DICHIARAZIONI D’INTENTO 2020: SEMPLIFICAZIONI

Con il Decreto Crescita (art. 12 septies D.l. 34/2019) sono state apportate delle modifiche, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2020, volte a semplificare gli adempimenti formali in capo sia:

  • all’esportatore abituale, colui cioè che invia le dichiarazioni d’intento;
  • al cedente/prestatore, che riceve le dichiarazioni d’intento.

Dal 1° gennaio 2020, è eliminato l’obbligo ex art. 1 comma 1, lett. c) del D.L. n. 746 del 1983  di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Senza particolari forme rimane comunque ferma la necessità per l’esportatore abituale di rendere noto al proprio fornitore/ prestatore la volontà di effettuare acquisti senza applicazione dell’Iva, comunicando gli estremi del protocollo di recezione della dichiarazione d’intento contenuti nella ricevuta telematica dell’Agenzia delle Entrate, che dovranno obbligatoriamente essere indicati nel corpo della fattura. Su questo ultimo punto, sarà opportuno verificare se il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate che doveva essere emesso entro il 29 Agosto 2019 prevederà al riguardo disposizioni specifiche. 

Una ulteriore e significativa semplificazione concerne l’abolizione dell’obbligo, sia per gli esportatori abituali che per i rispettivi fornitori di numerare progressivamente le dichiarazioni d’intento nonché di annotarle in appositi registri e conservarle ai sensi dell’art. 39 del D.P.R.
633/72.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio tributario, tel 057440291