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LEGGE DI BILANCIO 2024: LE PRINCIPALI NOVITA’

Di seguito vengono illustrate le principali disposizioni di carattere fiscale contenute nella c.d. “Legge di bilancio 2024” pubblicata nella G.U. n. 303 del 30/12/2023 e recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”  e nel D.L. n. 212/2023 (c.d. “Decreto Superbonus”) pubblicato nella G.U. n. 302 del 29/12/2023 e recante: “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

NOVITA’ DI CARATTERE FISCALE

  • Novità in materia di Fringe benefit (art. 1, commi 16 e 17)

Per il periodo d’imposta 2024, è introdotta una disciplina transitoria, in deroga alle disposizioni del TUIR, in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore stesso (comunemente noti come “fringe benefits”).

Il predetto regime transitorio consiste:

  • nell’innalzamento del limite di esenzione da 258,23 euro a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti;
  • nell’inclusione delle somme erogate o rimborsate al lavoratore dipendente dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Al riguardo, si evidenzia che le esenzioni riconosciute concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.

  • Misure in materia di detassazione dei premi di risultato (art. 1, comma 18)

Per il 2024 è prevista la riduzione transitoria dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

  • Proroga dell’entrata in vigore dell’imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici manufatti in plastica biodegradabile e compostabile (art. 1, comma 44)

È prorogata al 1° luglio 2024 la decorrenza dell’efficacia della c.d. “plastic tax” e della c.d. “sugar tax” istituite dalla legge di Bilancio 2020.

  • Misure in materia dell’aliquota Iva per prodotti per l’igiene femminile, alcuni prodotti per la prima infanzia e pellet (art. 1, comma 45 e 46)

Si riporta al 10% l’aliquota IVA prevista per:

  • prodotti assorbenti ed i tamponi per la protezione dell’igiene femminile;
  • il latte, in polvere o liquido, nonché per alcuni prodotti per l’alimentazione di lattanti e primi infanti.

Di conseguenza, l’aliquota agevolata del 5% per i suddetti prodotti viene eliminata.

Inoltre, è ripristina l’aliquota IVA ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli e l’aliquota IVA del 10% per la cessione dei pellet, in luogo dell’aliquota ordinaria al 22%, si applica anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.

  • Misure in materia di accise sui tabacchi (art. 1, comma 48)

La misura riguarda i valori delle accise, gli oneri fiscali e le aliquote dell’imposta di consumo per alcuni prodotti del tabacco e prodotti sostitutivi dei prodotti da fumo.

In particolare:

  • è modificato l’ammontare delle accise per le sigarette: l’importo specifico fisso per unità di prodotto, per l’anno 2024, è determinato in 29,30 euro (da 28,20 euro) per 1.000 sigarette mentre, a decorrere dall’anno 2025, in 29,50 euro (da 28,70 euro) per 1.000 sigarette;
  • per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette l’accisa minima è portata, da euro 115, ad euro 147,50 dal 2024 e ad euro 148,50 dal 2025;
  • per le sigarette, l’onere fiscale minimo è aumentato: il PMP (prezzo medio ponderato) è innalzato dal 98,50 al 98,70% per il 2024 e dal 98,60 al 98,80% per il 2025;
  • con riferimento ai tabacchi da inalazione senza combustione, agli stessi si applica un’accisa in misura pari al 42% (invece che 41%, come precedentemente previsto) dal 2026;
  • con riferimento ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali, essi sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al 15% e al 10% dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024, al 16% e all’11% dal 1° gennaio 2025, al 17% e al 12% dal 1° gennaio 2026.
  • Misure in materia di rivalutazione terreni e partecipazioni (art. 1, commi 52 e 53)

È previsto che le disposizioni relative alla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni e dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024, stabilendo anche per tali operazioni un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.

La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 giugno 2024.

La disposizione prevede, inoltre, che agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale con riferimento al mese di dicembre 2023.

  • Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi di beni immobili (art. 1, comma 63)

La disposizione interviene sul regime fiscale delle locazioni brevi (ossia locazioni fino a 30 giorni), prevedendo quanto segue:

  • in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applica l’aliquota del 26% (fino al 31 dicembre 2023 era al 21%);
  • la predetta aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;
  • i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, o che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai predetti contratti, devono operare la ritenuta del 21% a titolo di acconto;
  • gli intermediari non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono ai propri obblighi tramite la stabile organizzazione; qualora gli stessi soggetti siano riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro Ue, in qualità di responsabili d’imposta, nominano un rappresentante fiscale; in assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti brevi.
  • Disposizioni in materia di plusvalenze da cessioni di beni immobili sui quali si è usufruito di Superbonus (art. 1, commi da 64 a 67)

La disposizione modifica il TUIR, in particolare agli articoli 67, comma 1, e 68, comma 1, facendo rientrare tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal Superbonus che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione.

In particolare, è previsto che a partire dal 1° gennaio 2024, qualora l’immobile, su cui sono stati effettuati interventi di riqualificazione al 110%, venga rivenduto prima di dieci anni dalla fine lavori, la plusvalenza del 26% andrà calcolata tenendo conto del maggior valore dovuto ai lavori di ristrutturazione.

Dalla predetta disposizione sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti a prima casa per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, se tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.

Inoltre, la disposizione prevede che, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura:

  • nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi;
  • nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, si tiene conto del 50% di tali spese.
  • Norma di interpretazione autentica su esenzione IMU sugli immobili enti non commerciali (art. 1, comma 71)

La disposizione specifica che sono esenti IMU gli immobili, posseduti da alcune tipologie di soggetti, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di culto, anche se tali beni sono concessi in comodato a un soggetto funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le menzionate attività, con modalità non commerciali.

  • Misure in materia di adeguamento delle esistenze iniziali (art.1, commi da 78 a 85)

La disposizione prevede che, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, gli esercenti attività d’impresa che non adottino i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

In caso di eliminazione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento:

  • dell’IVA, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 ad un ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione che verrà stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale;
  • di un’imposta sostitutiva, in misura pari al 18%, da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate al punto precedente ed il valore eliminato.

In caso di iscrizione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva in misura pari al 18%, da applicare al valore iscritto.

L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.

Le imposte dovute sono da versare in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo. Al mancato pagamento nei termini consegue l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.

L’adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere.

L’imposta sostitutiva, infine, non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’Irap.

  • Disposizioni in materia di ritenute su bonifici e provvigioni (art. 1, commi da 88 a 90)

A decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta, passa dall’8% all’11%.

Inoltre, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d’imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari si applicherà anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.

  • Disposizioni in materia di IVIE ed imposta di bollo sui prodotti finanziari “IVAFE” (art. 1, comma 91)

La disposizione prevede che a partire dal 1° gennaio 2024:

  • l’aliquota ordinaria dell’IVIE passa all’1,06 per cento;
  • l’aliquota dell’IVAFE passa al 4 per mille annuo ma solo limitatamente ai prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
  • Disposizioni in materia di compensazioni (art.1, commi da 94 a 98)

Il provvedimento dispone che:

i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale IVA o relativo a periodi inferiori all’anno, o dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap, o dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Inps e dell’Inail, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore;

dal 1° luglio 2024 coloro che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, fino alla completa rimozione delle violazioni contestate;

– In materia di riduzione dei costi di riscossione fiscale dal 1° luglio 2024 i versamenti delle imposte sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate compensazioni.

Sostanzialmente, viene estesa la disciplina che già imponeva il versamento tramite i servizi telematici solo se, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale fosse di importo pari a zero;

– la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’Inps, può essere effettuata:

  • dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
  • dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
  • dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge;

– la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’Inail può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

NOVITA’ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI

  • Misure in materia di Zes unica del Mezzogiorno (art. 1, comma 249)

La misura è volta a stabilire le risorse destinate al credito d’imposta per la ZES (Zona economica speciale) unica del Mezzogiorno, che sarà concesso sugli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024, istituito dal D.L. n. 124/2023.

In particolare:

  • lo stanziamento previsto è pari a 1,8 miliardi di euro per l’anno 2024;
  • si ricorda che il credito d’imposta spetta alle imprese che effettuino l’acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo.
  • Rifinanziamento della nuova Sabatini (art.1, comma 256)

È previsto il rifinanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2024 della “nuova Sabatini”.

