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Nuova Legge di Bilancio in vigore dal 01.01.2017

Con la conversione in legge del Decreto 193/2016 – meglio conosciuto come “Decreto Fiscale  2016”- e la definitiva approvazione della Legge di Stabilità per il 2017 sono entrate a regime alcune importanti novità che riguardano le imprese e che comportano rilevanti modifiche agli adempimenti richiesti dall’Amministrazione ed alle modalità di determinazione dell’imposizione fiscale, vediamo insieme le principali novità.

NUOVO REGIME DI CASSA PER LE CONTABILITA’ SEMPLIFICATE:

La Legge di Bilancio per il 2017 prevede  che i contribuenti in contabilità semplificata vengano tassati secondo il c.d. criterio di cassa e non secondo il c.d. criterio di competenza a partire dal 01.01.2017. Illustriamo brevemente la differenza fra i due criteri

REGOLA GENERALE DEL PRINCIPIO DI CASSA:

È basilare il momento dell’incasso o del pagamento, al fine della formazione del reddito imponibile.

REGOLA GENERALE DEL PRINCIPIO DI COMPETENZA:

Il reddito viene calcolato indipendentemente dall’incasso o pagamento ma basandosi sull’insorgere dell’operazione. Pertanto dal 01.01.2017 il regime per cassa sarà dal 2017 il regime naturale per i soggetti in contabilità semplificato e l’unico modo per non applicarlo è OPTARE PER LA CONTABILITA’ ORDINARIA. Si ricorda che il criterio di cassa è già applicato da tempo come regime naturale per i professionisti

Con questo nuovo regime non verranno più calcolate le rimanenze finali a chiusura dell’esercizio ai fini fiscali mentre resta l’obbligo della redazione dell’Inventario di fine Anno. Come si diceva,  il reddito sarà determinato solo dai ricavi riscossi meno i costi pagati, solo alcuni costi e ricavi verranno determinati con la metodologia prevista dal TUIR quali plusvalenze, minusvalenze o sopravvenienze e ammortamenti e altri componenti negativi quali accantonamenti TFR o perdite su crediti o differenze valutarie. Tutto questo comporterà novità anche sul fronte degli adempimenti contabili necessari e, sostanzialmente, ci troveremo di fronte tre opzioni:

  • istituzione del registro incassi/pagamenti – necessaria redazione prima nota con date incasso e pagamento
  • annotazione sui registri IVA dei costi non pagati e dei ricavi non incassati in un’unica soluzione a fine anno – ricognizione a fine d’anno delle fatture registrate e non pagate o non riscosse.
  • opzione triennale per il “criterio delle registrazioni” ovvero la data di registrazione dei documenti corrisponde alla data di incasso/pagamento – regime più semplice ma con poca flessibilità.

Resta inoltre la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria.
Sarà quindi necessario esaminare le singoli posizioni per assumere le decisioni più appropriate e definire i meccanismi di gestione del nuovo sistema.

NUOVA TASSAZIONE IMPRESE – IRI

Dal 2017 anche le imprese individuali e le Società di Persone in contabilità ordinaria potranno optare per tassare separatamente gli utili non prelevati e lasciati all’interno dell’impresa. Su questi verrà applicata la stessa aliquota prevista per le Società di Capitali ovvero il 24%.
L’opzione può essere esercitata nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno da cui si vuol far partire la sua applicazione ed è valida per cinque anni. Per il 2017 potrà essere esercitata in Unico 2018.
Sul reddito d’impresa tassato con l’IRI non saranno applicabili le deduzioni/detrazioni previste per il reddito delle persone fisiche tassato con l’IRPEF.
Per calcolare il reddito imponibile IRI si partirà dal risultato d’esercizio derivante dal conto economico dell’impresa – con relative variazioni fiscali – andando poi a dedurre le somme erogate ai soci come utili o riserve o quelle prelevate dall’imprenditore individuale per le proprie esigenze.
Questa opzione puo’ essere vantaggiosa per quelle imprese che realizzano utili rilevanti e che sistematicamente destinano una quota significativa di essi autofinanziamento aziendale.
Gli utili distribuiti ai soci saranno invece tassati nei modi ordinari.
Anche in questo caso sarà necessario esaminare le singole situazioni aziendali per scegliere se è conveniente questo metodo di tassazione.

