OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE E PRESENTAZIONE MOD 69 ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE PER CHI HA OPTATO PER IL REGIME DI CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI

Arrivano nuovi chiarimenti riguardo alla cedolare secca sugli affitti. Con la recente circolare 20/E del 04/06/2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito risposta ad alcuni quesiti relativi l’applicazione della tassa piatta sulle locazioni, introdotta dal D.lgs. n.23 del 2011 ed ha affrontato, tra le altre, le questioni legate alla revoca dell’opzione, alla comunicazione al conduttore e al  versamento dell’acconto.

Comunicazione al conduttore L’opzione per la cedolare secca non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi  titolo.
In particolare, considerato il particolare regime transitorio previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011, con riguardo ai casi in cui il locatore può avvalersi della cedolare secca per l’annualità decorrente dal 2011 direttamente in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nel 2012, la lettera raccomandata con cui il locatore comunica al conduttore la rinuncia all’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo deve ritenersi tempestiva se inviata entro il 1° ottobre 2012, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2011, entro la stessa data dovrà inoltre essere comunicata l’opzione tramite mod. 69 alla Agenzia delle Entrate.

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