, ,

Obbligo di indicazione dell’origine del pomodoro sull’etichetta degli alimenti derivati

Si informa che a decorrere da lunedì 27 agosto 2018 u.s. è in vigore il Decreto, adottato il 16 novembre 2017 dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e pubblicato su GU n. 47 del 26-2-18, recante l’obbligo di indicare l’origine della materia prima nell’etichetta dei prodotti derivati del pomodoro (conserve, concentrato, passata, pomodori disidratati, pomodori semi-dry o semi-secchi) e dei sughi/salse a base di pomodoro ottenuti per almeno il 50% dai medesimi derivati.

A tal proposito, è appena il caso di ricordare che l’indicazione dell’origine di tali alimenti preimballati implica l’uso in etichetta della seguente dicitura indelebile e chiaramente leggibile:

  • Paese di coltivazione del pomodoro”: nome dello Stato ove il pomodoro è stato coltivato;
  • Paese di trasformazione del pomodoro”: nome dello Stato in cui il pomodoro stesso è stato trasformato.

    Si intende che qualora il pomodoro impiegato per i richiamati prodotti sia stato coltivato e trasformato interamente in un unico Paese sarà sufficiente adottare la sola dicitura “Origine del pomodoro”: nome del Paese, mentre nei casi in cui le anzidette operazioni si siano svolte in più Paesi UE o extra UE potranno essere utilizzate in relazione ai rispettivi luoghi di coltivazione e di trasformazione le seguenti diciture: “UE”, “non UE”, o “UE e non UE”.

 

Si ricorda altresì che le descritte disposizioni di cui al neo-vigente DM 16 novembre 2017, applicabili in via sperimentale sino al 31 dicembre 2020, potrebbero nel frattempo perdere efficacia qualora la Commissione europea adotti prima di tale data – in ordine agli stessi alimenti derivati del pomodoro ed a base di pomodoro – atti esecutivi a norma del già precedentemente illustrato art. 26 Reg. UE 1169/2011.

NB: al fine di permettere lo smaltimento delle scorte residue, è previsto che i prodotti preimballati in oggetto, immessi sul mercato prima del 27 agosto u.s. con etichetta non conforme ai predetti requisiti, potranno essere commercializzati entro il termine di conservazione ivi riportato.

 

Condividi
Iscriviti alla
nostra Newsletter