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FONDO DI GARANZIA: GLI AGENTI DI VIAGGIO HANNO LA “LORO” SOLUZIONE

COMUNICATO ALLA CATEGORIA
FONDO DI GARANZIA: GLI AGENTI DI VIAGGIO HANNO LA “LORO” SOLUZIONE

Nonostante il Ministero abbia proceduto con l’abolizione del Fondo Pubblico
senza considerare i gravi disagi per il settore, gli agenti di viaggio hanno realizzato una SOLUZIONE mutualistica ECONOMICA ed EFFICACE per rispondere a questo obbligo previsto da norme comunitarie

Il Ministero del Turismo (MIBACT) ha cancellato il Fondo Nazionale di Garanzia alimentato dal 4% delle polizze RC che le agenzie di viaggi ed i tour operator pagano ogni anno, mettendo la categoria in uno stato di confusione proprio nel momento più ‘caldo’ dell’anno. Soprattutto, non ha preso in considerazione le segnalazioni di criticità e la richieste di proroga che i rappresentanti degli agenti di viaggio hanno fatto ripetutamente.
E’ vero che è un obbligo previsto da una direttiva europea MA si poteva dare al settore più tempo per gestire la transizione in modo meno traumatico

TUTTO CIO’ PREMESSO

GLI AGENTI DI VIAGGIO di Assoviaggi Confesercenti hanno fatto predisporre una SOLUZIONE OTTIMALE per la Garanzia contro il rischio di fallimento e di insolvenza

CARATTERISTICHE principali:
• Pagamento del contributo di garanzia connesso al flusso delle vendite (calcolo a passeggero o in percentuale sul valore del pacchetto)
• Emissione di un certificato di garanzia da consegnare al titolare del pacchetto
Nessun rischio di compromissione del patrimonio personale a seguito del default del fondo
• Possibilità di aderire al fondo online e di uscirne su semplice richiesta scritta
• Controllo attento sulla situazione societaria di ogni ADV, anche nel corso dell’anno, a tutela
del patrimonio del fondo nell’interesse di tutti gli aderenti

Per ricevere tutte le informazioni personalizzate sul Fondo Garanzia Viaggi
è sufficiente registrarsi senza impegni né vincoli, sul sito web

www.garanziaviaggi.it

oppure email a [email protected] o tel. al num. 06-9970.5792

NOTA: Si ricorda che la garanzia riguarda i contratti di turismo organizzato (pratiche con pacchetti vacanza) nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, ognuno per la propria parte, assicurando al turista il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico ed il rientro immediato.

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