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Nuove disposizioni per i contratti a tempo determinato

Con la pubblicazione del Decreto Legge 12 Luglio 2018 n. 87, cosiddetto “decreto dignità” cambiano le regole per i contratti a tempo determinato:

  • I rapporti a tempo determinato potranno avere una durata massima di 12 mesi, anche a seguito di proroghe, in assenza di causale, oppure potranno avere una durata superiore a 12 mesi, solo in presenza di causale;
  • In ogni caso non si potranno superare complessivamente i 24 mesi;
  • Dopo i primi 12 mesi “acausali”, si potrà rinnovare il contratto per un massimo di altri 12 mesi, ma con l’obbligo di indicare la causale;
  • Il numero delle proroghe possibili nei contratti a termine diminuisce da 5 a 4 fermo restando la durata massima di 24 mesi, come descritto sopra;
  • Le causali del contratto a termine (obbligatorie dopo i primi 12 mesi) possono essere le seguenti:
    1. Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, o per esigenze sostitutive;
    2. Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
    3. relative alle attività stagionali e a picchi di attività.
  • Fin dalla prima proroga, i contratti rinnovati avranno un costo contributivo dello 0,5% in più rispetto all’1,4% già previsto per i contratti a tempo determinato.

La disciplina del lavoro in somministrazione viene equiparata a quella del contratto a termine; si applicano pertanto anche alle agenzie per il lavoro le nuove norme sulla durata massima del contratto a termine senza causali per i primi 12 mesi, mentre per ogni rinnovo successivo a quella soglia, si dovranno indicare le causali.

Anche nella somministrazione sono previsti al massimo 4 rinnovi.

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