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FISCO, INPS, RISORSE UMANE ….

aggiornato al 06/04/2020

  • Svolgo più attività, e solo una di queste rientra tra quelle che consentono di beneficiare della sospensione dei versamenti fino al 30 aprile 2020. Posso beneficiare del previsto differimento?

, ma solo se l’attività rientrante tra quelle oggetto di sospensione è svolta in maniera prevalente rispetto alle altre.

  • Le attività per le quali è stata disposta la chiusura sono obbligate ad emettere la fattura elettronica durante il periodo di sospensione?

Sì, l’emissione delle fatture non è un adempimento annoverabile tra quelli attualmente sospesi.

  • La trasmissione telematica dei corrispettivi rientra tra gli adempimenti sospesi?

Trasmissione telematica e memorizzazione dei corrispettivi rappresentano un unico adempimento: la prima non può quindi essere “separata” dalla seconda ed essere ritenuta sospesa.
Diverso è il caso dei contribuenti che ricadono nella “fase transitoria”, in quanto non utilizzano ancora un registratore telematico e continuano ad emettere scontrini o ricevute fiscali: in questo caso è possibile beneficiare della sospensione dei termini per la trasmissione dei corrispettivi.

  • Se l’attività è stata sospesa è necessario rispettare qualche adempimento ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi?

No, se non viene svolta alcuna attività, nessuna ulteriore operazione relativa alla memorizzazione e invio dei dati deve essere posta in essere. Il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva, provvederà all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione.

  • Fino al 31 maggio sono sospesi i termini per la presentazione dei modelli Intrastat?

Sì, la presentazione andrà effettuata entro il 30 giugno 2020.

  • Sono sospesi i termini per la registrazione degli atti privati in termine fisso?
    Posso ritenere sospeso anche il versamento dell’imposta di registro a fronte della registrazione di un contratto di locazione/comodato?

Sì, sono sospesi i termini per la registrazione.
Se il contribuente si avvale della sospensione per la registrazione dei contratti è sospeso anche il versamento dell’imposta. Se il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, chiede la registrazione dei contratti, resta dovuto il relativo versamento dell’imposta.

  • Il Decreto sospende anche i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni di successione?

  • Nell’ambito di un controllo formale ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1972 ho ricevuto una richiesta di presentazione della documentazione. I termini sono sospesi?

Si, se i termini assegnati per fornire la documentazione scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio. In questi casi, la documentazione deve essere prodotta entro il 30 giugno 2020.

  • Per beneficiare del credito d’imposta è necessario che il canone di locazione sia stato pagato?

Sì, il credito matura a seguito dell’avvenuto pagamento del canone.

  • Ho locato un immobile rientrante nella categoria catastale D/8. Posso beneficiare del credito d’imposta?

No, il credito è riconosciuto solo per la categoria catastale C/1.

 

  • A CHI E’ APPLICABILE IL CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI ?

Il decreto prevede un credito d’imposta, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60% delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni di locazione purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Per poter beneficiare del credito d’imposta il locatario deve quindi:
essere titolare di un’attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.
In questo modo agli esercenti di attività di vendita al dettaglio, soprattutto di ridotte dimensioni, che hanno dovuto sospendere l’attività, viene riconosciuto un parziale ristoro dei costi sostenuti per la locazione dell’immobile adibito all’attività al dettaglio e attualmente inutilizzato. Sono escluse le attività non soggette agli obblighi di chiusura, in quanto identificate come essenziali (tra le quali, farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità).

  • IN CHE MODO POSSO OTTENERE IL CREDITO D’IMPOSTA?

L’importo può essere utilizzato a partire dal 25 marzo 2020 in compensazione, utilizzando il Modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

  • IL “CREDITO D’IMPOSTA NEGOZI E BOTTEGHE” E’ DA INTENDERSI APPLICABILE ANCHE AI CONTRATTI DI AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA E AD  ALTRE FORME CONTRATTUALI CHE REGOLINO I RAPPORTI TRA LOCATARIO E PROPRIETARIO PER GLI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE?

La misura in esame si applica ai contratti di locazione di negozi e botteghe, rimanendo esclusi i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d’azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali.

  • UN’AZIENDA AVENTE UN CODICE ATECO NON ESPLICITAMENTE MENZIONATO NELL’ELENCO DEI CODICI INDICATI A TITOLO INDICATIVO DALLA RISOLUZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 18 MARZO 2020, MA CHE RIENTRA NEI SETTORI ELENCATI DALL’ART 61 DEL DECRETO CURA ITALIA E DALL’ARTICOLO 8 DEL DL 9/2020, PUO’ RIENTRARE COMUNQUE TRA I BENEFICIARI DELLA NORMA?

