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DECRETO RILANCIO > SOSPENSIONE ATTIVITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Illustriamo brevemente una delle principali misure relative alle disposizioni di carattere fiscale e
societario previste dal c.d. “Decreto Rilancio” a sostegno delle imprese colpite dall’emergenza
sanitaria in corso. Si evidenzia che il D.L. n. 34/2020 è in corso di conversione in legge e le
relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche e/o integrazioni.

 

ART 154 PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DELL’AGENTE
DELLA RISCOSSIONE

L’articolo 154, lettera a) del DL n. 34/2020 (cosiddetto “DL Rilancio”) ha differito al 31 agosto 2020 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. In precedenza, tale termine era stato fissato al 31 maggio dall’art. 68 del DL n. 18/2020 “Cura Italia”.
Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo (*) al 31 agosto 2020.

(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 agosto 2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2020. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione si può  anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate- Riscossione è opportuno presentare la domanda entro il 30 settembre 2020.

Inoltre dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2020 – Agenzia delle entrate-Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec).

Il Decreto ha dato la possibilità di pagare le rate in scadenza nell’anno 2020 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” entro il 10 dicembre 2020 senza l’applicazione di interessi e senza perdere i benefici delle Definizioni agevolate.

PER TUTTE LE INFORMAZIONI CONTATTA IL TUO CONSULENTE FISCALE TEL. 0574 40291

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