In data 10 Luglio 2020 è stato emanato il provvedimento che disciplina le modalità di fruizione dei crediti d’imposta relativi a:

art 120 DL 34/20 ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

art 125 DL 34/20 SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE

Per poter usufruire dei crediti,  i soggetti beneficiari, DEVONO COMUNICARE ATTRAVERSO APPOSITO MODELLO all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese che sono state sostenute fino alla presentazione della comunicazione e quelle che si presume di sostenere entro il 31 Dicembre 2020.

La trasmissione della comunicazione deve avvenire attraverso modalità telematica direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario.

CREDITO PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO (ART 120)

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1, alle associazioni e alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo settore (quest’ultime anche se non ricomprese nell’attività elencate nell’allegato 1).

Le attività elencate nell’allegato 1 sono quelle tipicamente aperte al pubblico quali alberghi, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, bar, agenzie di viaggio etc…

Gli interventi agevolabili sono quelli edilizi  necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza.

Sono altresì compresi negli interventi agevolabili quelli connessi ad attività innovative ovvero l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa (programmi software, sistemi di videoconferenza, sicurezza connessione, attrezzature per favorire lavoro in smart working)  o per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti o degli utenti( termoscanner)

La comunicazione può essere inviata dal 20 Luglio al 30 Novembre 2021 ma le spese agevolabili sono quelle sostenute comunque nel 2020.

Il credito d’imposta massimo fruibile  ammonta al 60% delle spese inviate attraverso la comunicazione validamente presentata fino all’ammontare massimo di euro 80.000. Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque a decorrere da 01 gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.

CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (ART 125)

Le spese che danno diritto al credito d’imposta sono quelle relative:

a) attività di sanificazione con certificazione redatta da operatori professionisti oppure svolta in economia dal soggetto beneficiario avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori ( l’ottenimento della spesa agevolabile deve essere documentato e risultante dalla moltiplicazione del costo orario del lavoro del soggetto impegnato  a tale attività per le ore effettivamente impiegate risultanti da apposita modulistica interna all’azienda al quale si possono sommare i costi relativi ai prodotti disinfettanti utilizzati)

b) all’acquisto di mascherine chirurgiche ffp2 ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute e calzari protettivi. Tutti questi prodotti debbono necessariamente essere conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea. Questi prodotti possono essere utilizzati anche con impiego diverso rispetto a quello sanitario ma per adempiere ad obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro.

La comunicazione può essere inviata dal 20 Luglio  7 Settembre 2020 .

Il credito d’imposta massimo fruibile  ammonta al 60% delle spese inviate attraverso la comunicazione validamente presentata fino all’ammontare massimo di euro 60.000 di credito (spesa max  € 100.000)

Dovendo rispettare il limite di spesa stanziato l’ammontare del credito fruibile sarà calcolato in funzione all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.

Per determinare il credito l’AE emanerà un provvedimento (entro 11 settembre 2020) che determinerà una percentuale che moltiplicata al credito richiesto ne determinerà l’ammontare effettivo.

Vista le complessità delle procedure di invio della Comunicazione per la fruizione dei sopradetti crediti e visto che questo comporterà, in specifico   nel caso del credito relativo alla sanificazione e all’acquisto di dispositivi di protezione, anche un incertezza sull’entità della percezione dello stesso, si consiglia la valutazione di questo tipo di pratiche con il consulente di riferimento e nella casistica che le sopradette spese siano di una certa entità.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, RIVOLGERSI ALL’UFFICIO TRIBUTI E CONTABILITA’ TEL. 0574 40291