Come chiarito nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E, i codici ATECO riferibili a tali attività economiche sono meramente indicativi. Pertanto, rientrano nell’ambito applicativo delle richiamate disposizioni anche soggetti con diverso codice ATECO – come ulteriormente precisato anche con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 21 marzo 2020 – purché rientranti in una delle categorie economiche indicate.

  • TRA I VERSAMENTI SOSPESI E PROROGATI AL 31 MAGGIO SONO INCLUSI ANCHE QUELLI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO CHE SOSPENDE  IL VERSAMENTO DELLA RETRIBUZIONE?

Sono sospesi fino al 30 aprile 2020 – in favore dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza in atto – i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Viene previsto che il versamento delle somme oggetto di sospensione sia effettuato in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31 maggio 2020. Ciò premesso, con specifico riferimento alle ritenute fiscali, tale disposizione non può trovare applicazione nel caso in cui il datore di lavoro non corrisponda le retribuzioni in quanto non opera le ritenute oggetto di sospensione.

  • IL DECRETO CURA ITALIA SOSPENDE ANCHE I TERMINI PREVISTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE (UN ANNO DALLA MORTE)?

La proroga di questo termine non è espressamente menzionata. Tuttavia essa potrebbe rientrare nella sospensione degli adempimenti tributari in senso lato, tenuto conto che la dichiarazione è presentata all’Agenzia delle Entrate e che essa è in funzione del pagamento dei tributi. Qualora il termine di presentazione della dichiarazione di successione scada nel periodo di sospensione compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 si applica la sospensione prevista dall’articolo 62 del Decreto Cura Italia e tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020.

  • E’ CONFERMATA LA SCADENZA AL 31/03 DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEGLI ONERI DETRAIBILI PER IL 730 PRECOMPILATO E PER LE CU?

Sì, le scadenze ordinarie per la comunicazione degli oneri detraibili per il 730 precompilato (28 febbraio) e per le Certificazioni Uniche (7 marzo) erano già state prorogate al 31 marzo 2020 dal DL 9/2020 e quest’ultima scadenza è stata confermata dal DL 18/2020.

  • IL DECRETO CURA ITALIA SOSPENDE I TERMINI DI LEGGE PREVISTI PER LE EVENTUALI DECADENZE (AD ESEMPIO PERDITA DEI BENEFICI PRIMA CASA IN CASO DI MANCATO RIACQUISTO ENTRO UN ANNO O MANCATA ALIENAZIONE ENTRO UN ANNO)?

Questi termini non sono sospesi perché la perdita delle agevolazioni fiscali collegate all’acquisto della prima casa si associa al compimento di atti o vicende di tipo non strettamente tributario (cessione della prima casa prima dello spirare dei 5 anni e riacquisto di altro immobile entro un anno; spostamento della residenza entro 18 mesi dall’acquisto). È allo studio un intervento legislativo per il prossimo decreto legge, finalizzato a derogare ai termini di decadenza in questione.

  • Agenzia delle Entrate-Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione 8 marzo 2020 – 31 maggio 2020 di cui all’art. 68 del D.L. n. 18/2020?

No, nel periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione non può notificare nessuna cartella di pagamento, neanche attraverso la posta elettronica certificata.

  • Ho una cartella che mi è stata notificata qualche settimana fa e scade dopo l’8 marzo. Devo pagarla?

I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 maggio 2020. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020

  • I versamenti non effettuati perché i termini sono stati sospesi dal decreto devo pagarli entro il 30 giugno in unica soluzione?

Sì. Tuttavia, per le cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione (8/3 – 31/5) puoi richiedere una rateizzazione. Per evitare di far attivare le procedure di recupero previste per legge, è necessario fare l’istanza all’Agenzia entro il 30 giugno 2020.

  • Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?

Il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso. Il pagamento di queste rate deve comunque avvenire entro il 30 giugno 2020.

  • Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020. Agenzia delle entrate-Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?

No. Durante il periodo di sospensione l’Agenzia non può attivare alcuna procedura cautelare (esempio: fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (esempio: pignoramento).

  • A maggio 2020 scade una ulteriore rata della “Rottamazione-ter”. Devo pagarla?

