DICHIARAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022: PREDISPOSIZIONE E INVIO ENTRO IL 30 GIUGNO

A partire dall’8 maggio 2023 è possibile procedere, attraverso l’apposito servizio presente nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, alla predisposizione e all’invio telematico della dichiarazione dell’imposta di soggiorno relativa all’anno di imposta 2022. La trasmissione deve essere effettuata entro il termine del 30 giugno, utilizzando esclusivamente il modello ministeriale. La dichiarazione deve essere presentata dai gestori delle strutture ricettive e dai soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle locazioni brevi (intermediari).

Con comunicato del 2 maggio 2023 il Dipartimento delle finanze del MEF ha reso noto che, a partire dall’8 maggio 2023, è possibile procedere, attraverso l’apposito servizio presente nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, alla predisposizione e all’invio telematico della dichiarazione dell’imposta di soggiorno relativa all’anno di imposta 2022.

Una volta ha effettuato l’accesso, l’utente trova il servizio all’interno della scheda “Servizi”, nella categoria “dichiarazioni” (in alternativa può ricercarlo con parole chiavi, per esempio “imposta di soggiorno” nella casella di ricerca).

Trasmissione anche con Entratel/Fisconline Resta valida la possibilità di procedere alla trasmissione delle dichiarazioni attraverso i canali telematici (Entratel/Fisconline) che l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili su richiesta del Dipartimento.

Il modulo di controllo

Il relativo modulo di controllo (versione 1.1.0), da integrare nel Desktop Telematico, è disponibile per il download.

Modello dichiarativo e istruzioni di compilazione

Il modello dichiarativo e le istruzioni di compilazione (D.M. 29 aprile 2022, in G.U. n. 110 del 12 maggio 2022) sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno.

Quando inviare la dichiarazione

La trasmissione della dichiarazione per l’anno di imposta 2022 va effettuata entro il 30 giugno 2023. Lo scorso anno il termine, per gli anni d’imposta 2020 e il 2021, era stato prorogato al 30 settembre 2022.

Chi deve utilizzare il modello

Il modello di dichiarazione deve essere utilizzato:

– dai gestori delle strutture ricettive;

– dai soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle cosiddette locazioni brevi (intermediari).

Firma della dichiarazione

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal gestore della struttura ricettiva, dal mediatore della locazione oppure dal rappresentante legale dell’ente dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale. Per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l’oggetto principale dell’attività, la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

Comproprietari

Nel caso in cui l’immobile destinato ai fini turistici sia di proprietà di più comproprietari, è obbligato alla presentazione della dichiarazione solo il titolare già individuato come responsabile d’imposta verso il Comune.

Attenzione
Il gestore che non ha avuto presenze è tenuto a presentare la dichiarazione, al fine di consentire al Comune lo svolgimento dell’attività di controllo.

La dichiarazione si fa esclusivamente con il modello ministeriale

Al Dipartimento delle Finanze è stato chiesto di confermare che, dall’anno di imposta 2022, l’utilizzo del modello ministeriale e quindi il contestuale adempimento dell’obbligo dichiarativo, esonera i soggetti obbligati dal presentare ulteriori dichiarazioni/comunicazioni richieste dai comuni.

Il Dipartimento ha risposto al quesito con la risoluzione n. 1/DF del 9 febbraio 2023, in cui è detto che:

  • dall’anno di imposta 2022 la presentazione del modello ministeriale approvato con il D.M. 29 aprile 2022 rappresenta l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo in questione, imposto dal legislatore ai fini della verifica da parte dei comuni del corretto adempimento dell’Imposta di soggiorno e valido su tutto il territorio nazionale;
  • non si riscontrano all’interno della disciplina generale del tributo norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i comuni di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti l’Imposta di soggiorno.

Del resto, continua il Dipartimento, la previsione da parte dei degli enti locali impositori di ulteriori forme di comunicazione di dati aventi ad oggetto le medesime finalità del modello ministeriale costituirebbe una mera duplicazione di oneri, che confliggerebbe con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti, sanciti dall’ art. 6 della legge n. 212/2000, ai sensi del quale “al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”.

In conclusione:

– dall’anno di imposta 2022 la dichiarazione dell’Imposta di soggiorno si effettua esclusivamente con il modello ministeriale;

– la presentazione del modello ministeriale rappresenta l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo dell’imposta di soggiorno;

– ai Comuni non è accordata la facoltà di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti l’imposta di soggiorno;

– la previsione da parte dei Comuni di ulteriori forme di comunicazione di dati aventi ad oggetto le medesime finalità del modello ministeriale costituisce una mera duplicazione di oneri, che confliggerebbe con i principi di semplificazione amministrativa.

Omessa o infedele dichiarazione

Infine, per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.

Per ulteriori informazioni contatta i nostri uffici. Tel. 0574 40291

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