A seguito della conversione in legge del Decreto Rilancio, divenuto Legge 17 Luglio 2020 n°77, si riepilogano, in sintesi, le misure che potrebbero interessare maggiormente la categoria dei rivenditori di quotidiani e riviste contenute nel Decreto Rilancio.

Art 25 Finanziamento a Fondo perduto

  • Conseguentemente alla disposizioni previste dall’art.25 del D.L. “Rilancio” (D.L. n. 34/2020), in data 10 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento n. 0230439/2020 con il quale vengono definite le tempistiche e le modalità operative per le quali i soggetti titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo e agrario potranno richiedere l’erogazione del contributo a fondo perduto previsto.
  • Potranno accedere a questa forma di finanziamento solamente coloro che sono titolari di P.Iva.
  • Ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di Aprile 2020 dovrà essere inferiore ai due terzi (2/3) dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di Aprile 2020
  • L’ammontare del finanziamento è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di Aprile 2020 e l’analogo importo del mese di Aprile 2019; il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1000 €, se il richiedente è persona fisica, o 2000 € per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Art 28 Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corsoalla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare canone mensile di locazione, di leasing, o di concessione di immobili ad uso abitativo destinati all’uso della attività.

Il credito è commisurato all’importo versato a ciascuno dei mesi Marzo, Aprile e Maggio 2020. Ai soggetti locatari esercenti l’attività il credito di imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione di fatturato o dei corrispettivi almeno del 50% rispetto il 2019. Il credito d’imposta eventualmente riconosciuto è cedibile, previo accordo e accettazione al proprietario dell’immobile.

Art 187 Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali
(Modifica calcolo dell’IVA per gli Editori)

La modifica del calcolo dell’Iva prevista dall’art.187 del DL 34/2020, ( con validità fino al 31/12/2020) ha comportato una revisione del protocollo tra le OOSS dei rivenditori e la FIEG sulla percentuale di defiscalizzazione da applicare sul prezzo di copertina delle pubblicazioni. Dal 1 Luglio ( vedi circolare del 30 Giugno) la stessa percentuale passa dal 98.8% al 99.7%.

Art.189 Bonus una tantum edicole

Il decreto Rilancio riconosce un bonus una tantum agli esercenti delle edicole, a titolo di sostegno per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19. Il bonus spetta alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione. Arriva fino a un massimo di € 500, entro il limite di spesa complessivo di 7 milioni di euro per il 2020, previa domanda diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Se le richieste supereranno la disponibilità si procederà a riparto. Dalla data di conversione in legge del Decreto Rilancio (quindi nei prossimi giorni) il Dipartimento Editoria ha trenta giorni di tempo per emanare il decreto attuativo nel quale saranno specificate le modalità e i criteri per poter accedere alla richiesta del bonus.

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