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Decreto Dignità e Fisco: ecco le novità principali

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 11 agosto 2018, la legge n. 96 del 9 agosto 2018 di conversione del D.L. n. 87/2018, decreto Dignità.
Ecco in sintesi quali sono le novità fiscali:

Iperammortamento

Confermata la disposizione che subordina l’applicazione dell’iperammortamento alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, su cui si fonda l’agevolazione, riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. In pratica, si collega la possibilità di fruire dell’agevolazione alla condizione che si tratti di strutture produttive dislocate in Italia o di stabili organizzazioni, se si tratta di imprese non residenti.Entrata in vigore: 14 luglio 2018

Credito d’imposta ricerca e sviluppo

Vengono esclusi dal credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo alcuni costi di acquisto di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo.

Per le persone fisiche, si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti detenuti da un familiare dell’imprenditore.

Infine, viene previsto che, ai fini del credito di imposta, i costi sostenuti assumono rilevanza solo se i beni immateriali acquisiti vengono utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.
Entrata in vigore: 14 luglio 2018

Redditometro

Stop agli accertamenti basati sul redditometro. Restano validi gli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento da redditometro, per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015, la nuova disposizione non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.
Entrata in vigore: 14 luglio 2018, con effetto dall’anno di imposta 2016

Spesometro

La comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al terzo trimestre 2018 slitta al 28 febbraio 2019 (non più, quindi, entro il 30 novembre 2018).

Inoltre, con le modifiche introdotte in sede di conversione:

– viene eliminato lo spesometro per tutti i produttori agricoli assoggettati a regime IVA agevolato;
– si esonerano dall’obbligo di annotazione delle fatture nei registri IVA i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, ai sensi delle disposizioni in tema di fatturazione elettronica (D.Lgs. n. 127/2015).
Entrata in vigore: 14 luglio 2018

Fattura elettronica carburanti

Slitta al 1° gennaio 2019, l’obbligo di fattura elettronica per la cessione dei carburanti a soggetti IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, mentre resta fissata al 1° luglio 2018 la norma secondo cui per detrarre l’IVA e dedurre i costi dei carburanti occorre pagare con mezzi tracciabili
Entrata in vigore: 1° gennaio 2019

Split payment

Confermata l’abolizione dello split payment o meccanismo della scissione dei pagamenti per i compensi dei professionisti, ossia per le prestazioni di servizi rese alle Pubbliche amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte. Tale esclusione si applica alle operazioni per cui è emessa fattura successivamente al 14 luglio 2018.
Entrata in vigore: 14 luglio 2018

Compensazione crediti PA con cartelle esattoriali

Con una disposizione introdotta in sede di conversione in legge, viene estesa anche al 2018 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della Pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.
Entrata in vigore: 12 agosto 2018

Società sportive lucrative

Soppresse le norme introdotte dalla legge di Bilancio 2018 in base alle quali le attività sportive dilettantistiche potevano essere esercitate anche da società sportive dilettantistiche con scopo di lucro.

Entrata in vigore: 12 agosto 2018

Stretta sui giochi e aumento del PREU

E’ vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, nonché al gioco d’azzardo; tale divieto, dal 1° gennaio 2019, si estende anche alle sponsorizzazioni.
La sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di violazione del divieto, è pari al 20% (5% nel testo originario del D.L.) del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore a 50 mila euro per ogni violazione (resta comunque valida la previgente disciplina sanzionatoria in caso di minori).
Viene rimodulato il PREU che è fissato nelle seguenti percentuali:
– 19,25% e 6,25% dell’ammontare delle somme giocate, dal 1° settembre 2018 al 30 aprile 2019;
– 19,6% e 6,65% dell’ammontare delle somme giocate, dal 1° maggio 2019;
– 19,68% e 6,68% dell’ammontare delle somme giocate, dal 1° gennaio 2020;
– 19,75% e 6,75% dell’ammontare delle somme giocate, dal 1° gennaio 2021;
– 19,6% e 6,6% dell’ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Entrata in vigore: 14 luglio 2018
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