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Decreto fiscale 2019

E’ stato pubblicato sulla G.U. 23 ottobre 2018, n. 247 il decreto fiscale 2019 (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119).

Si tratta della parte della manovra con cui si introducono alcune delle misure più urgenti.
Tra queste, si segnala il capitolo sulla pace fiscale che contiene, al suo interno, una serie di disposizioni che vanno dalla riedizione della rottamazione dei ruoli alla definizione agevolata di liti e accertamenti sino ad arrivare ad una vera e propria forma di condono, la c.d. “integrativa speciale”.
Di seguito si accenna alle novità, così come pubblicate in G.U., nell’attesa che, il decreto inizi il suo iter parlamentare per arrivare alla conversione in legge.

Definizione agevolata PVC

Viene concessa la possibilità di definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto, presentando la relativa dichiarazione.
La definizione riguarda solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio (per questi atti è prevista una definizione a parte).

Le dichiarazioni per accedere alla sanatoria devono essere presentate entro il 31 maggio 2019 per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini per l’accertamento.

Definizione atti di accertamento

Possono essere definiti, in via agevolata, gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione.
Per poter rientrare nella definizione agevolata:

– gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero devono essere notificati entro la data di entrata in vigore del decreto, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data;
– gli inviti al contraddittorio devono essere notificati entro la data di entrata in vigore del decreto;
– gli avvisi di accertamento con adesione devono essere sottoscritti entro la data di entrata in vigore del decreto.
Il perfezionamento della definizione avviene con il pagamento delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

Rottamazione ruoli tris

In particolare, è previsto che possono essere definiti, con il pagamento del capitale e degli interessi iscritti a ruolo nonché dell’aggio, dei diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese esecutive eventualmente maturate, i ruoli consegnati al concessionario della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Altri elementi che contraddistinguono l’agevolazione sono:
– il pagamento delle somme dovute potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero in un numero massimo di 10 rate consecutive e di pari importo;
– tali rate scadranno il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019;
– in caso di pagamento rateale, non si applica la norma sulle rateazioni dei ruoli (art. 19 del D.P.R. n. 602/1973) e gli interessi da corrispondere sono calcolati al tasso del 2% annuo;
– per aderire alla definizione, occorrerà presentare, entro il 30 aprile 2019, una dichiarazione all’agente della riscossione, con la quale assumerà l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire;

Stralcio dei ruoli fino a 1.000 euro

Viene previsto l’annullamento, automatico, alla data del 31 dicembre 2018, dei debiti di importo residuo (calcolato alla data di entrata in vigore del decreto) fino a 1.000 euro, con esclusione delle risorse proprie comunitarie.

Chiusura liti pendenti

Viene reintrodotta la possibilità di chiudere le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio.
Si deve trattare di controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Tali controversie possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Dichiarazione integrativa speciale

Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni ed integrare, le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell’IRAP e dell’IVA.
L’integrazione degli imponibili è ammessa nel limite di 100.000 euro ai fini delle imposte di cui sopra e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato.
Resta fermo il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui è possibile l’integrazione.
In caso di dichiarazione di un imponibile minore di 100.000 euro o senza debito di imposta a causa di perdite, l’integrazione degli imponibili è comunque ammessa sino a 30.000 euro.
Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:
a) su IRPEF e IRES, sostitutive delle imposte sui redditi e addizionali: un’imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile IRPEF o IRES un’aliquota pari al 20%;
b) su ritenute: un’imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un’aliquota pari al 20%;
c) su IVA: l’aliquota media o, se non si può determinarla, l’aliquota del 22%.

Per perfezionare la sanatoria, oltre all’invio della dichiarazione integrativa, occorre versare in unica soluzione quanto dovuto, entro il 31 luglio 2019, senza avvalersi della compensazione; il versamento può essere ripartito in 10 rate semestrali di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2019.

Fatturazione elettronica

Con l’avvio, dal 1° gennaio 2019, dell’obbligo di fatturazione elettronica, si introducono alcune semplificazioni:
– per il primo semestre 2019 non sarà applicata alcuna sanzione al contribuente che emetterà la fattura elettronica oltre il termine di legge ma, comunque, nei termini per far concorrere l’imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale) mentre le sanzioni saranno ridotte al 20% se la fattura pur emessa tardivamente parteciperà alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo;
– a partire dal 1° luglio 2019, la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dal momento in cui si effettua l’operazione;
– le fatture emesse devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
– viene abrogata la numerazione progressiva delle fatture prevista dall’art. 25, D.P.R. n. 633/1972;
– il cessionario/committente può computare l’IVA addebitatagli in fattura nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata e, conseguentemente, l’imposta è diventata esigibile. Ciò a condizione che la fattura sia recapitata entro i termini di liquidazione e sia stata debitamente registrata. La medesima facoltà non è ammessa con riferimento alle operazioni effettuate in un anno d’imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell’anno successivo. In tale evenienza l’imposta deve essere detratta nell’anno di ricezione del documento.

Trasmissione corrispettivi e lotteria degli scontrini

Viene previsto l’obbligo, per i commercianti al minuto e soggetti assimilati (art. 22, D.P.R. n. 633/1972), di memorizzare elettronicamente e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi con decorrenza:
1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro (stimati in circa 260.000 soggetti);
1° gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti.

Negli anni 2019 e 2020 per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, al soggetto sarà concesso un contributo una tantum pari al 50% della spesa sostenuta. Il contributo verrà anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato e verrà a questo rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione. Tale credito d’imposta non soggiace agli attuali limiti di compensazione.

Inoltre, si reintrodurrà, con effetto dal 1° gennaio 2020, la lotteria degli scontrini.
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