Ecco come quando esercitare il diritto per i neonati

In attuazione di quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. l, commi da 125 a 129, Legge n° 190/14) è stato emanato il D.P.C.M. 27/2/15 che disciplina le modalità per il riconoscimento di un assegno al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno (ovvero, il cosiddetto “Bonus Bebè”).

CHI PUÒ BENEFICIARE DEL BONUS BEBE??
Ai nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° Gennaio 2015 e il 31 Dicembre 2017 è riconosciuto un assegno su domanda di un genitore convivente con il figlio. I nuclei familiari, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, devono essere in possesso di ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro annui.

IN CHE MISURA E PER QUANTO TEMPO?
L’assegno è pari a 960 euro per figlio. Per i nuclei con ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’assegno è pari a 1.920 euro. L’assegno è corrisposto dall’Inps, su domanda del genitore, con cadenza mensile, per un importo pari ad 80 euro (assegno annuo 960 euro) o pari a 160 euro (assegno annuo 1.920 euro).
L’assegno è concesso a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione e fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall’ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione.

COME RICHIEDERLO?
La domanda per l’assegno è presentata all’Inps in via telematica (modelli predisposti dall’Istituto) entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto in esame. Per i nati prima del 27 aprile 2015 quindi il termine è il 27 luglio 2015.
La domanda può essere presentata dal giorno della nascita o dell’ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione del figlio.
Per la decorrenza dell’assegno dal giorno di nascita o dall’ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione, la domanda deve essere presentata entro 90 giorni dal verificarsi dell’evento, ovvero entro i 90 giorni successivi all’entrata in vigore del decreto in esame. Nel caso la domanda sia presentata oltre il predetto termine, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
La domanda è presentata una sola volta per ciascun figlio e l’Inps verifica che la dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE sia stata aggiornata alla scadenza e che permanga il possesso dei previsti requisiti.

IN QUALI CASI SI PERDE IL DIRITTO AL BONUS?
Il nucleo familiare del beneficiario decade dall’assegno qualora perda uno dei previsti requisiti (art. 2) e qualora si verifichi una delle seguenti cause:
decesso del figlio;
revoca dell’adozione;
decadenza esercizio responsabilità genitoriale;
affidamento del figlio a terzi;
affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato domanda.
L’Inps interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata una delle cause di decadenza.
Il genitore richiedente ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Inps l’eventuale verificarsi di una delle cause di decadenza, fermo restando il recupero da parte dell’Istituto delle somme indebitamente erogate.
In caso di affidamento esclusivo del minore (provvedimento autorità giudiziaria), al genitore diverso da quello che ha ottenuto il beneficio, l’assegno potrà essere erogato, a favore del genitore affidatario, se in possesso dei previsti requisiti, il quale presenta domanda entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice. Nel caso la domanda sia presentata oltre tale termine, l’assegno decorre dal mese successivo della domanda.
In caso di provvedimento di decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale, disposto dall’autorità giudiziaria, del genitore che ha ottenuto il beneficio, l’assegno potrà essere erogato a favore dell’altro genitore, se in possesso dei requisiti, il quale presenta domanda entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice. Nel caso la domanda sia presentata oltre tale termine, l’assegno decorre dal mese successivo della domanda.
In caso di affidamento temporaneo del figlio a terzi (art. 2, Legge n° 184/83 e succ. modif.), l’assegno potrà essere richiesto dall’affidatario. A tal fine il requisito dell’ISEE è verificato con riferimento al minore affidato, anche nel caso in cui questi sia considerato nucleo a sé stante (art. 3, comma 4, DPCM n° 159 del 5/12/13). In tale caso, l’affidatario presenta domanda entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del servizio sociale e, nel caso la domanda sia presentata oltre tale termine, l’assegno decorre dal mese successivo della domanda.

Il patronato ITACO 0574-40291 è a disposizione di tutti i commercianti per fornire informazioni più dettagliate e assistenza per la presentazione della domanda all’INPS.