Con risoluzione n. 33/E del 25 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 6915 per l’utilizzo in compensazione – tramite il modello F24 – del credito d’imposta spettante alle imprese turistico ricettive, agli agriturismi e ai bed & breakfast in relazione agli sconti praticati in favore dei beneficiari del bonus vacanze, previsto dal decreto Rilancio. Il bonus può essere richiesto a partire dal 1° luglio ed è utilizzabile fino al 31 dicembre 2020.

È operativo dal 1° luglio 2020 il codice tributo 6915, istituito dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 33/E del 25 giugno 2020 per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati in favore dei beneficiari del bonus vacanze.

Cos’è il bonus vacanze

Il decreto Rilancio ha riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed&breakfast.
Il credito è utilizzabile nella misura dell’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, e per il restante 20% come detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda le modalità di applicazione, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che:
– il fornitore deve confermare l’applicazione dello sconto tramite un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
– a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore recupera il relativo importo come credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24;
– il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo scarto del modello F24;
– in alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto dai fornitori, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.
Per consentire ai fornitori e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo:
6915 – BONUS VACANZE – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

In sede di compilazione del modello F24

Il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL’UFFICIO TRIBUTARIO AL TEL. 0574 40291