FRINGE BENEFIT FINO A 2000 EURO PER CHI HA FIGLI A CARICO

Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente verrà innalzato nel 2024 da 258,23 a 1.000 euro. L’importo sarà elevato fino a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. E’ una delle novità per i fringe benefit previste dal disegno di legge di Bilancio 2024, oltre all’ampliamento delle spese ricomprese nei nuovi limiti per l’affitto della prima casa e per gli interessi sul mutuo sempre relativo alla prima casa. Al fine di beneficiare del valore massimo di 2.000 euro occorre però che siano rispettate alcune condizioni ed effettuate specifiche dichiarazioni al datore di lavoro. Quali sono?

Tra le misure previste dal disegno di legge di Bilancio 2024, sono previsti nuovi interventi per il welfare aziendale a favore dei lavoratori.

L’art. 6 del disegno di legge prevede, per il solo periodo d’imposta 2024, una nuova deroga all’ TUIR sulla scia di quanto già previsto in previsto per il periodo d’imposta 2023 dall’art. 40 del decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito in l. n. 85/2023) e per il periodo d’imposta 2022 dall’art. 12 del D.L. n. 115/2022, seppure con alcune novità.

Fringe benefit con nuovi limiti per il 2024

Più specificamente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente viene innalzato da 258,23 euro a 1.000 euro.

Inoltre, sono altresì escluse dalla base imponibile le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Come si può notare, rispetto all’ art. 40 del D.L. n. 48/2023 la rimborsabilità viene ampliata anche alle spese per l’affitto della prima casa ed agli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

L’importo viene elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dal- l’ art. 12, comma 2, del TUIR.

Nozione di figli fiscalmente a carico

A tal proposito, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 23/E del 1° agosto 2023, occorre fare riferimento non solo ai figli effettivamente a carico, cioè a quelli che abbiano un reddito non superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro per i figli di età non superiore a ventiquattro anni), ma anche nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all’ art. 12 del TUIR poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale (AUU).

Ciò secondo quanto dispone l’ art. 12, comma 4-ter, del TUIR il quale stabilisce che, ai “fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione”.

A tal proposito, la circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 del citato art. 12 restano fiscalmente a carico, benché per essi non spettino più le relative detrazioni.

Tale condizione è rispettata anche nel caso di accordo tra i genitori per l’attribuzione dell’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato ai sensi dell’ articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR.

Altro aspetto chiarito dall’Agenzia delle Entrate è il momento nel quale occorre verificare la sussistenza del requisito.

Segnatamente, occorre fare riferimento al 31 dicembre dell’anno sulla base del principio dell’unitarietà del periodo d’imposta e spetta ad ogni genitore a condizione che il figlio risulti, anche astrattamente (v. sopra quanto indicato per l’AUU), fiscalmente a carico di entrambi.

A fini dell’incremento a 2.000 euro il lavoratore dipendente deve dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

Non è prevista alcuna deroga alla tassabilità dell’intero ammontare qualora il valore di 1.000 euro (o 2.000 euro nel caso di figli a carico) venisse superato nel periodo d’imposta.

Quali spese rientrano tra i fringe benefit

Per l’individuazione delle spese, è utile fare riferimento alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 4 novembre 2022, oltre alla già richiamata circolare n. 23/E del 1° agosto 2023.

È utile ricordare che per utenze domestiche s’intendono quelle relative agli immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari senza ulteriori condizioni in ordine alla residenza o domicilio.

Sono comprese anche le utenze intestate al condominio da questi addebitate al singolo condomino per la quota di competenza in sede di ripartizione, nonché quelle riaddebitate dal locatore a condizione che non siano forfetizzate.

Documentazione e controlli

Il datore di lavoro deve conservare la documentazione in caso di controlli degli organi di verifica.

In particolare, il sostituto d’imposta deve acquisire e conservare i giustificativi della spesa ovvero una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal lavoratore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale viene attestato il possesso della documentazione che comprova il pagamento delle utenze domestiche, riportando gli elementi necessari.

Le spese che rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione sono quelle sostenute nel periodo d’imposta che, per effetto dell’art. 51, comma 1, del TUIR si estende fino al 12 gennaio dell’anno successivo.

In aderenza al principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscale e contributivi (cfr. art. 12 l. 153/1969, modificato dall’ art. 6 D.Lgs. n. 314/1997), l’esclusione ai fini IRPEF si estende anche ai fini previdenziali.

L’INPS ha fornito indicazioni su questo aspetto, a seguito delle previsioni dell’art. 40 del D.L. n. 48/2023, con la circolare n. 49 del 31 maggio 2023 cui si rinvia.

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