Con la conversione in legge n. 91/2022del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) sono state introdotte alcune novità in materia di crediti d’imposta a sostegno delle imprese operanti in diversi settori, a parziale compensazione dell’incremento dei costi energetici e dei carburanti.


Per le imprese NON energivore è previsto un credito d’imposta  per il  secondo trimestre 2022, art. 3, D.L. n. 21/2022, pari al 15% delle spese sostenute:

le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW possono richiedere al proprio fornitore di energia e gas, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale si usufruisce del credito d’imposta, di effettuare e comunicare il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022. Questa possibilità è concessa a quelle imprese che, nei primi due trimestri dell’anno 2022 si sono rifornite dallo stesso venditore dal quale si rifornivano nel primo trimestre del 2019.

Tali imprese possono beneficiare del contributo a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia «calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Per poter usufruire del credito d’imposta spettante occorre verificare se l’utenza è pari o superiore a 16,5 kw e fare richiesta prima possibile, meglio a mezzo pec, al gestore dell’utenza elettrica richiedendo il conteggio del credito spettante. Il gestore dell’utenza ha tempo entro il 31/8/2022 per il rilascio del documento comprovante. La dichiarazione rilasciata dal gestore potrà essere considerata come base di calcolo per il credito d’imposta da utilizzare in compensazione F24 entro il 31/12/2022.

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