legge-di-bilancio-2019-cosa-prevede-testo-flat-tax-reddito-di-cittadinanza-pace-fiscaleLa Legge di Bilancio 2019 ha disposto, tra l’altro, l’aumento degli importi relativi a sanzioni per taluni comportamenti elusivi in ambito lavoristico che si riassumono nella seguente tabella. Altre sanzioni soggette ad aumento saranno identificate con apposito decreto ministeriale.

Maxisanzione per lavoro sommerso

 

Riferimento legislativo

 

Tipologia sanzione

 

Importo sino al

31/12/2018 (*)

 

Importo dal

01/01/2019 (*)

 

 

 

 

Art. 3, DL n. 12/2002

Sino a 30 gg

di lavoro effettivo

 

Da 1.500 a 9.000 euro

 

Da 1.800 a 10.800 euro

Da 31 a 60 gg

di lavoro effettivo

 

Da 3.000 a 18.000 euro

 

Da 3.600 a 21.600 euro

Da 61 gg

di lavoro effettivo

 

Da 6.000 a 36.000 euro

 

Da 7.200 a 43.200 euro

 (*)   La sanzione  si intende  per ciascun lavoratore irregolare rilevato.

Intermediazione,  somministrazione e appalto illeciti

 

Casistica

Importo sino al

31/12/2018

 

Importo dal 01/01/2019

Importo sanzione depenalizzato
Sanzioni ex articolo 18, comma 1, D.Lgs n. 276/2003
 

Esercizio non autorizzato  dell’attività di som- ministrazione (*)

50 euro per ogni lavora- tore occupato  e per ogni gg di lavoro 60 euro per ogni lavora- tore occupato  e per ogni gg di lavoro Non inferiore a 5.000 euro né superiore a

50.000 euro

 

Esercizio non autorizzato dell’attività di inter- mediazione a scopo di lucro (*)

Arresto fino a 6 mesi e ammenda da 1.500 a

7.500 euro

Arresto fino a 6 mesi e ammenda da 1.800 a

9.000 euro

 

 

Esercizio non autorizzato dell’attività di inter- mediazione senza scopo di lucro (*)

 

Da 500 a 2.500 euro

 

Da 600 a 3.000 euro

Non inferiore a 5.000 euro né superiore a

10.000 euro

Esercizio non autorizzato  dell’attività di ricer- ca e selezione del personale o di supporto alla ricollocazione professionale a scopo di lucro  

Da 750 a 3.750 euro

 

Da 900 a 4.500 euro

Non inferiore a 5.000 euro né superiore a

10.000 euro

Esercizio non autorizzato  dell’attività di ricer- ca e selezione del personale o di supporto alla ricollocazione professionale senza scopo di lucro  

 

Da 250 a 1.250 euro

 

 

Da 300 a 1.500 euro

 

Non inferiore a 5.000 euro né superiore a

10.000 euro

Sanzioni ex articolo 18, comma 2, D.Lgs n. 276/2003
 

Utilizzatore che ricorre alla somministrazione da parte di soggetti non autorizzati (*)

50 euro per ogni lavora- tore occupato  e per ogni gg di lavoro 60 euro per ogni lavora- tore occupato  e per ogni gg di lavoro Non inferiore a 5.000 euro né superiore a

50.000 euro

Sanzioni ex articolo 18, commi 4 e 4-bis, D.Lgs n. 276/2003
Richiesta di compensi al lavoratore per avviar- lo a prestazioni lavorative in somministrazio- ne, ovvero per contratto diretto  presso  l’uti- lizzatore, anche  in seguito  a somministrazio- ne  

Arresto non superiore ad un anno o ammenda da 2.500 a 6.000 euro

 

Arresto non superiore ad un anno o ammenda da 3.000 a 7.200 euro

 

 

Sanzioni ex articolo 18, comma 5-bis, D.Lgs n. 276/2003
 

Appalto illecito (*)

50 euro per ogni lavora- tore occupato  e per ogni gg di lavoro 60 euro per ogni lavora- tore occupato  e per ogni gg di lavoro Non inferiore a 5.000 euro né superiore a

50.000 euro

 

Distacco illecito (*)

50 euro per ogni lavora- tore occupato  e per ogni gg di lavoro 60 euro per ogni lavora- tore occupato  e per ogni gg di lavoro Non inferiore a 5.000 euro né superiore a

50.000 euro

(*)     Nel caso di sfruttamento di minori, la pena è dell’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo.