Si. il Decreto il decreto non ha modificato il termine di pagamento della rata di maggio della “Rottamazione-ter” che deve essere pagata entro il 31 dello stesso mese per non perdere i benefici della rottamazione.

aggiornato al 19/03/2020

  • Sono un commerciante, iscritto all’INPS e non titolare di pensione, posso richiedere il bonus di 600€ per il mese di marzo? Se si, posso già fare domanda?

Certo, il bonus 600€ per il mese di marzo  spetta “ai lavoratori autonomi, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata”. L’indennità sarà erogata previa domanda dall’INPS, ma al momento siamo in attesa che l’Istituto fornisca indicazioni operative e interpretative.

 

  • Sono un libero professionista, iscritto alla Gestione Separata INPS e non sono iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie, è vero che posso fare richiesto diritto a un bonus di € 600 per il mese di marzo?

Certo, se lei risulta libero professionista, titolare di partita IVA alla data del 23/02/2020, non è titolare di pensione e non è iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie, potrà, previa domanda all’INPS, vedersi riconosciuto il bonus di € 600 per il mese di marzo.

  • L’indennità di 600 euro spetta agli agenti che pagano anche l’enasarco?

Purtroppo, così come è scritta la norma,  non permette, ahimè, di ricomprendere gli agenti e rappresentanti di commercio nel novero dei soggetti potenzialmente beneficiari della misura di sostegno al reddito ivi indicata. E’ noto, infatti, che gli agenti e rappresentanti di commercio sono iscritti contestualmente sia alla gestione AGO (artigiani e commercianti) che a ENASARCO. Il sindacato Confesercenti Fiarc ha scritto Fiarc scrive al ministro del lavoro: “estendere indennizzo anche ad agenti e rappresentanti” Pagano due volte e non hanno nemmeno una indennità!

  • Sono una commerciante, mio marito lavora come dipendente e in seguito al decreto di chiusura delle scuole non posso svolgere la mia normale attività per occuparmi di mio figlio di 7 anni, esiste un congedo anche per me?

La fruizione del congedo parentale di massimo 15 giorni per un periodo continuativo o frazionato, per figli di età non superiore ai 12 anni, è estesa anche ai genitori LAVORATORI AUTONOMI iscritti all’INPS. Sarà indennizabile al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda del tipo di lavoro autonomo svolto. Sarà erogato su domanda dall’INPS e restiamo in attesa delle indicazioni operative dell’Istituto per attivare tale procedura.

  • Sono un lavoratore dipendente e usufruisco già di 3 giorni di permessi mensili retribuiti per familiare disabile con legge 104/1992 riconosciuta, è vero che posso estendere di ulteriori 12 giornate tale permesso? Posso già fare domanda?

Il decreto ha stabilito che ai 3 giorni mensili di permesso già previsti, si sommano ulteriori 12 giornate PER I MESI di marzo e aprile quindi, il totale complessivo di giornate per marzo e aprile diventano 3+12+3= 18 giornate TOTALI Per quanto riguarda la domanda siamo in attesa di indicazioni operative e interpretative da parte dell’INPS.

  • Sono titolare di una ditta individuale iscritto come commerciante all’INPS e in più ricopro il ruolo di amministratore di una società per la quale verso i contributi alla gestione separata, posso, visto che si tratta di due attività distinte chiedere il bonus di € 600 per entrambe le casistiche?

NO, intanto perchè il bonus dei 600€ per iscritti alla gestione separata spetta solo se NON si è iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,(ed il commerciante lo è) e poi perchè il DL 18 del 17/03/2020 all’art. 31 stabilisce che le due indennità, che in questo caso sono all’art. 27 e 28, NON sono tra esse cumulabili.

  • Sono un lavoratore autonomo e vorrei sapere se posso usufruire del bonus di 600€ per la tata dei miei bimbi.

In alternativa al congedo parentale retribuito al 50%, e per i lavoratori dipendenti, autonomi e iscritti alla Gestione Separata, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi baby-sitting nel limite massimo complessivo di € 600. Il bonus sarà erogato mediante libretto famiglia.

  • Sono una lavoratrice dipendente di una ditta privata, dal 05/03, io e mio marito stiamo usufruendo di ferie e permessi per restare a casa con nostro figlio di 9 anni, è vero che possiamo chiedere il congedo parentale di 15giorni al mese ciascuno?

