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DAL 01.07.2018 CARBURANTI E FATTURA ELETTRONICA

carta-carburante-1024x576L’acquisto di carburante sia benzina che gasolio per autotrazione, effettuato presso gli impianti stradali di distribuzione, dal 01.07.2018 deve essere documentato obbligatoriamente mediante fattura emessa in formato elettronico.

Ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo del rifornimento di carburante non basta, però, la fattura, ma è necessario anche l’impiego dei mezzi di pagamento ritenuti “idonei” . Infatti, il pagamento in contanti,  impedisce la detraibilità dell’IVA e la deducibilità del costo, anche se l’impresa e il professionista sono in possesso della relativa fattura. Per poter detrarre l’IVA e dedurre il costo del rifornimento di carburante, i titolari di Partita Iva devono procedere al pagamento del carburante utilizzando:

modalità non informatiche ma comunque “tracciate”, quali assegno bancario e postale, circolare e non, vaglia cambiario e postale;

modalità elettroniche, come il bonifico bancario o postale, il bollettino postale;

carte di credito, debito e prepagate.

Acquisto di carburante insieme ad altri beni/servizi

Se quando si effettua il rifornimento di carburante, si acquistano anche altri beni ad esempio si fanno sostituire le spazzole dei tergicristalli o si fa mettere olio nel motore, ecc, , l’obbligo della fatturazione elettronica, che in teoria  riguarda la sola cessione del carburante, si estende alla transazione complessiva.

Acquisto di altri beni o servizi

L’acquisto di lubrificanti e di servizi di manutenzione (cambio olio, controllo pressione gomme, etc.), riparazione e impiego, almeno fino al 31/12/2018, può continuare ad essere documentato mediante fattura cartacea ma, ai fini della detraibilità e della deducibilità, è necessario l’impiego dei mezzi di pagamento ritenuti “idonei” così come esplicitati prima.

Carburante non destinato ad autotrazione

Se il carburante è acquistato dall’impresa per usi diversi da quelli di autotrazione come ad esempio, per motori di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, etc. viene meno l’obbligo di fatturazione elettronica, come pure la necessità di utilizzare mezzi di pagamento “idonei” ai fini della deducibilità e della detraibilità.

Altri tipi di carburante

Le altre tipologie di carburante  possono continuare ad essere fatturate su  fattura cartacea  poiché la norma che istituisce la fatturazione elettronica obbligatoria, si riferisce solo a benzina e gasolio.

Anche per questi però,  ai fini della deducibilità e della detraibilità, è necessario l’impiego di mezzi di pagamento “idonei”.

Utilizzo di carte e buoni carburante

Sono ritenuti validi anche i mezzi di pagamento costituiti da carte e buoni carburante, sia monouso che multiuso, così come espressamente citato nella circolare n. 8/E del 2018:

– l’operazione del  buono monouso, che consente al possessore di recarsi presso un impianto stradale sempre  gestito dalla solita compagnia e rifornirsi di carburante secondo l’accordo tra le parti, è  documentata tramite l’emissione di una fattura elettronica al momento della prima cessione e della ricarica;

– se si tratta, invece, di buono multiuso, che consente di rifornirsi presso più impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, si ha un semplice “documento di legittimazione” , la cui cessione non è soggetta ad IVA e, conseguentemente, nemmeno ad obbligo di fatturazione.

In entrambi i casi, il titolare di Partita iva, riceverà la fattura elettronica direttamente dalla compagnia petrolifera che è l’emittente  dei buoni poiché il gestore del distributore avrà precedentemente addebitato le forniture effettuate al beneficiario/titolare della carta o buono.

Rifornimento da parte di dipendenti che utilizzano auto aziendali

Se il rifornimento è effettuato dal dipendente, ad esempio, durante una trasferta di lavoro, la detraibilità e deducibilità in capo all’azienda sono garantite se:

– il pagamento del carburante è stato effettuato mediante mezzi idonei;

– il rimborso dall’azienda al dipendente viene  effettuato mediante mezzi di pagamento idonei, ad esempio bonifico unitamente alla retribuzione.

In queste ipotesi sarà opportuno indicare  in fattura la targa del veicolo.

Registrazione dell’indirizzo telematico

Dove e come recuperare le fatture di acquisto? Sul sito dell’Agenzia delle Entrate!

Infatti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è già attivo il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico che il cessionario/committente comunica al fine di ricevere le fatture elettroniche di acquisto.

Più precisamente, nel sito web dell’Agenzia delle Entrate, sarà possibile indicare nel campo “CodiceDestinatario” alternativamente:

– la propria PEC;

– un codice convenzionale di 7 valori, che può essere richiesto attraverso la funzione “Richiesta codici destinatario B2B”, presente sul sito www.fatturapa.gov.it .

Ad uno di questi due indirizzi telematici, il Sistema di Interscambio (SdI) invierà le fatture

 

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