Orario di lavoro

 

Casistica

 

Frequenza

Importo sino al

31/12/2018

 

Importo dal 01/01/2019

 

 

Superamento durata massima dell’orario di lavoro (oltre le 48 ore settimanali, compreso straordinario)

Fino a 5 lavoratori Da 200 a 1.500 euro Da 240 a 1.800 euro
Oltre 5 lavoratori o in al- meno 3 periodi (*)  

Da 800 a 3.000 euro

 

Da 960 a 3.600 euro

Oltre 10 lavoratori o in al- meno 5 periodi (*) (**)  

Da 2.000 a 10.000 euro

 

Da 2.400 a 12.000 euro

 

 

Mancata effettuazione  riposo  settimanale (24 ore consecutive  ogni 7 giorni, da cumu- lare con il riposo giornaliero, calcolate come media in un periodo di 14 gg)

Fino a 5 lavoratori Da 200 a 1.500 euro Da 240 a 1.800 euro
Oltre 5 lavoratori o in al- meno 3 periodi (*)  

Da 800 a 3.000 euro

 

Da 960 a 3.600 euro

Oltre 10 lavoratori o in al- meno 5 periodi (*) (**)  

Da 2.000 a 10.000 euro

 

Da 2.400 a 12.000 euro

 

Ferie annuali retribuite  (in misura inferiore a 4 settimane annue, con godimento di al- meno 2 settimane consecutive  nell’anno di maturazione e delle restanti due nei 18 mesi successivi)

Fino a 5 lavoratori Da 100 a 600 euro Da 120 a 720 euro
Oltre 5 lavoratori o in al- meno 2 anni  

Da 400 a 1.500 euro

 

Da 480 a 1.800 euro

Oltre 10 lavoratori o in al- meno 4 anni (*)  

Da 800 a 4.500 euro

 

Da 960 a 5.400 euro

 

 

 

Mancata  effettuazione   riposo  giornaliero

(11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore)

Fino a 5 lavoratori Da 100 a 300 euro Da 120 a 360 euro
Oltre 5 lavoratori o in al- meno 3 periodi di 24 ore  

Da 600 a 2.000 euro

 

Da 720 a 2.400 euro

Oltre 10 lavoratori o in al- meno 5 periodi di 24 ore (*)  

Da 1.800 a 3.000 euro

 

Da 2.160 a 3.600 euro

(*)  Con “periodi” si intende il periodo di riferimento nel quale calcolare la durata media dell’orario di lavoro, pari a 4 mesi ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del D.Lgs n. 66/2003, ovvero la diversa durata individuata dai contratti collettivi.

(**) In questo caso, non è ammesso il pagamento in forma ridotta ex art. 16, Legge n. 689/1981.

L’INL, con la circolare n. 2/2019, ha ricordato che le maggiorazioni trovano applicazione in relazione a condotte che si realizzano a partire dal 2019, tenendo presente che la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui cessa la condotta stessa (ad esempio il mantenimento di un lavoratore “in nero” a cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà soggetto ai nuovi importi sanzionatori).

Le previgenti disposizioni dell’articolo 14, D.L. 145/2013, che già avevano previsto il raddoppio degli importi sanzionatori contenuti nell’articolo 18-bis, commi 3 e 4, D.Lgs. 66/2003, in materia di orario di lavoro, fatta eccezione “delle sanzioni previste per la violazione dell’articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo”; si pongono in sistema con quelle di nuova introduzione nel senso che gli importi sanzionatori indicati dalla Legge di Bilancio sono da intendersi sin da subito aumentati e applicabili in relazione a condotte temporalmente riferibili al 2019.