Attenzione, la fruizione del congedo è riconosciuta ALTERNATIVAMENTE ad entrambi i genitori, per un periodo continuativo o frazionato, per un totale complessivo non superiore a 15 giorni. Non possono sommarsi 15giorni di un genitore a 15 giorni dell’altro.

  • Ho sentito parlare del congedo parentale, cos’è?

E’ un periodo di astenzione al lavoro concesso dal 5 marzo in poi ai genitori per prendersi cura dei figli (l’età del figlio è fino a 12 anni) spetta per un periodo di 15 giorni complessivi durante il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.

  • In merito al congedo parentale, è vero che se uno dei genitori è beneficiario di Cassa Integrazione o NASPI, l’altro, non ha diritto al congedo?

Vero. La fruizione del congedo parentale è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare NON vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno a reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

  • Per il congedo di 15 giorni, ho sentito parlare del limite di 12 anni di età affinché questo venga retribuito al 50%. Io ho un figlio di 14 anni, disabile con legge 104/1992 riconosciuta, vuol dire che non posso richiederlo perché supera l’età?

Lei avrà diritto al congedo parentale retribuito al 50%. Il limite di età di 12 anni NON si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità (legge 104/1992). Questo potrà essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti, autonomi, e iscritti (in via esclusiva) alla gestione separata.

  • Nelle misure è previsto non pagare l’affitto del fondo dove viene esercitata l’attività  vista l’emergenza Covid 19?

NO, nessuna misura del Governo prevede questa possibilità.

  • Se pago l’affitto del fondo dove esercito la mia attività, mi spetta qualcosa?

Si, ai soggetti esercenti attività d’impresa e’ riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 % dell’ammontare del canone di locazione utilizzabile in compensazione, relativo al mese di marzo 2020, ma solo se si tratta di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 e SOLO  per quelle attivita’ commerciali che hanno dovuto chiudere a causa dell’emergenza sanitaria in corso

  • E’ prevista almeno  una riduzione sul  canone  stesso?  

Le parti possono sempre concordare una diminuzione del canone di locazione. Occorre redigere  una scrittura privata in cui si fa riferimento al contratto originale e si indica il nuovo canone e i mesi in cui questa riduzione sara’ applicata, e registrarla solo al termine dell’accordo, con data retroattiva, senza addebito di sanzioni.

  • I Versamenti Fiscali e Contributivi sono stati sospesi?

Tutti i versamenti fiscali e contributivi in scadenza  sono sospesi. E’ stato previsto che se hai un attività di RISTORANTE, BAR, PUB, GELATERIA, PASTICCERIA, SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA O NON, PALESTRE, STRUTTURA PER  DANZA, FITNESS ETC, PISCINE  E CENTRI SPORTIVI, RICEVITORIA DEL LOTTO, SALE CINEMATOGRAFICHE, DISCOTECHE ETC, SALE DA GIOCO E BILIARDI, PARCHI DIVERTIMENTO, SERVIZI DI TRASPORTO PASSEGGERI E SERVIZI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE OLTRE CHE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO, TOUR OPERATOR, GUIDE TURISTICHE per i versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e per i contributi previdenziali sono sospesi dal 2 Marzo al 30 Aprile e il nuovo termine previsto per il pagamento è o  in un’unica soluzione entro il 31 Maggio oppure a  rate fino ad un massimo di 5 mensili di pari importo.

E’ prevista anche la sospensione dal pagamento dell’Iva del 16 Marzo, fino al 31 maggio.

Per tutti gli altri contribuenti con ricavi o compensi inferiori a 2.000.000 di euro nel periodo 2019 sono sospesi i versamenti che scadono tra 8 Marzo e il 31 Marzo 2020 relativi a ritenute sui redditi di lavoro dipendente o assimilato, Iva e contributi previdenziali e assistenziali, premi per assicurazione obbligatoria e il nuovo termine di versamento è in un’unica soluzione entro il 31 Maggio o a rate fino ad un massimo di 5 di pari importo a decorrere dalla stessa data.

Per chi supera nel 2019 ricavi o compensi di euro 2.000.000 ha lo slittamento delle scadenze del 16.03 al 20.03 (solo 4 giorni di proroga)

  • Sono sospese le scadenze degli avvisi bonari?

Tali scadenze non sono sospese, ivi comprese la relative rateizzazioni.

  • Le rateizzazioni amministrative inps e inail sono sospese?

Tali rateizzazioni non sono sospese.

  • Gli importi contenuti delle cartelle esattoriali, nonché le relative rateizzazioni, compresa ad esempio quella della rottamazione, sono sospese?

