente prestate, mentre non lo sono la mancata corresponsione di determinate somme previste dalla contrattazione collettiva applicata o applicabile o i casi di riqualificazione del rapporto di lavoro.

Per quanto concerne in particolare le trasferte, occorre ricordare che la disciplina fiscale e contributiva applicabile è diversa a seconda che le trasferte siano effettuate nell’ambito del territorio comunale, fuori di esso o all’estero, anche in relazione alla tipologia di indennità corrisposta al lavoratore (ad es. rimborsi analitici, indennità forfettaria o sistema misto).

La registrazione della voce trasferta può ritenersi infedele tutte le volte in cui sia riscontrata in sede ispettiva una difformità tra la realtà “fattuale” e quanto registrato sul LUL e purché si sia determinata una differente quantificazione dell’imponibile, come nel caso di trasferta non effettuata o corrisposta in sostituzione di emolumenti dovuti ad altro titolo o dell’applicazione del regime delle trasferte anziché dei trasfertisti per compensare prestazioni lavorative normalmente rese in luoghi variabili e diversi.

Considerati i non trascurabili importi delle sanzioni e l’attenzione che il Ministero ha dedicato al tema, pare consigliabile, laddove se ne ravvisasse l’opportunità, valutare con cura le prassi aziendali per uniformarle al dovuto.

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