Con decorrenza dal 1° gennaio 2022 la misura del saggio degli interessi legali sale all’1,25% in ragione d’anno. Lo prevede il D.M. 13 dicembre 2021 del Ministero dell’Economia e delle finanze. Con decreto da pubblicare in Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, il Ministero può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021 è stato pubblicato il D.M. 13 dicembre 2021 con cui il Ministero dell’Economia e delle finanze ha fissato la misura del saggio di interesse legale per l’anno 2022.

Il decreto è stato emanato tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e del tasso d’inflazione annuo registrato.

La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. è fissata all’1,25% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

L’individuazione del saggio interessi legali è molto importante poiché diversamente – dispone l’art. 1284 c.c. – il saggio degli interessi legali deve essere determinato in misura pari al 5% in ragione d’anno. Il MEF, con proprio decreto da pubblicare in Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale e se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, così come nell’ipotesi in cui si promuove il procedimento arbitrale.