Al riguardo si evidenzia che non è stata apportata nessuna modifica alla disciplina e, in estrema sintesi, si ricorda che la nuova Sabatini sostiene l’acquisto, o l’acquisizione in leasing, da parte di micro, piccole e medie imprese (MPMI), di beni strumentali materiali – macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware – o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo.

  • Credito d’imposta per gli esercenti le attività di trasporto merci (art. 1, commi 296 e 297)

La disposizione estende, nel limite massimo di 20 milioni di euro per l’anno 2024 l’applicazione del credito d’imposta, di cui all’art. 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del D.L. n. 144/2022, in favore delle imprese che effettuino attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

La misura massima del tax credit assegnabile è pari al 12% delle spese sostenute nel mese di luglio 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore.

ALTRE MISURE DI INTERESSE

  • Misure in materia di rischi catastrofali (art. 1, commi da 101 a 111)

La disposizione prevede che le imprese con sede legale in Italia o imprese straniere con una stabile organizzazione in Italia, che sono tenute a registrarsi presso il Registro delle imprese, sono obbligate a stipulare entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi per coprire i danni ai beni immobili iscritti nell’attivo di bilancio, di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3). Questa copertura deve riguardare i danni direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali che si verificano sul territorio nazionale, tra cui sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

D.L SUPERBONUS

  • Disposizioni in materia di bonus nel settore dell’edilizia (art. 1)

A garanzia dei beneficiari delle detrazioni spettanti per gli interventi legati al Superbonus, per le quali, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, è stata esercitata l’opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito d’imposta, è previsto che le stesse non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato miglioramento di due classi energetiche.

Sostanzialmente, per i lavori già avviati, solo i soggetti che hanno effettuato l’asseverazione entro il 31 dicembre 2023 potranno mantenere invariato il beneficio nella originaria misura del 110%.

Inoltre, la disposizione stabilisce l’erogazione di un contributo a favore dei soggetti che eseguono gli interventi agevolati ai sensi dell’art. 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento e che hanno un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.

Al riguardo:

  • l’erogazione del contributo è effettuata, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia dell’entrate secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro il 28 febbraio 2024;
  • il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
  • Disposizioni in materia di cessione del credito e sconto in fattura (art. 2)

La norma è volta a rimodulare la disciplina di deroga al divieto di opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito prevista dall’articolo 2, comma 2, lettera c), del D.L. n. 11/2023.

La nuova disposizione limita l’ambito della predetta deroga riservandola agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del nuovo decreto (quindi in data antecedente al 30 dicembre 2023), risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.

Inoltre, la disposizione prevede che i contribuenti che usufruiscono dei benefici relativi agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, in relazione alle spese per interventi avviati successivamente al 30 dicembre 2023, siano tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione di tali lavori, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Le modalità di attuazione di tale misura sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy.

  • Disposizioni in materia di detrazioni fiscali per l’eliminazione delle barriere architettoniche (art. 3)

La disposizione è volta a rimodulare la disciplina sulla detrazione fiscale per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

In particolare:

  • Si è provveduto a rimodulare l’ambito oggettivo dell’agevolazione in questione, che viene limitato agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici con riferimento alle spese sostenute a partire dal 30 dicembre 2023. È inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con le modalità previste per le spese di cui all’art. 16-bis del Tuir;
  • È abrogato il comma 3 dell’articolo 119-ter del D.L. 34/2020 che ricomprendeva nel beneficio gli interventi riguardanti l’automazione di specifiche tipologie di impianto (porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiana automatiche);
  • È limitata al 31 dicembre 2023 la deroga al blocco dell’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, del predetto D.L. n. 34/2020, salvo alcuni casi dettagliatamente previsti.

Infine, nell’articolato è previsto che le disposizioni di cui al citato articolo 119-ter del DL n. 34 del 2020, nonché di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche di cui ai precedenti punti, si applicano alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30 dicembre 2023:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non sia prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. Tel. 0574/40291

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