NUOVE COMUNICAZIONI PERIODICHE

Il decreto 193/2016, già convertito in legge, fra le molte disposizioni ha introdotto due nuovi adempimenti periodici per tutti i soggetti IVA. Si prevede che dal 1° gennaio 2017 è abolito lo “ spesometro ” e sono introdotti due nuovi adempimenti con periodicità trimestrale:

  • la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute
  • la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva

Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute
I soggetti passivi Iva trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, incluse le bollette doganali.

Le  scadenze per l’invio delle comunicazioni sono:

31 maggio, 16 settembre, 30 novembre e ultimo giorno di febbraio.

Solo per il 2017 (primo anno di applicazione) si prevede l’invio di una comunicazione semestrale iniziale da effettuare entro il 25 luglio 2017. (Atteso rinvio al 16.09.2017)

Sono esonerati i produttori agricoli, esentati dal versamento dell’Iva e dagli obblighi documentali connessi, situati nelle zone montane. Ad oggi parrebbero soggetti a questo adempimento le Associazioni che applicano il regime speciale della L.398 ed i soggetti cha applicano il regime “forfettario”o  c.d. “dei minimi”. Siamo in attesa di interpretazioni dell’Amministrazione.
La comunicazione, che deve essere effettuata in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, deve comprendere almeno i seguenti dati: dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, data e numero della fattura, base imponibile, aliquota applicata, imposta, tipologia di operazione.

COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Negli stessi termini e con le stesse modalità previste per la comunicazione analitica dei dati delle fatture, i soggetti passivi comunicano i dati delle liquidazioni periodiche Iva, anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito (rimangono fermi i termini ordinari di versamento dell’Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche).
Le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione in esame saranno definite da un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Sono esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, a meno che, nel corso dell’anno, le condizioni di esonero vengano meno.
L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati. Se dai controlli eseguiti dovesse emergere un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione inviata dal contribuente, quest’ultimo è informato dall’Agenzia e può fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso.

CREDITO D’IMPOSTA

A favore dei soggetti in attività nel 2017 viene riconosciuto un credito d’imposta per il sostenimento dei costi dovuti all’adeguamento tecnologico finalizzato all’effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche. Il credito d’imposta è pari a 100 euro ed è riconosciuto ai soggetti che, nell’anno precedente a quello in cui il costo è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50mila euro. La possibilità di usufruire di tale credito d’imposta è stata estesa anche a coloro che esercitano l’opzione per la fatturazione elettronica tra privati.
Sanzioni
In caso di omessa o errata trasmissione delle fatture, è prevista una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza.
In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni, si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà, se la regolarizzazione avviene nei 15 giorni successivi.

DICHIARAZIONE IVA ANNUALE IN VIA AUTONOMA

A partire dalla dichiarazione IVA 2017, la dichiarazione deve essere presentata in via autonoma, e non in allegato al modello Unico.
In base ai nuovi obblighi, la dichiarazione annuale IVA 2017 scadenza in forma autonoma va trasmessa in via eccezionale entro il 28 febbraio 2017 ma dal 2018 in poi, per cui la dichiarazione IVA 2018 anno 2017 va presentata per via telematica dal 1° febbraio al 30 aprile dell’anno successivo a quello delle operazioni.

