L’INPS interviene con il messaggio n. 4748 del 2021 per disciplinare il periodo transitorio di vigenza dell’assegno unico temporaneo nelle more della entrata in vigore strutturale dell’assegno universale. Nel contempo l’Istituto conferma che è già possibile trasmettere le domande per la misura che sarà erogata a partire dal prossimo mese di marzo, attraverso i consueti canali telematici. Nel documento di prassi anche le indicazioni per la presentazione della domanda da parte dei genitori separati, a seconda degli accordi utili alla erogazione con pagamento diretto della misura. L’INPS, nel messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021, comunica che, a partire dal 1° gennaio 2022, è disponibile sul proprio portale istituzionale la procedura per la presentazione delle domande di assegno unico universale per i figli a carico. La domanda per beneficiare dell’assegno è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo. Proprio per questa ragione è prevista la proroga, per i mesi di gennaio e febbraio 2022, delle misure introdotte in materia di assegno temporaneo per i figli minori e la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare.

Requisiti dei beneficiari

La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno (art. 3 del D. Lgs. n. 230/2021), per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età. I figli maggiorenni, in particolare, per potere beneficiare dell’assegno devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti: 1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea; 2) svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; 3) registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; 4) svolgimento del servizio civile universale.

Misura e decorrenza dell’assegno

L’importo dell’assegno unico e universale è determinato sulla base dell’ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione, con la seguente decorrenza della misura: – per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo; – per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

Modalità di presentazione delle domande

La domanda di assegno unico e universale per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti. La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali: – portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS); – Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); – Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Modalità di erogazione dell’assegno

Il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore, al fine del pagamento dell’assegno in misura ripartita. Ai fini del pagamento “in misura intera” o “ripartita” il richiedente ha la possibilità di scegliere tra le seguenti opzioni: a) “In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente” (genitori coniugati o separati/divorziati, siano comunque d’accordo tra loro sul pagamento in misura intera al richiedente). b) “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota”; c) “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno”. N.B. Nel caso di affidamento condiviso del minore in cui con provvedimento del giudice venga stabilito il collocamento del minore presso il richiedente si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito.

Misure abrogate e proroga dell’assegno temporaneo

In conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale sono abrogati: A) a decorrere dal 1° gennaio 2022 – il premio alla nascita o per l’adozione del minore (comma 353 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232); – le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e 349 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232). B) a decorrere dal 1° marzo 2022 – le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; – le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili; – le “Detrazioni per carichi di famiglia” che si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni. L’assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

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