COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN F24 SOLO ATTRAVERSO I CANALI TELEMATICI

COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN F24 SOLO ATTRAVERSO I CANALI TELEMATICI

Il decreto fiscale 2020 ha esteso l’obbligo di utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate per le compensazioni, anche parziali, effettuate dai soggetti privati, anche quando il modello F24 non abbia saldo zero e a prescindere dall’importo del credito. In pratica, vengono estese anche alle persone fisiche non titolari di partita IVA le stesse regole già valide per professionisti e imprese. L’obbligo di utilizzo dei canali telematici è esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta.

L’introduzione delle nuove regole ha un rilevante impatto sui contribuenti i quali dovranno dotarsi dell’apposita funzionalità telematica o delegare l’attività a un intermediario.
I servizi telematici possono infatti essere fruiti direttamente dal contribuente, utilizzando gli applicativi “F24 web” o “F24 online”, attraverso il canale telematico Fisconline.
In alternativa, l’invio del modello F24 con compensazione può essere eseguito per il tramite di un intermediario (professionista, CAF, associazione di categoria, etc.) abilitato alla trasmissione telematica delle deleghe F24 in nome e per conto dei propri assistiti, avvalendosi del servizio “F24 cumulativo”, disciplinato da apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate, e del servizio “F24 addebito unico” regolamentato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2007.
Per quanto concerne la decorrenza delle nuove regole, l’art. 3, comma 3, D.L. n. 124/2019 stabilisce che si applicano con riferimento ai crediti maturati dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
A tal proposito, in occasione del terzo Forum dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenutosi a Milano il 13 gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i crediti relativi all’anno 2018 potranno essere compensati secondo le vecchie regole fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2019, all’interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d’imposta precedente dovranno essere “rigenerati” e, quindi, rientreranno nel nuovo regime.
L’Agenzia ha poi ricordato che resta fermo l’obbligo, già vigente, di presentare i modelli F24 con saldo a zero esclusivamente con utilizzo dei servizi telematici, ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettera a), D.L. n. 66/2014.
Si ricorda infine che, seppure in assenza di una specifica sanzione prevista normativamente, la violazione degli obblighi in oggetto è sanzionata per prassi degli Uffici ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 471/1997 in misura fissa da 250 a 2.000 euro.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio tributario, tel 057440291
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