ROTTAMAZIONE RUOLI ESATTORIALI

La rottamazione cartelle esattoriali, è la possibilità concessa dallo Stato, ai contribuenti, di poter richiedere la definizione agevolata dei debiti Equitalia e non, notificati dal 2000 al 31 dicembre 2016, ma non pagati entro i consueti 60 giorni.
Attraverso questa definizione agevolata, detto anche condono Equitalia, i contribuenti, le famiglie, le società, le imprese e i professionisti, hanno la possibilità di cancellare i propri debiti, pagando la cartella di pagamento senza interessi, sanzioni e more, fatta eccezione per le multe stradali che fruiscono solo della sanatoria sugli interessi e maggiorazioni.
In base alla nuova normativa, pertanto, con il condono Equitalia si pagano:

  • Interessi da ritardata iscrizione al ruolo;
  • Somme maturate a titolo di aggio, che possono variare dal 3 al 9%, da calcolare solo sulla parte capitale e sugli interessi;
  • Spese per le procedure esecutive;
  • Spese di notifica della cartella.

Riguardo le cartelle multe stradali, oltre all’importo di base, il debitore deve pagare l’aggio della riscossione e le eventuali spese di esecuzione e notifica della cartella.

ROTTAMAZIONE CARTELLE NON SI PAGANO:

Sanzioni sulle somme da pagare, fatta eccezione per le multe condonate; Interessi di mora; Somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.

I soggetti beneficiari della rottamazione delle cartelle Equitalia con sconti sanzioni e interessi sono:

  • debitori i cui ruoli sono stati iscritti nel periodo compreso tra il 3 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2016;
  • debitori che abbiano chiesto una dilazione di pagamento a condizione che abbiano versato le rate dovute dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016;
  • debitori decaduti dalla rateazione prima del 1° ottobre 2016.

Sono esclusi, invece, i debitori che concluderanno il pagamento dei propri debiti con Equitalia entro il prossimo 31 dicembre 2016.
La rottamazione o sanatoria o più realisticamente condono Equitalia sulle cartelle esattoriali riguarderà tutti i debiti erariali, senza distinzione di ente impositore.
Sono espressamente escluse le seguenti fattispecie:

  • risorse comunitarie come dazi e accise;
  • l’iva all’importazione;
  • le somme percepite per aiuti di Stato;
  • i crediti da condanna della Corte dei Conti;
  • le sanzioni pecuniarie di natura penale e quelle per violazione del Codice della Strada.

Ecco scadenza e termini previsti dal Decreto Legge 193/2016:

  • entro il 28 febbraio 2017 Equitalia dovrà inviare ai contribuenti una informativa per comunicare eventuali carichi affidati all’ente di riscossione entro il 31 dicembre 2016 ma non ancora notificati al contribuente medesimo;
  • entro il 31 marzo 2017 il contribuente potrà presentare la domanda di accesso agli sconti su sanzioni e interessi. Oltre questa data non sarà più possibile accedere alla rottamazione delle cartelle Equitalia;
  • entro venerdì 15 dicembre 2017 dovrà essere versato almeno il 70% del debito e pagata la terza rata;
  • entro settembre 2018 dovrà essere concluso il pagamento rateale.

A seguito della presentazione della domanda di adesione il nuovo Ente – Agenzia delle Entrate-Riscossione – dovrà bloccare ogni eventuale azione cautelare ed esecutiva, anche se già avviate. Nella domanda ad Equitalia, anzi alla nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione, occorrerà indicare gli altri eventuali contenziosi in corso con l’impegno a rinunciarvi.

Equitalia comunicherà al contribuente quanto dovuto e l’eventuale scadenza se il versamento avverrà a rate.

Il contribuente potrà scegliere di pagare:

  • in un’unica soluzione;
  • in massimo cinque rate con queste modalità:
  • prima rata (entro luglio 2017) dovrà coprire il 24% dell’importo dovuto;
  • la seconda rata (settembre 2017) dovrà coprire il 23% dell’importo dovuto;
  • la terza rata (novembre 2017) dovrà coprire il 23% dell’importo dovuto;
  • la quarta rata (aprile 2018) interesserà il 15% del dovuto;
  •  la quinta rata (settembre 2018) dovrà coprire il restante 15%.
  • In entrambi i casi si potrà fruire di sconti totali su sanzioni e interessi.
  • Le modalità di pagamento concesse saranno tre:
  • i classici bollettini precompilati allegati alla risposta fornita da Equitalia;
  • domiciliazione bancaria;
  • direttamente allo sportello Equitalia.

