DICHIARAZIONI D’INTENTO: DAL 2 MARZO NUOVE REGOLE

Intervenendo sulla formulazione dell’art. 1, lettera c), D.L. n. 746/1983, il decreto Crescita ha previsto che, per potersi avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza l’applicazione dell’IVA, l’esportatore abituale deve inviare apposita dichiarazione d’intento per via telematica all’Agenzia delle Entrate che rilascia la ricevuta con l’indicazione del protocollo di ricezione.

La dichiarazione d’intento può riguardare anche più operazioni.
Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento devono essere, quindi, indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale.
In altri termini, a decorrere dal 2020, è compito del fornitore dell’esportatore abituale:
– eseguire un riscontro telematico dell’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione d’intento;
– indicare sulla fattura emessa gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento verificato telematicamente.
A seguito di tale modifica, pertanto, in capo all’esportatore abituale viene meno l’obbligo di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia così come in capo al fornitore quello di riepilogare nella dichiarazione IVA i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute.
Viene, inoltre, stabilito che i soggetti che si avvalgono della dichiarazione d’intento in dogana sono esonerati dalla presentazione della copia cartacea della dichiarazione stessa.
Infine, mediante l’abrogazione dell’art. 1, comma 2, D.L. n. 746/1983 è stato eliminato anche l’obbligo da parte del dichiarante e dal fornitore o prestatore di numerare progressivamente le dichiarazioni d’intento e di annotarle entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricezione in un apposito registro.
Queste modifiche avrebbero dovuto trovare applicazione già dal 1° gennaio 2020, ma fino a ieri mancavano le disposizioni attuative, che sono state finalmente fornite con il provvedimento n. 96911/2020 del 27 febbraio 2020.
Secondo il provvedimento, al fine di consentire agli esportatori abituali di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA, l’Agenzia delle Entrate – a partire dal 2 marzo 2020 – rende disponibili a ciascun fornitore indicato dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dalla stessa, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento stesse.
La consultazione delle dichiarazioni d’intento potrà avvenire:
– da parte dei fornitori, comunicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall’Agenzia delle Entrate, mediante i servizi telematici dell’Agenzia, consultando il proprio Cassetto fiscale;
– da parte degli intermediari già delegati dai fornitori degli esportatori abituali, sempre mediante la consultazione del proprio Cassetto fiscale.
E così, la semplificazione introdotta dal decreto Crescita risulta operativa a distanza di due mesi rispetto a quella che era la decorrenza originariamente prevista.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio tributario, tel 0574 40291
Condividi
Iscriviti alla
nostra Newsletter