Tali pagamenti sono sospesi fino al 30/6, con pagamento in un’unica soluzione. La rata di febbraio della rottamazione-ter è invece differita al 31/5.

  • La tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali (codice tributo 7085) quando va pagata?

Va pagata in ogni caso entro il 20/3.

  • E’ possibile non farsi applicare le ritenute d’acconto sui compensi professionali o provvigionali in questo periodo?

E’ possibile, dietro richiesta da effettuarsi al sostituto d’imposta, non applicare le ritenute d’acconto per i compensi o le provvigioni incassate tra l’8 Marzo e il 31 Marzo a patto che gli stessi professionisti o agenti e assimilati non abbiano sostenuto spese per la voro dipendente o assimilato nel mese di febbraio. Gli stessi Agenti o professionisti dovranno, entro il 31 Maggio,  effettuare il versamento delle stesse ritenute in autoliquidazione o in un’unica soluzione oppure in rate mensili massimo 5 di pari importo.

  • Le scadenze fiscali sono rinviate?

Le scadenze fiscali sono rinviate al 30.06.2020 per tutti gli adempimenti tributari in scadenza nel periodo compreso tra l’8 Marzo e il 31 Maggio 2020.

  • Verranno rinviati anche i termini per la presentazione dei Bilanci Societari per le società di Capitali?

Si, tutte le società di capitali possono convocare l’assemblea di approvazione del Bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio anzichè 120 giorni  pertanto è previsto come termine per la chiusura il 30 Giugno 2020.

  • Se ho in scadenza Cartelle Esattoriali Rateizzate posso sospendere il pagamento?

Si è possibile, il decreto sospende tutti i termini dei versamenti che scadono nel periodo 8 Marzo 31 Maggio 2020  relativi a cartelle esattoriali, avvisi di accertamento emessi dall’agenzia delle Entrate, delle Dogane e Monopoli e Avvisi di addebito emessi dagli Enti previdenziali. I versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 Giugno.

  •  Per le piccole imprese che hanno fino a 5 dipendenti è prevista la cassa integrazione?

Per tutte le micro imprese fino a 5 dipendenti  viene reintrodotta la CIG IN DEROGA. Questo strumento si applica per un massimo di 9 settimane per i dipendenti già in forza al 23/02/2020, è utilizzabile sia in sospensione (zero ore lavorate) e in riduzione dell’orario di lavoro. La gestione è demandata alla Regione che ha già definito una prima bozza di accordo regionale, il controllo delle richieste ed il pagamento è demandato all’Inps. L’assegno avrà un importo pari al 80% della retribuzione del lavoratore con applicazione dei massimali previsti dalla normativa (max euro 998,18 per retribuzioni fino a 2.159,48 – max euro 1.199,72 per retribuzioni oltre 2.159,48).  Le domande saranno presentate alla Regione Toscana  appena uscirà il Decreto Interministeriale e la circolare Inps

  • Quali sono gli strumenti primari individuati per la gestione della crisi da Covid-19 per le imprese del commercio con più di 5 dipendenti

Lo strumenti  è il FIS Assegno Ordinario per le imprese iscritte (Commercio, Servizi, ecc) con + di 5 dipendenti (media degli ultimi 6 mesi)   Questo strumento copre la sospensione (zero ore lavorate) e la riduzione dell’orario di lavoro per la totalità dei dipendenti (operai, impiegati, apprendisti) per un massimo di 9 SETTIMANE da utilizzarsi per i periodi dal 23/02/2020 entro agosto 2020. La domanda va presentata entro la fine del quarto mese successivo all’inizio della sospensione/riduzione, sarà possibile non appena ci saranno le condizioni tecniche per presentarle cioè appena uscirà il Decreto Interministeriale e la circolare Inps

L’assegno avrà un importo pari al 80% della retribuzione del lavoratore con applicazione dei massimali

  • Sono un lavoratore del settore commercio, mi reco al lavoro tutte le mattine, mi spetta qualcosa?
Ai lavoratori che nell’anno precedente hanno avuto redditi fino a 40 mila euro e che in questi giorni continuano ad andare sul posto di lavoro o in ufficio, il datore di lavoro dovrà riconoscere direttamente nella busta paga di aprile o a conguaglio, un bonus di € 100,00 esente da tassazione e rapportato ai giorni di effettivo lavoro prestato nel mese di marzo. Il datore di lavoro compenserà l’incentivo erogato.
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