NOTIFICA VIA PEC: OBBLIGATORIA DAL 1°LUGLIO 2017

Dal 1°luglio 2017 gli avvisi di accertamento e gli altri atti che devono essere notificati alle imprese individuali, alle società o ai professionisti, possono essere effettuati direttamente dall’Ufficio competente, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).  All’Ufficio, è infatti, consentita la consultazione telematica e l’estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi.
Resta, comunque, ferma la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge, per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017.

SUPERAMMORTAMENTO E IPERAMMORTAMENTO

La legge di Bilancio 2017 prevede:

la proroga (con l’eccezione dei veicoli a deducibilità limitata) fino al 31 dicembre 2017 (o fino al 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), del super ammortamento prevista dall’art. 1, commi 91 ss., della legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016), riguardante gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi;

una nuova disciplina (iperammortamento) che riconosce:

  • una maggiorazione nella misura del 150% del costo di acquisizione per i beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0;
  • una maggiorazione ordinaria del 40% del costo di acquisto per i beni immateriali strumentali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0.

L’allegato B elenca invece i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» a cui spetta una maggiorazione del 40% (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni).

Per poter beneficiare dell’Iperammortamento l’impresa dovrà acquisire:

una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

invece, per gli i beni di costo unitario superiori a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto all’albo o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

  1. possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o all’allegato B,
  2. è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza di iperammortamenti.

CESSIONE, ASSEGNAZIONE E ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI

Sono stati riaperti i termini fino al 30 settembre 2017 per la cessione o l’assegnazione di alcuni beni ai soci e l’estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell’imprenditore individuale. I versamenti della relativa imposta sostitutiva andranno effettuati entro il 30 novembre 2017 e il 16 giugno 2018.

DETRAZIONE PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

È stata prorogata per il 2017 la detrazione del 65% prevista per interventi di riqualificazione energetica. Inoltre, fino al 2021 è prevista una detrazione del 70% per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo; una detrazione del 75% invece è stabilita per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva. L’importo massimo per la detrazione è fissato in 40.000 euro per unità immobiliare che compone l’edificio.

 DETRAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE E BONUS MOBILI

È stata prorogata anche per il 2017 la detrazione del 50% per interventi di ristrutturazione edilizia fino a un massimo di 96.000 euro.
Anche il bonus mobili è stato prorogato per il 2017. Il bonus si applica anche a coloro i quali hanno iniziato i lavori di ristrutturazione nel 2016 per le spese sull’arredamento sostenute nel 2017. La detrazione, da ripartire in 10 quote annuali, spetta per il 50% delle spese sostenute, per un massimo di 10.000 euro, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni) al fine di arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

Non è stato invece prorogato il bonus legato all’acquisto da parte delle giovani coppie.

F24 CARTACEO PAGAMENTI SUPERIORI A 1.000 EURO

Tra le novità introdotte nel decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, si prevede la cancellazione dell’obbligo di presentazione attraverso i canali telematici del modello F24 per i pagamenti superiori a 1.000 euro, effettuati dai contribuenti persone fisiche. Tali versamenti, pertanto, potranno nuovamente essere effettuati mediante il modello F24 cartaceo. L’obbligo di utilizzo dei servizi telematici permane per le deleghe di pagamento in cui siano effettuate delle compensazioni fiscali e il saldo finale sia di importo positivo. Nessuna novità, infine, per quanto riguarda le modalità di trasmissione degli F24 con saldo zero.

Per informazioni  Ufficio Tributario CONSEA Confesercenti di Prato Tel 0574/40291

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