f-gasIl 24 gennaio scorso è entrato in vigore il nuovo DPR n. 146/2018 in materia di Gas Fluorurati.

In primo luogo, per quanto attiene all’attività di vendita dei Gas Fluorurati ad effetto serra e dei congegni che li contengano, si evidenzia che a decorrere dal 24 luglio 2019 p.v. le aziende che forniscano F Gas per le operazioni di cui al Reg. UE n. 517/2014 dovranno comunicare per via telematica alla Banca dati, gestita dalla Camera di commercio territorialmente competente, le seguenti informazioni da trasmettere on line all’atto della vendita:

– I numeri dei certificati delle imprese acquirenti, oppure i numeri degli attestati delle persone fisiche certificate qualora le stesse imprese acquirenti siano esenti all’onere di certificazione;

– Le quantità e la tipologia di F Gas ad effetto serra effettivamente vendute.

Parimenti a decorrere dal 24 luglio 2019, le imprese che forniscano agli utilizzatori finali apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti F Gas ad effetto serra dovranno comunicare per via telematica alla Banca dati, gestita dalla Camera di commercio territorialmente competente, le seguenti informazioni da trasmettere on line all’atto della vendita:

  • Tipologia di apparecchiatura;
  • Numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
  • Anagrafica dell’acquirente;
  • Dichiarazione dell’acquirente, recante l’impegno secondo cui l’installazione sarà eseguita da un’azienda certificata ex art. 10 medesimo Reg. UE 517/14. Si intende che qualora l’acquirente coincida con l’impresa certificata, sarà sufficiente comunicare il numero di certificato e l’anagrafica dell’utilizzatore finale. L’anzidetta dichiarazione di impegno spetterà invece al venditore nei casi in cui quest’ultimo offra direttamente all’utilizzatore finale il servizio di installazione del congegno venduto.

NB: Ai fini della gestione e della tenuta della Banca dati camerale le imprese venditrici si iscriveranno via web al Registro telematico nazionale, a fronte del pagamento di un eventuale diritto di segreteria.

In secondo luogo, per quanto attiene altresì alle attività di installazione delle apparecchiature contenenti F Gas ad effetto serra, a decorrere dal 24 settembre 2019 p.v. l’impresa o la persona fisica certificata dovrà comunicare per via telematica alla Banca dati camerale le seguenti informazioni da trasmettere on line in seguito all’installazione del congegno:

  • numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchio;
  • anagrafica dell’operatore;
  • data e luogo dell’installazione;
  • tipologia di apparecchiatura;
  • codice univoco di identificazione del congegno installato;
  • quantità e tipologia F Gas ad effetto serra presenti ed eventualmente aggiunti nel corso dell’installazione;
  • nome ed indirizzo dell’impianto di riciclaggio o di rigenerazione ed eventualmente anche il numero del certificato qualora le quantità di F Gas installati siano state riciclate o rigenerate;
  • dati identificativi della persona fisica od azienda certificata che ha eseguito l’installazione;
  • eventuali osservazioni di merito.

Parimenti, per quanto riguarda le attività di manutenzione e riparazione degli apparecchi recanti F Gas si evidenzia che dal 24 settembre p.v. l’impresa o la persona fisica certificata dovrà comunicare per via telematica alla Banca dati camerale le seguenti informazioni da trasmettere a partire dal primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione:

 * data, se disponibile, e luogo dell’installazione;

* anagrafica dell’operatore;

* tipo di apparecchiatura;

* codice univoco di identificazione del medesimo apparecchio installato;

* quantità e tipologia di F Gas presenti ed eventualmente aggiunti durante il controllo, la manutenzione o la riparazione;

* nome ed indirizzo dell’impianto di riciclaggio o di rigenerazione e, ove del caso, anche il numero del certificato qualora le quantità di F Gas installati siano state riciclate o rigenerate;

* dati identificativi della persona fisica od azienda certificata che ha effettuato l’intervento di controllo, riparazione o manutenzione;

* data e tipologia degli interventi di verifica, manutenzione o riparazione;

* quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l’intervento sull’apparecchio;

* eventuali osservazioni di merito.

NB: per la gestione e la tenuta della Banca dati camerale, le imprese o le persone fisiche certificate per installazione, manutenzione e riparazione dei congegni a F Gas verseranno entro il mese di novembre di ogni anno alle competenti Camere di commercio, secondo le modalità ivi previste, i diritti di segreteria ex art. 18 comma 1 lett. d) Legge 580/93 e ss. (CCIAA).

Riepilogando in conclusione: il DPR 146/18 conferma, per le aziende e le persone che svolgano le richiamate attività, l’obbligo di iscrizione all’istituito Registro telematico nazionale F Gas, gestito come è noto dalle competenti Camere di commercio.

Tra le novità introdotte dal nuovo provvedimento, si segnala tra l’altro l’ampliamento della ‘platea’ di apparecchiature e di attività per le quali è richiesta l’iscrizione, nonché parimenti l’estensione della sfera applicativa in riferimento ai soggetti tenuti all’iscrizione ed alla certificazione (v. artt. 7, 8 e 9 DPR) ed ai soggetti tenuti invece alla sola iscrizione (v. art. 10 DPR).

NB: si intende che resteranno validi i certificati e gli attestati già emessi ai sensi del precedente Reg. CE n. 842/2006, compatibilmente con l’osservanza dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali furono in origine rilasciati ai soggetti interessati.

Si ricorda che le persone fisiche e le aziende risultanti iscritte al Registro telematico nazionale alla data del 24 gennaio scorso (entrata in vigore del decreto), dovranno conseguire i relativi certificati entro il termine del 24 settembre 2019 p.v.

Segnaliamo infine qualora utile che i soggetti interessati potranno avvalersi del Portale di cui al link https://scrivania.fgas.it/  per qualsiasi ulteriore aggiornamento in merito all’oggetto, relativo alle attuali modalità di iscrizione via web al predetto Registro telematico nazionale ed alle procedure di comunicazione on line delle sopra evidenziate informazioni da trasmettere alle competente Banca dati su base camerale.